Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Interrogazione 08 luglio 2003, n.E-2357

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2357 di Maurizio Turco alla Commissione: “Violazione della libertà religiosa in Uzbekistan nei confronti di cittadini di fede musulmana”, 8 luglio 2003. Premesso che – il 17 Giugno 2003 circa 50 donne si sono riunite a Namangan per reclamare la liberazione dei loro mariti, “prigionieri di coscienza” in quanto colpevoli di […]

Interrogazione 27 giugno 2003, n.E-2257

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2257 di Maurizio Turco alla Commissione: “Violazioni della libertà religiosa in Georgia nei confronti di fedeli evangelisti della Pentecoste”, 27 giugno 2003. Premesso che – il 15 giugno manifestanti organizzati dal prete ortodosso Fr. David Isakadze hanno bloccato una chiesa della Pentecoste a Tbilisi per sette ore, impedendo ai fedeli di […]

Interrogazione 19 giugno 2003, n.E-2047

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2047 di Maurizio Turco e altri alla Commissione: “Violazione della libertà religiosa in Laos”, 19 giugno 2003. Considerato che: — il “Movimento Lao per i diritti umani” ha reso noto che nella provincia laotiana meridionale di Savannakhet, a Muong Nong, tra il 17 il 27 maggio 2003 venti cittadini di religione […]

Interrogazione 17 giugno 2003, n.E-2139

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2139 di di Maurizio Turco (NI) alla Commissione: “Violazione della libertà religiosa e restrizioni legali all’esercizio dell’attività religiosa in Bielorussia”, 17 giugno 2003. Mikhail Balyk, evangelista pentecostale, rifiuta di pagare una multa per professione di culto e attività religiosa di un’organizzazione religiosa non registrata, attività che secondo la legge bielorussa costituisce […]

Interrogazione 10 giugno 2003, n.E-2043

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2043 di Maurizio Turco (NI) e altri alla Commissione: “Violazione della libertà religiosa e strumenti per assicurarne il rispetto”, 10 giugno 2003. Considerato che, nello scorso mese di maggio, la “U.S. Commission on International Religious Freedom”, agenzia federale governativa indipendente USA, ha pubblicato il suo rapporto annuale sulla libertà religiosa nel […]

Interrogazione 20 giugno 2003, n.E-2068

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2068 di Marco Cappato e altri alla Commissione: “Introduzione della sharia in una provincia del Pakistan”, 20 giugno 2003. (da GU C 51 E del 26/02/2004, pag. 195) L’assemblea della provincia pakistana della Frontiera di Nordovest (Nwfp) ha approvato un disegno di legge con il quale viene imposta la sharia. Manca […]

Sentenza 10 gennaio 2002, n.7421

L’art. 3, della legge 13 ottobre 1975 n. 654, nel vietare –
sanzionandolo penalmente – ogni tipo di discriminazione razziale, sia
riconoscibile in atti, individuali o collettivi, di incitamento
all’offesa della dignità di persone di diversa razza, etnia o
religione, sia in comportamenti di effettiva offesa di tali persone,
consistenti in parole, gesti e forme di violenza ispirati in modo
univoco da intolleranza, delinea una figura di reato caratterizzata da
dolo specifico; ossia dalla coscienza e volontà di offendere l’altrui
dignità in considerazione delle caratteristiche razziali, etniche e
religiose dei soggetti nei cui confronti la condotta viene posta in
essere (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di
merito avesse correttamente riconosciuto, anche sotto il profilo
soggettivo, la configurabilità del reato in questione a carico di
taluni soggetti i quali, senza alcuna motivazione che non fosse
l’intolleranza razziale, avevano aggredito con pugni e calci, dopo
averli ingiuriati, alcuni immigrati senegalesi).

