Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 26 febbraio 2014, n.4536

La delibazione non deve ritenersi contraria all'ordine pubblico,
ove l'esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi del bonum
matrimonii relativo all'obbligo di fedeltà, rimasta
inespressa nella sfera psichica del suo autore, venga fatto valere
proprio dal conuge che ignorava o non poteva conoscere il vizio del
consenso dell'altro coniuge, o comunque vi sia consenso di
entrambi i coniugi.

Sentenza 23 gennaio 2013, n.1526

Fra giudizio eccelsiastico di nullità del matrimonio concordatario e
giudizio di cessazione degli effetti civili dello stesso non sussiste
rapporto di pregiudizialità tale che il secondo debba essere
necessariamente sospeso, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., a causa della
pendenza del primo e in attesa della sua definizione, trattandosi di
procedimenti autonomi non solo sfocianti in decisioni di diversa
natura e aventi finalità e presupposti diversi, ma aventi specifico
rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la decisione ecclesiastica
solo a seguito di giudizio eventuale di delibazione, e non
automaticamente, può produrre effetti nell’ordinamento italiano.

Ordinanza interlocutoria 14 gennaio 2013, n.712

Afferma la Sezione I Civile della Cassazione, nella sentenza n.
1343/2011 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5571], che
la prolungata convivenza tra i coniugi rappresenta condizione ostativa
alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del
matrimonio concordatario laddove si sia tradotta in un rapporto
corrispondente alla durata del matrimonio o comunque ad un periodo di
tempo considerevole dopo la celebrazione del matrimonio e la scadenza
del termine per l’impugnativa del matrimonio-atto. La costruzione
esegetica, che assume a dato dirimente la durata del matrimonio intesa
quale convivenza prolungata dei coniugi successivamente alla
celebrazione del matrimonio, richiamando espressamente il dettato
delle S.U. n. 19809 del 18 luglio 2008
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4915], rileva che
l’ordine pubblico interno matrimoniale manifesta il “favor” per la
validità del matrimonio, quale fonte del rapporto familiare incidente
sulla persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali. A questo
orientamento si è sostanzialmente uniformata la sentenza n. 9844/2012
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5898], in un caso in
cui la sentenza del tribunale ecclesiastico aveva dichiarato la
nullità del matrimonio concordatario per difetto di consenso,
assumendo tale vizio psichico a condizione d’inettitudine del
soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento
della manifestazione del consenso, sostanzialmente conforme
all’ipotesi di invalidità contemplata dall’art. 120 c.c.,
sostenendo all’esito che la durata ventennale del matrimonio
prospettata dalla ricorrente come impeditiva della delibazione non
rilevava nella specie, essendosi la medesima ricorrente limitata a
porre in evidenza solo detto elemento temporale, e non l’effettiva
convivenza dei coniugi nello stesso periodo, che in ogni caso avrebbe
dovuto essere dedotta e provata in sede di delibazione. Anche la
sentenza della Cass. n. 1780 del 2012
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5784] ha aderito al
richiamato arresto, con la distinzione concettuale ad esso sottesa tra
matrimonio atto e matrimonio rapporto, pur escludendo nella specie
l’instaurazione di un matrimonio-rapporto duraturo e radicato. Si
è invece consapevolmente discostata da tale orientamento la sentenza
della Cassazione n. 8926 del 2012
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5897] che, in un
caso in cui era accertato il vizio simulatorio di uno degli sposi, ha
escluso che la convivenza dei coniugi successiva alla celebrazione del
matrimonio, che pur nella specie considerata si era protratta per
oltre trent’anni, “esprima norme fondamentali che disciplinano
l’istituto del matrimonio e, pertanto, non è ostativa, sotto il
profilo dell’ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico” (nel solco
tracciato dal precedente delle S.U. n. 4700/1988
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4023]). Ed invero,
prosegue nella motivazione la sentenza n. 8926/2012, “considerata la
natura dei rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica,
disciplinati da accordi il cui valore, nell’ambito del principio di
bilateralità, è consacrato nell’art. 7 Cost., comma 2, che fornisce
copertura costituzionale anche agli accordi successivi ai Patti
Lateranensi, ivi espressamente indicati”, e pur nel vigore della L. 25
marzo 1985 n. 121 che ha dato esecuzione all’accordo di modificazioni
ed al protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e
l’Italia, “restando attribuita in via esclusiva al tribunale
ecclesiastico la cognizione sull’invalidità del matrimonio
concordatario, siccome disciplinato nel suo momento genetico dalla
legge canonica”, la Corte d’appello, chiamata in sede di delibazione
ad attribuirne efficacia nel nostro territorio, è tenuta a trovare un
punto di equilibrio nelle non poche ipotesi di divergenza tra il
diritto canonico e quello civile. Di qui la necessità di delimitare
il concetto di “ordine pubblico interno” circoscrivendolo al caso
in cui si ravvisi una contrarietà ai canoni essenziali cui secondo
l’ordinamento interno è improntata la struttura dell’istituto
matrimoniale, tra i quali non si annovera l’instaurazione del
“matrimonio-rapporto” e la stabilità ad esso attribuita dalla
previsione dell’art. 123 comma 2 c.c. La tesi ivi propugnata si
colloca, dunque, in una cornice interpretativa del tutto contrastante
con quella fondante la sentenza n. 1343/2011 e la composizione del
rilevato contrasto, ad avviso della Suprema Corte adita, deve pertanto
essere rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione, così come la
definizione delle ulteriori questioni originate dalle riferite opzioni
interpretative allo stato irrisolte.

