Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 29 marzo 2018, n.14503

“(…) i propositi di partire per combattere
‘gli infedeli’, la vocazione al martirio, l’opera di
indottrinamento possono costituire elementi da cui desumere,
quantomeno in fase cautelare, i gravi indizi di colpevolezza per il
reato di ‘partecipazione’ all’associazione di cui
all’art. 270 bis cod. pen. a condizione che vi siano elementi
concreti che rivelino l’esistenza di un contatto operativo che
consenta di tradurre in pratica i propositi di morte.
È
necessario che la condotta del singolo si innesti nella struttura,
cioè che esista un legame, anche flessibile, ma concreto e
consapevole tra la struttura e il singolo.
(…)
Per
configurare la partecipazione alla associazione internazionale con
finalità di terrorismo, è necessario che questa, anche
indirettamente, sappia di avere a disposizione, di ‘poter
contare, su un determinato soggetto.”

Sentenza 12 dicembre 2017, n.55418

"è pacifico che il D. abbia inneggiato apertamente allo
Stato islamico ed alle sue gesta ed i suoi simboli e, al fine di
valutare il rischio effettivo della consumazione di altri reati
derivanti dall'attività di propaganda, i giudici del
Riesame, nonostante avessero espressamente citato
quell'orientamento giurisprudenziale (Sez 1.12.2015, Halili) che
impone di considerare il comportamento dell'agente per la
condizione personale dell'autore e le circostanze di fatto in cui
si esplica, non hanno tenuto conto dei contatti dagli stessi
evidenziati (…) del D. con altri soggetti già indagati per
terrorismo islamico, affermando contraddittoriamente che lo stesso
fosse estraneo a frequentazioni di gruppi religiosi più
estremisti, o valorizzando la circostanza che fosse estraneo a
frequentazioni religiose.
Inoltre, per escludere la
configurabilità del delitto di cui all'art. 414 c.p.,
l'ordinanza impugnata ha ridimensionato la portata apologetica dei
due video sul rilievo dell'asserita breve durata – ben undici
giorni – della condivisione degli stessi sul profilo facebook del D. o
in relazione alla circostanza che uno dei due sarebbe stato diffuso
con la sola opzione "mi piace", elementi che invece non sono
certo idonei a ridurre la portata offensiva della sua condotta, attesa
la comunque immodificata funzione propalatrice svolta in tale contesto
dal social network facebook."

FONTE DEL
DOCUMENTO: www.penale.it

Sentenza 15 maggio 2017, n.24103

"(A)i fini della configurazione della fattispecie dell’art.
414 cod. pen., non rileva la tipologia dei reati in relazione ai quali
si esplica l’attività comunicativa, ma le modalità
con cui la comunicazione viene esternata, che devono possedere
connotazioni di potenzialità diffusiva, conseguenti al fatto di
essere destinate a un numero indeterminato di soggetti e comunque non
riconducibili, come nel caso in esame, ad un ambito strettamente
interpersonale".