Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Febbraio 2004

Parere 23 febbraio 1994, n.920/93

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 23 febbraio 1994, n. 920/93.

Considerato

La Fondazione in oggetto, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, ha chiesto l’approvazione di alcune modifiche statutarie.

Risulta, peraltro, che lo strumento negoziale contenente tali modifiche non è stato posto in essere nella forma dell’atto pubblico. Forma che peraltro è richiesta, per le fondazioni di diritto privato, dal combinato disposto degli artt. 14 e 16 del codice civile.

Si pone, pertanto, la questione, se le disposizioni relative alla forma pubblica dell’atto costitutivo e dello statuto delle associazioni e delle fondazioni si applichino anche agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Tale questione è stata esaminata a fondo da questa Sezione, con il parere 12 maggio 1993, n. 462/93, occasionalmente relativo al riconoscimento dell’Istituto…, ma formulato – per sollecitazione del Ministero richiedente – in termini di massima.

In quella circostanza si è osservato che, nell’àmbito degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, conviene distinguere fra quelli che formano la costituzione gerarchica della Chiesa (parrocchie, diocesi) o nei quali comunque è intrinseco il fine di culto (istituti di vita consacrata, seminari, chiese) e quelli (associazioni e fondazioni) per i quali il requisito del fine di culto dev’essere accertato caso per caso.

I primi si caratterizzano per il fatto di corrispondere a figure tipiche proprie ed esclusive dell’ordinamento canonico, di tal che non possono esistere nell’ordinamento civile se non in quanto previamente esistenti in quello canonico; essi, inoltre, non potrebbero essere riconosciuti come enti di diritto privato comune. I secondi, al contrario, corrispondono a figure tipiche proprie dell’ordinamento civile: per essi, la finalità di culto ed il collegamento con l’autorità ecclesiastica sono un plus che non ne condiziona né l’esistenza né la riconoscibilità come persone giuridiche, ma soltanto l’ascrivibilità al novero degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. In altre parole, una associazione di fedeli o una fondazione, ancorché eventualmente sorte per iniziativa dell’autorità ecclesiastica, possono conseguire la personalità giuridica nell’ordinamento civile come enti privati di diritto comune. In particolare, ciò può avvenire per due diverse ragioni: o perché l’ente chiede il riconoscimento come ente ecclesiastico, ma l’autorità governativa non lo ritiene sufficientemente caratterizzato come ente di culto; o perché i rappresentanti dell’ente, pur possedendo quest’ultimo tutti i requisiti dell’ente ecclesiastico, optano per la personalità giuridica di diritto privato.

Sulla base di queste considerazioni, il parere sopra citato ha dunque concluso che gli enti rientranti nella tipologia delle associazioni e delle fondazioni appartengono geneticamente all’ordinamento civile, non a quello canonico, ancorché siano in possesso di quegli ulteriori elementi che ne consentono l’ascrizione al novero degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. E ne ha tratto la conseguenza che ad essi si applicano le disposizioni concernenti la forma pubblica dell’atto costitutivo, dello statuto, e delle loro variazioni.

Applicando questi princìpi al caso in esame, si deve dunque dire che allo stato la pratica non può avere corso perché le modifiche statutarie debbono essere adottate dal competente organo dell’ente nella forma dell’atto pubblico.

In attesa, ci si riserva di esprimere un parere conclusivo.

(omissis)