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La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Settimio Carmignani Caridi, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, Segretario generale della Consociatio Internationalis
Studio Iuris Canonici Promovendo

Sentenza 15 giugno 2012, n.9844

In tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico
dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per
difetto di consenso, la situazione di vizio psichico (defectum
discretionis iudicii) da parte di uno dei coniugi, assunta in
considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante
inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del
matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si
discosta sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità contemplata
dall’art. 120 c.c., cosicchè è da escludere che il riconoscimento
dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi
fondamentali dell’ordinamento italiano.

Quanto alla rilevanza della durata ventennale del matrimonio (
prospettata dalla ricorrente nel caso di specie) con riferimento
all’orientamento della  Corte secondo cui è ostativa alla
delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio
concordatario la convivenza prolungata dai coniugi successivamente
alla celebrazione del matrimonio, in quanto essa è espressiva di una
volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito, con cui è
incompatibile, quindi, l’esercizio della facoltà di rimetterlo in
discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge (Cass. 2011/1343),
osserva il collegio che il principio giurisprudenziale richiamato
attribuisce rilievo, quale situazione ostativa alla delibazione della
sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, alla
convivenza prolungata dei coniugi successivamente alla celebrazione
del matrimonio e non alla semplice durata del matrimonio medesimo.

Sentenza 04 giugno 2012, n.8926

La convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del
matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano
tale istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo
dell’ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico.

Sentenza 08 febbraio 2012, n.1780

Pur meritando adesione l’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la
successiva convivenza prolungata è da considerarsi espressiva della
volonta di accettazione del matrimonio-rapporto con conseguente
incompatibilità dell’esercizio postumo dell’azione di nullità (cfr.
Cass., Sez. I, 20 gennaio 2011, n. 1343
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5571]; e Cass., S.U., 18
luglio 2008, n. 19809 [https://www.olir.it/documenti/?documento=4915]),
si deve ritenere che esso trovi applicazione nei casi in cui, dopo il
matrimonio nullo, tra i coniugi si sia instaurato un vero consorzio
familiare e affettivo, con superamento implicito della causa
originaria di invalidità. In tale ricostruzione interpretativa, il
limite di ordine pubblico postula, pertanto, che non di mera
coabitazione materiale sotto lo stesso tetto si sia trattato, – che
nulla aggiungerebbe ad una situazione di mera apparenza del vincolo –
bensì di vera e propria convivenza significativa di un’instaurata
affectio familiae, nel naturale rispetto dei diritti ed obblighi
reciproci tale da dimostrare l’instaurazione di un matrimonio-rapporto
duraturo e radicato, nonostante il vizio genetico del matrimonio-atto.

