Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 30 ottobre 1994, n.8334

Il libero sviluppo della personalità è il sostegno ed il fondamento,
dal punto di vista costituzionale, dell’ordine politico e della pace
sociale. A tal fine assume un ruolo determinante la formazione
educativa e culturale dell’individuo, che, in una società
democratica, si fonda sul principio della libertà di insegnamento,
orientata alla formazione dei cittadini secondo uno stile di vita
improntato alla tolleranza e al pacifico confronto tra le diverse
“famiglie” culturali. Nell’ambito di una società plurale esistono,
tuttavia, anche altri valori, come la libertà ideologica e di
coscienza, che consentono ai genitori di scegliere per i figli la
formazione religiosa e morale più conforme alle loro convinzioni. I
giudici non possono entrare nel santuario delle credenze personali, a
meno che i comportamenti esterni, che hanno la loro origine in una
determinata ideologia, incidano negativamente sopra beni giuridici
protetti. Anche in tal caso, per altro, il diritto penale rappresenta
l’ultimo strumento cui fare ricorso, quando si determina un danno
effettivo e reale. In questo quadro, il delitto di lesione
dell’integrità psichica di un minore è sicuramente da considerare
come un delitto di danno e non di pericolo. Pertanto,
l’assoggettamento dei figli, da parte dei loro genitori, ad una
educazione impartita in centri di insegnamento “domestici” e
strettamente confessionali assimilabili nel regime ad un internato di
un collegio religioso e nello stile ad una scuola premilitare
prussiana, pur comportando il rischio per l’avvenire di seri
problemi di inserimento e di integrazione dei minori in un contesto
sociale aperto e competitivo, non integra né l’elemento oggettivo,
né quello soggettivo del tipo di reato predetto. Al fine di stabilire
se un centro di insegnamento è contrario alla legge bisogna
considerare che le previsioni del legislatore in materia educativa
mirano ad un bilanciamento tra la libertà d’insegnare, il diritto
dei genitori di impartire ai figli una formazione religiosa e morale
conforme alle loro convinzioni, e la libertà di istituire centri
scolastici. La possibilità di istituire centri scolastici ed
educativi anche non omologabili pubblicamente, organizzati alla
stregua di una “home school” anglosassone o di un collegio religioso
in regime di internato o nello stile delle scuole premilitari
prussiane, esclude – purché siano rispettati i principi
costituzionali posti a presidio della dignità della persona, dei
diritti inviolabili che le sono inerenti e del libero sviluppo della
personalità dei soggetti – che i modelli formativi sviluppati
all’interno di un nucleo familiare tradizionale, o in un ambito
chiuso parafamiliare possano concretare il fatto tipico del reato in
esame e cioè la costituzione di centri scolastici contrari alla
legge. L’intervento del diritto penale si giustifica, invece, nel
caso in cui siano impartiti insegnamenti volti a diffondere idee
contrarie alla tolleranza ed alla pacifica convivenza con apologia
della violenza o della discriminazione per motivi razziali, religiosi
o xenofobi, ovvero mirati alla prostituzione o corruzione dei minori.
Nel caso di specie, la formazione impartita, pur esaltando lo spirito
di disciplina e metodi severi, non consta che abbia comportato un
indottrinamento meritevole di sanzione penale, ma, semmai, scelte
educative opinabili, il cui possibile pregiudizio per i minori
giustificherebbe, al più, interventi di competenza del giudice
civile. La segretezza o clandestinità che caratterizza le condotte
degli imputati non possono da sole concretizzare il fatto tipico del
reato di associazione per delinquere, una volta escluso che gli stessi
si siano proposti fini delittuosi, non essendosi ravvisati nei loro
comportamenti gli estremi di delitti di lesioni all’integrità
psichica o di costituzione di centri scolastici contrari alla legge.

Legge 11 maggio 1990, n.108

Legge 11 maggio 1990, n. 108. (omissis) Art. 3. Licenziamento discriminatorio. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell’articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta […]

Decisione 27 novembre 2000, n.2000/750/CE

Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d’azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006). (da “Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 303 del 2 dicembre 2000 pag. 0023 – 0028) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 13, vista la proposta della […]

Sentenza 02 dicembre 2002, n.533

È costituzionalmente illegittimo l’art. 19 l. prov. Bolzano 14
dicembre 1998 n. 12, come introdotto dall’art. 6 comma 2 l. prov. 28
dicembre 2001 n. 19, il quale consente al personale docente delle
scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia autonoma di
Bolzano in servizio nell’anno scolastico 1998-1999 e 1999-2000 – privo
del prescritto titolo di studio ma in possesso del diploma di
maturità e che abbia svolto servizi di supplenza per almeno 18 anni
scolastici, anche non continuativi, validi come anni di servizio
interi ai sensi della normativa allora vigente – di essere assunto a
tempo indeterminato o determinato, previo superamento di apposito
esame di idoneità o di abilitazione riservato e dispone che per il
personale femminile con prole l’anzianità di servizio necessaria è
ridotta di un anno per ogni figlio nato nel corso dei corrispondenti
anni scolastici. Non sono, infatti, derogabili dalla provincia
autonoma di Bolzano i principi che reggono la materia dell’ordinamento
scolastico statale nè – secondo quanto “prescritto” – la regola della
necessaria stretta attinenza tra i titoli di studio, che danno accesso
agli esami di abilitazione, e le discipline oggetto di insegnamento;
regola ispirata al principio, rispondente all’esigenza di ragione, che
vuole che la validità dell’insegnamento – e quindi dell’apprendimento
dei discenti – sia assicurata mediante un’idonea specifica
preparazione culturale dei docenti. Restano assorbiti gli ulteriori
profili di illegittimità.

