Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 luglio 2007, n.3015

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale è consentito sole se la situazione giuridicamente rilevante,
che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato
ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto
o libertà fondamentale ed inviolabile. In questo senso, il fine dello
scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce una situazione
giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla
riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute (cfr. Consiglio
di Stato n. 6681/2006
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4183;]).

Sentenza 14 novembre 2006, n.6681

Il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale, innanzi al
Tribunale diocesano, costituisce una situazione giuridica di rango
almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati
sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo
diritto della personalità. In una situazione siffatta deve, pertanto,
ritenersi sussistente l’interesse personale che legittima la
proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna
penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della
documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del
rito processuale concordatario; quello che rileva è che, attraverso
l’accesso, sia data al richiedente la possibilità di supportare nei
termini più concreti la propria instauranda azione giudiziale, senza
potersi operare alcun previo giudizio prognostico circa l’esito
dell’azione stessa (Nel caso di specie, veniva concesso al
ricorrente l’accesso alle cartelle cliniche della consorte, con
esclusione del periodo di cura antecedente alle nozze).

Sentenza 10 novembre 2005, n.2448

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale è consentito se la situazione giuridicamente rilevante, che
si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato.
Nel caso di azione di nullità del matrimonio concordatario, per la
quale si rende necessaria la preliminare enucleazione dei motivi di
invalidità nuziale, che a sua volta richiede la piena conoscenza
della patologia sofferta dal consorte del ricorrente, l’inevitabile
confronto tra i due valori esisitenti e confliggenti concerne
pertanto, in particolare, il diritto all’ostensione dei documenti,
da una parte, e il diritto alla riservatezza, dall’altra (Nel caso
di specie, veniva concesso al ricorrente l’accesso alle cartelle
cliniche della consorte, con esclusione del periodo di cura
antecedente alle nozze).

Deliberazione 28 settembre 2006

Garante per la protezione dei dati personali. Deliberazione 28 settembre 2006: “Richiesta di annotazione sui registri parrocchiali”. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Riseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Bultarelli, […]

Sentenza 26 aprile 2004

Regno Unito. High Court of Justice, Queens Bench Division, Administrative Court. Judgment 26 april 2004. (Case Nos: CO/ 4672/2003; CO/4670/2003; CO/4880/2003; CO/4943/2003; CO/4908/2003; CO/4895/2003) Judgement between The Queen on the application of (1) Amicus – MSF Section, (2) National Association of Teachers in Further and Higher Education, (3) UNISON (4) NASUWT (5) Public & Commercial […]

Sentenza 25 novembre 2005, n.425

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in
relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dell’art. 28,
comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una
famiglia), nel testo sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), «nella parte in cui esclude la possibilità di
autorizzare l’adottato all’accesso alle informazioni sulle origini
senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di
non essere nominata da parte della madre biologica». La norma
impugnata mira infatti a tutelare la gestante che – in situazioni
particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o
sociale – abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole
la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e
di mantenere al contempo l’anonimato nella conseguente dichiarazione
di nascita. La scelta della gestante in difficoltà, che la legge
vuole favorire per proteggere tanto quest’ultima quanto il nascituro,
sarebbe del resto resa oltremodo difficile se la decisione di
partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse
comportare per la donna – in base alla stessa norma – il rischio di
essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai
conosciuto e già adulto, interpellata dall’autorità giudiziaria
per decidere se confermare o revocare tale originaria dichiarazione di
volontà.

Legge regionale 21 febbraio 2005, n.12

Legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12: “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romgana” n. 37 del 22 febbraio 2005) ARTICOLO 1 Finalità e oggetto 1. La Regione Emilia-Romagna, nell’esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, […]

Codice penale 23 novembre 1995

Codice penale spagnolo. Approvato con legge 23 novembre 1995, n. 10. TUTELA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL LIBRO I. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS Y LAS FALTAS, LAS PERSONAS RESPONSABLES, LAS PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEMÁS CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN PENAL TÍTULO I. […]