Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 04 ottobre 2012, n.4180

Consiglio di Stato. Parere 4 ottobre 2012, n. 4180: "Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamento avente ad oggetto la determinazione delle modalità e delle procedure per stabilire il rapporto proporzionale tra le attività svolte con modalità commerciali e le attività complessivamente svolte dagli enti non commerciali di cui all’art. 73, […]

Ordinanza 26 gennaio 2007, n.19

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 59, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali), in relazione all’art. 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della
legge 23 ottobre 1991, n. 421), sollevate dalla Corte di cassazione,
in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione.
L’art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, infatti,
prevedendo che l’esenzione dall’ICI spetta per i fabbricati a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti
dall’ente non commerciale utilizzatore, attribuisce all’art. 7,
comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 lo stesso significato
riconosciutogli dalla richiamata giurisprudenza della Corte di
cassazione e, quindi, non innova la disciplina dei requisiti
soggettivi dell’esenzione.

Ordinanza 30 maggio 2005, n.11426

L’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 prevede
l’esenzione dall’ICI per gli immobili, utilizzati da enti non
commerciali, “destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui
all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.
L’art. 59, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 446/1997 ha tuttavia in
parte modificato la portata applicativa della norma suddetta,
disponendo che i Comuni possano stabilire che il diritto all’esenzione
in questione competa solo ove i fabbricati “oltre che utilizzati,
siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore”. Ne
discende che, in base alla normativa previgente, applicabile sino al
31.12.1997, deve ritenersi che l’esenzione dall’ICI, spetti anche a
soggetti diversi dagli enti non commerciali, essendo sufficiente che
gli stessi abbiano dato in locazione i beni ad alcuno di tali
soggetti, e che costoro li utilizzino per l’espletamento di una delle
attività previste dalla precitata disposizione dell’art. 7. Ciò
posto, la Corte ritiene rilevante in causa e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto
art. 59, comma 1°, lett. c) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.
446, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. La
sopravvenuta disposizione dell’art. 59, infatti, impone una
irragionevole rilettura dell’art. 7, comma 1, lett. i), che contrasta
con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva desumibili
dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto esonera taluni
soggetti dal concorso alla spesa pubblica, prescindendo dalla
manifestazione di ricchezza e di capacità economica espressa dal bene
posseduto, avendo altresì riguardo a requisiti soggettivi ed
oggettivi posseduti da terzi; inoltre, vulnera la riserva di legge –
desumibile dall’art. 23 Cost. – assegnando agli enti locali il potere
di stabilire con norme regolamentari presupposti impositivi e casi di
esenzione.

Decreto ministeriale 22 aprile 2004

Decreto ministeriale 22 aprile 2004: “Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), dovuta per l’anno 2003, e delle relative istruzioni”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 101, del 30 aprile 2004) IL Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali Visto l’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre […]

Risoluzione 02 maggio 1994, n.2/1032

Ministero delle Finanze. Risoluzione 2 maggio 1994, n. 2/1032: “Concessione in uso di immobili di proprietà dello Stato: soggettività passiva ai fini dell’applicazione dell’ICI”. (Omissis) In riferimento ai quesiti posti con la nota sopradistinta, la Scrivente osserva, preliminarmente ed in via generale, che la concessione in uso o con canone meramente ricognitorio degli immobili di […]

Circolare ministeriale 26 giugno 1998, n.168/E

Circolare ministeriale 26 giugno 1998 n. 168/E: “Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460: disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. PREMESSA Con circolare n.124/E del 12 maggio 1998 sono stati forniti i chiarimenti necessari al fine di assicurare uniformita’ di interpretazione da parte degli uffici interessati relativamente alle norme concernenti il riordino […]

Circolare 26 febbraio 2003, n.14/E

Agenzia delle Entrate. Circolare 26 febbraio 2003, n. 14/E: “Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460: attivita’ di controllo nei confronti delle organizzazioni iscritte nell’anagrafe unica delle ONLUS”. 1. Premessa In attuazione della delega recata dall’articolo 3, commi 188 e 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il decreto legislativo 4 dicembre 1997, […]

Sentenza 18 maggio 2001, n.3931

In tema di i.r.pe.g., alla stregua del disposto dell’art. 111, comma
3, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le prestazioni di servizi (e le
cessioni di beni) rese in favore dei propri partecipanti da una
associazione assistenziale, sia pure “verso pagamento di corrispettivi
specifici o di contributi supplementari, indipendentemente dalla loro
natura oggettiva e dalle modalità della relativa esecuzione, non si
considerano fatte nell’esercizio di attività commerciale all’unica
condizione della conformità di esse alle finalità istituzionali
dell’ente: e ciò in virtù di un dettato normativo inequivoco,
specificamente inteso ad istituire, fra l’altro in favore degli enti
del genere in argomento un trattamento agevolativo peculiare,
correlato ai fini di rilevanza sociale dagli stessi perseguiti,
ravvisati dal legislatore meritevoli di particolare tutela, e
consistente nell’escludere dalla formazione del reddito complessivo
degli enti medesimi i proventi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi considerate, ritenute, iuris ed de iure, non
effettuate nell’esercizio di attività commerciale.