Sentenza 05 marzo 2012, n.3378

Se, da un lato, il giudice italiano è tenuto ad accertare la
conoscenza o l’oggettiva conoscibilità dell’esclusione di uno dei
bona matrimonii da parte dell’altro coniuge con piena autonomia,
trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo
canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia
ecclesiastica di nullità, dall’altro, la relativa indagine deve
essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare
ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti,
opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di
delibazione, ad alcuna integrazione di attività istruttoria.

Sentenza 01 marzo 2012, n.3227

Il giudice civile ai fini della delibazione può dissentire dalla
valutazione dei fatti espressa dal tribunale ecclesiastico, ma ciò
può fare dando conto delle ragioni del diverso convincimento da
conseguire sulla scorta degli elementi istruttori posti in evidenza
nella sentenza oggetto del riconoscimento statale, incorrendo
altrimenti in un palese vizio motivazionale.

Sentenza 02 dicembre 2011, n.577

Per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle
sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali
ecclesiastici occorre a fare applicazione dell’art. 8 dell’Accordo,
con protocollo addizionale, che apporta modificazioni al Concordato
Lateranense. Accordo firmato a Roma tra la Repubblica Italiana e la
Santa Sede, e fatto oggetto di ratifica ed esecuzione con la l. n.
121/1985. Non si applicano infatti gli artt. 64 e segg. della
successiva l. n. 218/95 (contenente la riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato), atteso che l’art. 2 di questa legge
fa salva l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per
l’Italia, fra le quali rientra certamente l’Accordo di cui sopra
(Cass. 03/17595). Per l’efficacia della sentenza ecclesiastica rimane
perciò necessaria, su domanda delle parti o di una di esse,
un’apposita sentenza della Corte d’appello competente, senza
possibilità di un riconoscimento automatico secondo la previsione
degli artt. 64 e segg. della l. n. 218/05.

Sentenza 23 settembre 2011, n.19450

La L. n. 218 del 1995, nell’abrogare (ex art. 73) gli artt. 796 ss.
c.p.c., dettati in tema di delibazione di sentenze straniere, ha fatto
salve, all’art. 41, le disposizioni delle leggi speciali in tema di
adozioni di minori, così predicando il perdurante vigore (e la
prevalenza) della disciplina speciale dell’adozione internazionale di
minori rispetto alle previsioni di carattere generale di cui alla
riforma del diritto internazionale privato. Ne consegue
l’applicabilità, “in “subiecta materia”, della L. 31 dicembre 1998,
n. 476 (recante ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela
dei minori adottata all’Aja il 29 maggio 1993), che ha radicalmente
modificato la disciplina dell’adozione internazionale, sostituendo al
procedimento di delibazione del provvedimento straniero dettato dalla
L. n. 184 del 1983, art. 32, una complessa procedura che si snoda in
più fasi, analiticamente disciplinate dai novellati artt. 29 e ss.,
ed affida al tribunale dei minorenni i poteri in dette norme previste,
tra l’altro disponendo, all’art. 36, comma 1, che l’adozione
internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la
Convenzione può avvenire “soltanto con le procedure e gli effetti
previsti dalla presente legge” (Nel caso di specie, la Suprema Corte
ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, perchè la domanda
di delibazione, ex art. 67, comma 2 della L. n. 218 del 1995, non
poteva essere proposta per la specialità del ritoinderogabilmente
disciplinato dalla L. n. 183 del 1984 come modificata dalla L. n. 476
del 1998).