Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 13 maggio 2004, n.152

Deve essere disposta la restituzione al giudice remittente degli atti
relativi alla q.l.c., sollevata in riferimento agli art. 3 e 53 cost.,
dell’art. 2 comma 5 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, nella
parte in cui limita l’agevolazione fiscale ai fini i.c.i. ai soli
immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 3 legge 1
giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, con esclusione
dunque di quelli appartenenti ad enti pubblici o persone giuridiche
private senza fini di lucro, di cui all’art. 4 della stessa legge, in
quanto, successivamente all’ordinanza di rimessione, è stata
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 5 d.l. 23
gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo
1993, n. 75, proprio nella parte in cui non si applica agli immobili
di interesse storico o artistico di cui all’art. 4 legge 1 giugno
1939, n. 1089, ora art. 5 decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
a sua volta sostituito, a decorrere dall’1 maggio 2004, dall’art. 10
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sicché si rende
necessaria la verifica della perdurante rilevanza della questione.

Sentenza 24 novembre 2003, n.345

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5,
d.l 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui
redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di
termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze
tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi
ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
nonché altre disposizioni tributarie), convertito con modificazioni
nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui non si applica,
ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, agli immobili di
interesse storico o artistico di cui all’art. 4 legge 10 giugno 1939,
n. 1089 (Tutela delle cose d’interesse artistico e storico; ora art. 5
d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490, recante il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)
per la manifesta irragionevolezza della limitazione della norma ai
soli immobili di proprietà privata.

Sentenza 10 gennaio 2003, n.786

L’art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 490 del 1999 concerne
il potere autorizzatorio del Soprintendente e si riferisce ad un
ambito oggettivo da identificarsi sostanzialmente con gli edifici ed i
luoghi di interesse storico-artistico e le loro adiacenze e vicinanze;
relativamente ai cartelli o mezzi pubblicitari che si intende
installare sugli edifici o sui luoghi di interesse storico-artistico o
nelle loro adiacenze e vicinanze, il soprintendente, esercitando un
potere proprio, può egli stesso autorizzare la collocazione,
superando il divieto della norma, quando da essa non derivi
pregiudizio all’aspetto, al decoro o al pubblico godimento degli
edifici o dei luoghi soggetti a tutela. Diverso è invece, l’ambito
oggettivo preso in considerazione dall’art. 50 comma 2 d.lg. n. 490
del 1999, che stabilisce il generale divieto di collocare senza
autorizzazione cartelli o altri mezzi di pubblicità, “lungo le strade
site nell’ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse
storico e artistico”. Tale disposizione riguarda un ambito oggettivo
più ampio di quello preso in considerazione dal comma 1, che concerne
invece gli edifici e i luoghi di interesse storico-artistico, e le
loro immediate vicinanze; pertanto il potere autorizzatorio si radica
in capo all’autorità indicata dall’art. 23 comma 4 d.lg. n. 285 del
1992, mentre il Soprintendente interviene solo attraverso
l’espressione di un parere.