Circolare 18 maggio 2004, n.MENG0401138C

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées […]

Sentenza 05 marzo 2003, n.6759

L’art. 15, comma 10, della Legge n. 223 del 1990, concernente la
“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”,
dispone il divieto di trasmissione di programmi a) che possano nuocere
allo sviluppo psichico o morale dei minori, b) che contengano scene di
violenza gratuita o pornografiche, c) che inducano ad atteggiamenti di
intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o
nazionalità. Tale disposizione prefigura distinte e molteplici
fattispecie di illecito amministrativo, rispetto alle quali le
espressioni sub a) costituiscono, per l’ampiezza della formulazione
adottata, in relazione alle persone dei minori, una vera e propria
norma di chiusura della materia de qua. In particolare, l’ampiezza
semantica di quest’ultima previsione, che potrebbe apparire, a prima
vista, una insufficiente determinazione della fattispecie di illecito
amministrativo in esame, corrisponde, invece, alla sua descrizione in
una forma necessariamente aperta: infatti, poiché il minore ha
bisogno, per lo sviluppo delle diverse dimensioni della sua
personalità, di cure e protezioni particolari e molteplici,
l’oggetto ed il contenuto di programmi radiotelevisivi, idonei a
pregiudicarle, non possono essere tutti prefigurati puntualmente dal
legislatore; il quale accanto a specifiche fattispecie di illecito
(ipotesi sub b e sub c), ha previsto una norma di chiusura a
fattispecie aperta (ipotesi sub a). Inoltre, tenuto conto del più
generale principio dell’interpretazione delle norme nazionali in
senso conforme al diritto comunitario, affermato esplicitamente dalla
Corte di Lussemburgo a partire dalla sentenza del 13 novembre 1990,
nella causa C-106/89, la disposizione dell’art. 15, comma 10, primo
periodo (ferme restando le altre ipotesi, previste nel secondo e nel
terzo periodo) dalla legge n. 223 del 1990 deve essere integrata con
le previsioni derogatorie stabilite dall’art. 22 della Direttiva
89/552/CEE, risultando, in tal modo, la seguente formulazione: è
vietata la trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo
psichico o morale dei minori, a meno che la scelta dell’ora di
trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i
minorenni, che si trovano nell’area di diffusione, assistano
normalmente a tali programmi. Siffatta integrazione della fattispecie
di illecito amministrativo in esame, oltre che conformare la
disposizione nazionale al diritto comunitario, rende anche la stessa
compatibile, sotto i profili considerati, con la nostra Costituzione:
diversamente opinando, infatti, la previsione stessa colliderebbe con
l’art. 21, poichè l’omessa indicazione delle deroghe in esame
pregiudicherebbe la libertà di informazione, sancita dal suddetto
articolo della Costituzione, proprio nelle sole ipotesi in cui le
ragioni di protezione dei minori sono normalmente insussistenti,
essendo garantite da determinate condizioni di orario della
trasmissione o da specifici accorgimenti tecnici. Non può infine
esservi dubbio che l’illecito in questione, applicando la nota
classificazione penalistica, sia da qualificare come di
“pericolo”; ed, in particolare, mentre le fattispecie di illecito
amministrativo prefigurate dal secondo e dal terzo periodo dell’art.
15, comma 10 possono essere classificate quali ipotesi di “pericolo
presunto o astratto”, quelle previste dal primo periodo, anche nel
testo risultante dalla integrazione summenzionata, debbono essere
qualificate come di “pericolo concreto o effettivo”. Infatti,
secondo quanto emerge dalla stessa littera legis, il pericolo – inteso
come rilevante possibilità che al compimento della condotta vietata
consegua la lesione dei beni protetti – rappresenta un elemento
costitutivo della fattispecie in questione e ciò comporta che, ai
fini dell’integrazione dell’illecito de qua, sia richiesta la
effettiva sussistenza dello stesso, desumibile da specifiche e
rilevanti circostanze del caso concreto, quali l’oggetto, il
contenuto, l’orario e/o le modalità di trasmissione del programma.
Il legislatore, bilanciando i due interessi costituzionali in gioco,
ha dunque ritenuto prevalente la tutela della persona minorenne, nel
caso in cui la trasmissione del programma esponga i beni dello
sviluppo psichico o morale, specificatamente protetti dalla norma in
questione, al rischio – in concreto – di un nocumento, restando negli
altri casi garantita la libertà di informazione radiotelevisiva.

Dichiarazione/i 03 dicembre 1998

Organisation for Security and Cooperation in Europe. Seventh Meeting of the Ministerial Council. Oslo, 2-3 December 1998. Ministerial declaration. (omissis) III. Democracy building and promotion and protection of human rights and fundamental freedoms (omissis) 4. Manifestations of intolerance, aggressive nationalism, racism, chauvinism, xenophobia and anti-Semitism, which may create a potential threat to peace and stability […]