Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 29 giugno 2007

L’inserimento nei programmi scolastici di un insegnamento – anche
obbligatorio – sulla religione non viola la libertà di coscienza di
alunni e genitori se questo è orientato a far conoscere agli alunni
le differenti confessioni presenti nel mondo, ad instaurare un clima
di tolleranza e conoscenza reciproca, a fornire un’informazione
generale sulle religioni e non una istruzione religiosa propriamente
detta. Tuttavia, qualora l’organizzazione di tale materia si basi in
modo prevalente sui principi della religione cristiana, si
verificherà un trattamento più favorevole di quest’ultima e le
attività didattiche si svolgeranno senza rispettare il pluralismo e
la neutralità della scuola né l’oggettività dell’insegnamento.
In tal modo risulterà violato il diritto dei genitori a far sì che i
figli ricevano un’educazione consona al loro credo religioso (ex
art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU).

Costituzione 08 agosto 1980

Constitución Política de la República de Chile, 8 agosto 1980. CAPITULO I BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD Artículo 1.-Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. (Modificado por Ley 19.611 de 1999) La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los […]

Legge regionale 10 gennaio 2000, n.1

Legge regionale 10 gennaio 2001, n. 1: “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna” n. 4 del 14 gennaio 2000) TITOLO I – OGGETTO DELLA LEGGE, FINALITA’ DEI SERVIZI E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE (Omissis) ARTICOLO 2 (Nido d’infanzia) 1. Il nido d’infanzia e’ un servizio educativo […]