Sentenza 08 marzo 1995, n.2705
Al fine del riconoscimento del beneficio della riduzione alla metà
dell’IRPEG, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.
601, in favore degli enti di assistenza e beneficienza, non è
sufficiente che tali enti siano sorti con gli enunciati fini, ma –
dovendosi la norma anzidetta coordinare con le disposizioni dettate in
via generale dall’art. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 589 –
occorre, altresì, accertare che l’attività dagli stessi esercitata
non abbia carattere commerciale esclusivo o principale, ovvero quando
si tratti di attività commerciale non prevalente, che essa sia in
rapporto di strumentalità diretta ed immediata con i fini predetti.
Tale rapporto di strumentalità deve essere accertato dal giudice del
merito – ed il relativo accertamento ove sia logicamente e
congruamente motivato è incensurabile in sede di legittimità – e lo
stesso viene ad essere correttamente escluso quando si tratta di
attività volta al procacciamento di mezzi economici, ove, per la
intrinseca natura o per la sua estraneità rispetto al fine, non sia
con esso coerente, in quanto indifferentemente utilizzabile per il
perseguimento di qualsiasi altro fine.