Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 24 gennaio 2008

Qualora nell’atto di donazione di un immobile e nel successivo atto di
accettazione, si faccia espresso riferimento alla destinazione dello
stesso ad determinato culto, ciò non legittima di per sè il possesso
esclusivo di tale bene da parte della relativa organizzazione
religiosa (nel caso di specie, inoltre, i convenuti non avevano
diritto di utilizzare, in via esclusiva, l’immobile dell’OPERA DELLE
CHIESE CRISTIANE per finalità di culto, facendo parte della CHIESA
CRISTIANA EVANGELICA DI CHIETI SCALO, la quale – secondo i rilievi
svolti dal Tribunale adito – avrebbe da tempo aderito ad una diversa
comunità ecclesiale e, in particolare, alla ASSEMBLEA DELLE CHIESE
CRISTIANE EVANGELICHE ITALIANE (ACCEI), il cui scopo non coincide con
quello dell’OPERA DELLE CHIESE CRISTIANE DEI FRATELLI).

Sentenza 21 luglio 2006, n.7650

L’eventuale lesione della posizione soggettiva del residente in
un’area in cui sia stato rilasciato il permesso di costruire un
edificio destinato al culto, risulta percepibile già al momento
dell’individuazione di detta area e della sua assegnazione in diritto
di superficie, non trattandosi di un mero stralcio a generici fini di
pubblico interesse, ma ad uno scopo specifico. Ne discende che il
ricorso che abbia ad oggetto il permesso di costruire risulta
inammissibile, qualore sia mancata l’impugnativa degli atti
presupposti nei termini di legge.