Legge regionale 10 gennaio 2000, n.1
Legge regionale 10 gennaio 2001, n. 1: “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna” n. 4 del 14 gennaio 2000)
TITOLO I – OGGETTO DELLA LEGGE, FINALITA’ DEI SERVIZI E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE
(Omissis)
ARTICOLO 2
(Nido d’infanzia)
1. Il nido d’infanzia e’ un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in eta’ compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identita’ individuale, culturale e religiosa.
2. Il nido ha finalita’ di:
a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialita’ cognitive, affettive, relazionali e sociali;
b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettivita’, ferma restando l’elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi.
4. I nidi d’infanzia, ivi comprese le sezioni aggregate a scuole d’infanzia, in relazione ai tempi di apertura, possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; in relazione alla ricettivita’ possono essere anche micro-nidi, quando ospitano un numero di bambini non inferiore a 6 e non superiore a 14.
5. I nidi d’infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.
(Omissis)
ARTICOLO 6
(Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi)
1. Nei nidi d’infanzia e nei servizi integrativi pubblici e a finanziamento pubblico l’accesso e’ aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di eta’, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalita’ straniera, o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l’inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e agevolano l’inserimento di bambini stranieri.
2. L’accesso ai servizi integrativi e’ aperto prioritariamente ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di eta’; puo’ essere esteso anche a utenti fino ai sei anni o di eta’ superiore, con un adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d’eta’ fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.
3. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 5, devono essere previsti:
a) il diritto all’accesso per i bambini disabili e svantaggiati;
b) la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equita’ e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa statale di settore e in materia di condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.
(Omissis)
Autore:
Regione Emilia Romagna
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Prima infanzia, Sesso, Diritto all'educazione, Etnia, Benessere psicofisico, Lingua, Non discriminazione, Religione, Equità, Formazione, Servizi educativi, Identità culturale, Crescita, Identità religiosa, Identità individuale, Stranieri, Nidi d'infanzia, Rispetto, Scelte educative, Razza
Natura:
Legge regionale