Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n.854

Deliberazione della Giunta Regionale Veneto 15 marzo 2010, n. 854: "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende Ulss ed Ospedaliere della Regione Veneto – anno 2010". (BUR 2 aprile 2010 n. 28) L’Assessore alle Politiche Sanitarie – Sandro Sandri, di concerto con l’Assessore alle Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo e Diritti […]

Legge provinciale 07 dicembre 1978, n.69

Legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69: “Servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige” n. 24 del 15 maggio 1979) (Omissis) ARTICOLO 3 (Gratuità dei servizi) Tutte le prestazioni rese nell’ ambito del presente servizio sono gratuite per tutti i cittadini, […]

Legge regionale 24 gennaio 1977, n.7

Legge regionale 24 gennaio 1977, n. 7: “Istituzione dei consultori familiari”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Basilicata” n. 2 del 1 febbraio 1977) (Omissis) ARTICOLO 10 (Modalità ed oneri delle prestazioni) Le prestazioni dei servizi gestiti dalle ULSSS o dagli altri Enti con esse convenzionati sono erogate gratuitamente in favore dei cittadini italiani e stranieri, […]

Sentenza 18 ottobre 2002, n.3614

I dipendenti di enti di assistenza e beneficienza, nella specie i
dipendenti delle Opere pie israelitiche di Torino (passati, a seguito
della soppressione di queste ultime, alle dipendenze della Comunità
israelitica), assunti prima della entrata in vigore della legge n. 101
del 1989, mantengono il regime assicurativo pubblicistico che
sussisteva prima della privatizzazione del loro rapporto di lavoro.

Sentenza 01 luglio 2003, n.18008

Ai dipendenti delle comunità ebraiche, anche dopo la privatizzazione
del loro rapporto di lavoro, si applica il regime assicurativo
pubblicistico precedente, ed inoltre sono dovuti all’Inps i contributi
per il Servizio sanitario nazionale per la quota parte di essi
afferenti alle prestazioni di malattia nonché (in via di
anticipazione) i contributi Gescal previsti dalla lett. b) dell’art.
10 legge 14 febbraio 1963, n. 60 a carico dei lavoratori, dovuti a
prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro. Le
comunità ebraiche non sono invece debitrici dell’Inps per i
contributi per il fondo di garanzia t.f.r., perchè il legislatore
presuppone che nel caso di lavoratori coperti dall’Inadel (ora Inpdap)
non vi sia il rischio di mancato pagamento delle indennità legate
alla cessazione del servizio, e per contributi Tbc, dai quali sono
esclusi i soggetti pubblici tra cui, ai limitati fini dell’art 38
r.d.l. n. 1827 del 1935, rientra la Comunità ebraica di Venezia.
Peraltro i dipendenti della Comunità ebraica di Venezia, assunti
prima della entrata in vigore della legge n. 101 del 1989, conservano
il regime assicurativo pubblicistico, presso la Cassa previdenza
dipendenti enti locali e l’Inadel (ora Inpdap), in quanto la
trasformazione delle Comunità ebraiche in persone giuridiche private,
al pari di analoghe trasformazioni degli enti da pubblici a privati,
non preclude la permanenza del regime pubblicistico del previgente
sistema previdenziale e della relativa contribuzione; infatti la
sentenza della Corte cost. n. 259 del 1990 (che ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo il regime pubblicistico stabilito per
le Comunità israelitiche dal r.d. n. 1731 del 1930) stabilisce che
non siano travolte retroattivamente le disposizioni relative al
trattamento previdenziale pubblico dei dipendenti, ispirato a principi
del tutto diversi da quelli posti a base della pronunzia di
incostituzionalità.

Sentenza 18 giugno 2003, n.19606

In relazione ai contratti collettivi prevedenti la concessione ai
lavoratori di permessi retribuiti per la partecipazione a corsi
organizzati da istituti pubblici o “legalmente riconosciuti” (nella
specie, c.c.n.l. per i dipendenti del settore alimentare), deve
ritenersi che rientrino tra gli istituti “legalmente riconosciuti” gli
istituti privati che svolgono attività di istruzione nell’ambito
della competenza regionale in materia di istruzione artigiana e
professionale ai sensi dell’art. 117 Cost. e che siano convenzionati
dalla regione Lombardia, legge n. 95 del 7 giugno 1980, che prevede
che le iniziative di formazione professionale possano (in presenza di
determinate condizioni) essere svolte anche da istituti privati
convenzionati i cui corsi siano omologati (quanto alla validità degli
studi effettuati) a quelli gestiti direttamente dalla regione.