Sentenza 03 ottobre 1994, n.260

Il diritto fondamentale ad una educazione integrale, sancito
dall’art. 27 della Costituzione spagnola, è compatibile, in linea
di principio, con il diritto dei genitori a che i figli ricevano
un’educazione morale e religiosa conforme alle loro convinzioni. Non
è necessario che l’educazione integrale dei minori venga impartita
in scuole pubblicamente omologate. I minori, come nel caso di specie,
possono essere legittimamente formati nei centri d’istruzione propri
del gruppo confessionale di appartenenza dei genitori (“Bambini di
Dio”), organizzati secondo un modello analogo a quello di un internato
di un ordine religioso; perché tale situazione scolare possa
costituire uno dei presupposti richiesti per la dichiarazione di
abbandono di un minore e per il suo affidamento alla tutela legale,
occorre provare, di volta in volta, che essa abbia violato il diritto
dello stesso minore a ricevere un’educazione idonea allo sviluppo
della sua personalità. La valutazione degli elementi probatori
inerenti al merito della vicenda, costituisce una questione di fatto
che non può essere oggetto di censura in sede di ricorso per
illegittimità costituzionale, avendo le pronunzie impugnate concluso
per l’insussistenza dei presupposti atti a giustificare
l’affidamento dei minori alla tutela legale, sulla base di una
ponderazione delle prove condotta in termini non arbitrari e non
assurdi.
Per altro, in nessun modo può discendere dalle impugnate pronunzie un
pregiudizio per il diritto dei minori alla loro scolarizzazione, in
quanto esse si limitano a stabilire che non ricorrono, nel caso, gli
estremi per affidarli alla tutela legale, ma non impediscono la messa
in atto da parte dei soggetti responsabili e degli organi competenti
di tutte le iniziative volte a far sì che tale diritto sia
concretamente e compiutamente realizzato.

Sentenza 29 giugno 2000

Court of Appeal for the Fifth Circuit. Certiorari No. 98 -1648. Argued December 1, 1999 – Decided June 28, 2000 Mitchell v. Helms 121 s.Ct. 15 (2000) Facts of the Case: Chapter 2 of the Education Consolidation and Improvement Act of 1981 allowed for loaning educational material and equipment to public and private schools, with […]

Circolare 11 luglio 2000, n.2000-106

Ministère de l’Education Nationale. Circulaire du 11 juillet 2000: “Le règlement intérieur dens les EPLE”. C. n° 2000-106 du 11-7-2000. NOR : MENE0001707C RLR : 520-0 MEN – DESCO B4 et B6 – DAJ (Bulletin Officiel du ministère de l’Education Nationale et du ministère de la Recherche Spécial n°8 du 13 juillet 2000) Texte adressé […]

Decreto 30 agosto 1985, n.85-924

Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de l’intérieur et de la décentralisation et du ministre de l’éducation nationale, Vu le code de l’enseignement technique ; Vu le code des marchés publics […]

Sentenza 13 gennaio 1994, n.93-329

L’articolo 2 della legge relativa alle condizioni per il sostegno di
investimenti degli istituti scolastici privati da parte degli enti
territoriali pone il principio secondo cui tali sovvenzioni possono
essere concesse liberamente a qualsiasi istituto convenzionato e per
ogni grado d’istruzione, senza distinzione fra gli istituti
vincolati da contratto semplice e da contratto d’associazione, col
solo limite di un tetto massimo di contributi e con la possibilità di
assunzione totale in carico degli investimenti agevolati. Una norma
siffatta non garantisce il rispetto del principio di eguaglianza tra
gli stessi istituti privati, potendo dar luogo a differenze di
trattamento non giustificate, e non garantisce altresì un trattamento
paritario degli istituti scolastici pubblici, che, in ragione dei loro
più gravosi servizi ed obblighi, potrebbero risultare meno favoriti
di quelli privati; essa è, per tanto, da dichiarare contraria alla
costituzione.

Decisione 09 settembre 1992

Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo. Decisione 9 settembre 1992, “Sluijs c. Belgio”: Obbligo di frequenza dei corsi di religione e diritto del genitore a chiedere la dispensa per il figlio. L’art. 2 del Protocollo Addizionale alla CEDU non impedisce agli stati di diffondere informazioni o conoscenze che abbiano, direttamente o non, carattere religioso o filosofico […]