Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Risoluzione 31 marzo 2003, n.79

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono riconducibili
tra le Onlus di diritto, tassativamente elencate al comma 8,
dell’art. 10, del D.Lgs. n. 460 del 1997, ma possono assumere detta
qualifica qualora esercitino una o più attività riconducibili nei
settori individuati dal menzionato art. 10, al comma 1, lettera a) e
qualora siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal
decreto legislativo in esame. In particolare, quest’ultimo
stabilisce che – ai fini della assunzione della suddetta qualifica
– detti enti debbano tenere separate scritture contabili; debbano
rispettare i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti dal
citato art. 10; c) assolvano, infine, all’onere di comunicazione,
disposto dall’art. 11 del decreto in questione (Nel caso di specie,
in assenza della comunicazione di cui al citato art. 11, del D.Lgs n.
460 del 1997, la Fondazione di culto Z.Z. non assumeva la qualifica di
Onlus, con conseguente esclusione dal relativo trattamento tributario
agevolato).

Parere 23 febbraio 1994, n.920/93

Le modifiche statutarie delle fondazioni di culto devono essere
adottate con atto pubblico atteso che tali enti, ancorché ascrivibili
al novero degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, lungi
dall’appartenere alla costituzione gerarchica della Chiesa, non
sono, al pari delle associazioni, figure tipiche dell’ordinamento
canonico bensì di quello civile. Pertanto, applicandosi a detti enti
le disposizioni concernenti la forma pubblica dell’atto costitutivo,
dello statuto e delle loro variazioni, è sospesa l’emissione del
parere in attesa dell’adempimento della prescritta formalità.