Ordinanza 13 maggio 2004, n.152

Deve essere disposta la restituzione al giudice remittente degli atti
relativi alla q.l.c., sollevata in riferimento agli art. 3 e 53 cost.,
dell’art. 2 comma 5 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, nella
parte in cui limita l’agevolazione fiscale ai fini i.c.i. ai soli
immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 3 legge 1
giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, con esclusione
dunque di quelli appartenenti ad enti pubblici o persone giuridiche
private senza fini di lucro, di cui all’art. 4 della stessa legge, in
quanto, successivamente all’ordinanza di rimessione, è stata
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 5 d.l. 23
gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo
1993, n. 75, proprio nella parte in cui non si applica agli immobili
di interesse storico o artistico di cui all’art. 4 legge 1 giugno
1939, n. 1089, ora art. 5 decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
a sua volta sostituito, a decorrere dall’1 maggio 2004, dall’art. 10
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sicché si rende
necessaria la verifica della perdurante rilevanza della questione.

Sentenza 13 marzo 2003, n.6898

L’immobile di proprietà di un Comune, che, sebbene non iscritto
nell’elenco di cui all’art. 4, comma 1, legge 1 giugno 1939, n. 1089,
sia riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico ad
opera della competente sovrintendenza ai monumenti, è soggetto, ai
sensi del combinato disposto degli art. 822 e 824 c.c., al regime del
demanio pubblico, con la conseguenza che il suo godimento da parte di
terzi non può avvenire in base a contratti di diritto privato, ma è
possibile soltanto sulla base di concessioni alla cui categoria devono
ricondursi i rapporti concretamente instaurati, indipendentemente dal
“nomen iuris” effettivamente usato nella relativa convenzione ed anche
se con questa sia stato fatto riferimento alla locazione. Pertanto, le
controversie attinenti al suddetto godimento – quando non abbiano ad
oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi – sono riservate
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi
dell’art. 5, legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Parere 28 settembre 2000, n.289

Le Fabbricerie – e più precisamente quelle, tra di esse, preposte
alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse
artistico e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939 n. 1089 –
possono rientrare nella tipologia degli enti aventi titolo ad
acquisire la qualifica di O.N.L.U.S, previa modifica dei rispettivi
statuti ai sensi del disposto dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 4
dicembre 1997, n. 460. Tale previsione normativa definisce come
organizzazioni non lucrative di utilità sociale le associazioni, i
comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o
atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente lo
svolgimento di attività – tra l’altro – nel settore della tutela,
promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e
storico di cui alla L. 1 giugno 1939 n. 1089 (art. 10, comma. 1, lett.
a) n. 7). In particolare, sotto il profilo della natura giuridica, le
Fabbricerie non possono infatti qualificarsi nè come enti
ecclesiastici in senso proprio (art. 10, comma 9), nè come come enti
di diritto pubblico, con conseguente esclusione – in quest’ultimo caso
– della attribuzione della qualifica di ONLUS (art. 10, comma 10). Lo
scopo di utilità pubblica perseguito da un determinato soggetto
giuridico non gli attribuisce, infatti, di per sé carattere
pubblicistico, qualora l’attività esercitata non sia considerata
dallo Stato come integratrice della propria attività, potendo agire
in veste di ausiliari anche enti privati o semplici individui. Nè a
diversa conclusione può condurre il sistema di controlli
amministrativi stabilito per le Fabbricerie, in quanto tale sistema –
se rappresenta sopravvivenza dello ius supremae inspctionis degli
antichi regimi giurisdizionalisti – non costituisce un decisivo indice
di riconoscimento del carattere pubblico degli Enti medesimi, posto
che esso, nelle sue forme repressive e sostitutive, non presenta
particolari differenze rispetto a quello esercitato dall’autorità
governativa sulle fondazioni a norma dell’art. 25 c.c.. Sempre in
tema di controlli, assume, infine, decisivo rilievo la circostanza che
l’Autorità amministrativa non ha alcun potere costitutivo di
disporre la soppressione della Fabbriceria, potendone solo accertarne
– in via ricognitiva – l’estinzione (art. 41 D.P.R. n. 33 del 1987),
allo stesso modo in cui l’Autorità medesima dichiara l’estinzione
delle persone giuridiche private (art. 27 c.c.).