Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 17 marzo 1998

Tribunal de Grande Instance de Toulouse II Chambre. Ordonnance du 17 Mars 1998. (omissis) Par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 7.3.1997, le divorce était prononcé entre H. O. et F. C.i, l’autorité parentale sur Vincent était dite conjointe, la résidence de l’enfant était fixée chez la mère, les séjours […]

Sentenza 17 aprile 1993, n.4560

L’impossibilità sopravvenuta del modus (ravvisabile nella mutata
disciplina urbanistica di un fondo, donato ad un ente religioso con
l’onere di costruirvi un collegio, di modo che la destinazione
scolastica sia divenuta, in seguito all’approvazione del piano
regolatore, incompatibile con l’ubicazione del fondo, per la
vicinanza di una linea ferroviaria) ne determina l’estinzione.

Ordinanza 02 agosto 2002

Ai sensi dell’art. 8 L. 121/1985, la trascrizione dell’atto di
matrimonio contratto dinanzi al ministro di culto cattolico conferisce
all’atto stesso l’idoneità a produrre effetti civili
nell’ordinamento italiano. Per effetto di tale norma gli effetti
civili destinati a prodursi per effetto della conclusione di un
matrimonio concordatario sono quelli propri dell’atto di
celebrazione del matrimonio trascritto nei registri dello stato
civile, ossia quelli di cui l’atto trascritto contiene tutti gli
elementi previsti dalle singole fattispecie. La trascrizione
dell’atto assolve, dunque, alla funzione di conferire efficacia ad
un atto concluso in forme diverse da quelle previste nel nostro
ordinamento; conseguentemente, anche la scelta per il regime
patrimoniale della separazione dei beni contenuta nell’atto di
matrimonio concluso dinanzi ai ministri di culto cattolico, è idonea
a spiegare effetti nell’ordinamento vigente solo se della scelta vi
è menzione nell’atto trascritto, a seguito dell’indiretto
conferimento di efficacia alla convenzione; La mancata indicazione
nell’atto di matrimonio trascritto del regime di separazione dei
beni comporta l’impossibilità di riconoscere efficacia alla
dichiarazione effettuata dalle parti dinanzi al ministro di culto.

Sentenza 01 dicembre 1993, n.11860

La scelta dei coniugi di contrarre matrimonio concordatario non
implica alcuna rinuncia ad avvalersi del diritto (avente carattere
personale ed inviolabile, con conseguente indisponibilità) di fare
cessare gli effetti civili del matrimonio medesimo, operando il
requisito dell’indissolubilità del vincolo unicamente nell’ordine
morale cattolico e nell’ambito dell’ordinamento canonico, non
recepito in parte qua dall’ordinamento italiano né col Concordato
lateranense del 1929 – attuato con L. 27 maggio 1929 n. 847 -, né con
l’Accordo modificativo del 1984, reso esecutivo con L. 25 marzo 1985
n. 121.