Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 19 febbraio 1997

L’imposizione di una zona di rispetto di quindici piedi attorno alle
cliniche dove si praticano aborti intesa a preservare le donne che vi
accedono a piedi o in macchina dalle molestie della propaganda
antiabortista è giustificata da congrui interessi pubblici come
quello di assicurare la salute pubblica e l’ordine, di promuovere la
libertà di circolazione, di proteggere il diritto di proprietà, e la
libertà delle donne di usufruire dei servizi relativi al loro stato
di gravidanza; per tanto, è da escludere un contrasto di tale
imposizione con la libertà garantita dal primo emendamento.
L’imposizione di una zona mobile di rispetto a ciascuna persona o a
ciascun veicolo diretto alle cliniche dove si praticano aborti non è
sufficientemente determinata nel tempo, nello spazio, e nei
destinatari né appare sufficientemente giustificata da un nesso
necessario con la tutela di interessi pubblici rilevanti; essa viola
quindi la libertà di parola e di comunicazione garantita dal primo
emendamento.

Circolare 12 dicembre 1989

Ministère de l’Education Nationale. Circulaire du 12 decembre 1989: “Laïcité, port de signes religieux par les élèves et caractère obligatoire des enseignements”. (Bulletin Officiel du ministère de l’Education Nationale n° 46 du 21 décembre 1989) Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Education, aux IDEN, aux directeurs d’école et aux […]

Codice 15 giugno 2000

Code de l’éducation, 15 juin 2000. (omissis) Titre IV La laïcité de l’enseignement public Chapitre unique Article L. 141-1 Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ” la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de […]

Legge 09 dicembre 1905

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. Version consolidée au 29 juillet 2005 Le Sénat et la chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Titre Ier : Principes. Article 1 La République assure la liberté de conscience. Elle […]

Sentenza 11 giugno 1993

I precedenti giurisprudenziali relativi alla tutela costituzionale del
libero esercizio della religione fissano il principio che le leggi
devono essere neutrali e di generale applicabilità per evitare
effetti discriminatori, sia pure indiretti, ai danni di qualsiasi
pratica di culto. I caratteri della neutralità e della generale
applicabilità delle leggi possono subire eccezioni solo in forza di
interessi pubblici cogenti allorché tali interessi non possano essere
soddisfatti in altro modo piú congruo. Nel caso di specie il vero
oggetto degli interventi, nonostante la loro apparente neutralità
(facial neutrality), non consiste nella tutela degli interessi alla
sicurezza pubblica ed alla protezione degli animali, perché essi
hanno come scopo effettivo una indebita discriminazione religiosa
(religious gerrymander). Con tali misure, infatti, non vengono puniti
tutti i comportamenti che, realizzando una uccisione di animali
possono violare questi interessi, ma solo le pratiche religiose di un
gruppo determinato, i cui sacrifici rituali pongono, per altro, in
essere una modalità di uccisione degli animali ritenuta in altre
circostanze non contraria a sentimenti umanitari. Le restrizioni
governative colpiscono solo comportamenti protetti dal primo
emendamento e mancano di disporre misure intese a restringere altre
condotte che producono analoghi attentati ai beni protetti; a motivo
di ciò gli interessi addotti per giustificare tali restrizioni non
possono essere considerati cogenti.

Sentenza 27 novembre 1996

Benché l’interessata abbia iniziato a indossare il foulard soltanto
dopo la modifica del regolamento interno dell’istituto che vieta
l’esibizione di segni di appartenenza religiosa, non risulta dagli
atti che l’interessata abbia inteso, nel caso di specie, usare il velo
al fine di esercitare atti di pressione o di proselitismo.

Sentenza 10 luglio 1995

La Circolare del Ministero dell’Educazione Nazionale, che invita i
dirigenti degli istituti scolastici a proporre ai relativi consigli di
amministrazione di introdurre nei regolamenti interni una norma che
vieti di portare negli istituti stessi segni di appartenenza
religiosa, non può considerarsi illegittima. Una tale circolare non
contiene infatti alcuna disposizione dotata di efficacia tale da
cambiare lo stato del diritto vigente in violazione del principio che
consente agli studenti di indossare all’interno degli istituti
scolastici segni di appartenenza religiosa, ma consiste piuttosto in
un mero invito ad assumere misure di ordine interno considerate utili
a giudizio del Ministro dell’Educazione Nazionale. (

Sentenza 10 marzo 1995

Non è incompatibile con il principio di laicità portare negli
istituti scolastici, da parte degli studenti, segni di appartenenza
religiosa nella misura in cui non venga compromesso l’ordinato
svolgimento dell’attività di insegnamento. Pertanto, qualora il
suddetto limite venga violato il provvedimento di espulsione assunto
dalle competenti autorità scolastiche risulta essere legittimo.

Sentenza 12 novembre 1996

L’articolo 5, secondo alinea, della direttiva 93/104/CE che prevede di
includere in linea di principio la domenica nel periodo di riposo
settimanale, pur lasciando in definitiva all’apprezzamento degli stati
membri la decisione in materia, tenendo conto in particolare della
diversità dei fattori culturali, etnici e religiosi operanti nei
differenti paesi, è tuttavia carente di giustificazione logica
perché non spiega in che cosa la domenica come giorno di riposo
settimanale, presenterebbe un legame più stretto con la salute e la
sicurezza dei lavoratori rispetto ad un altro giorno della settimana.
Per questi motivi è da accogliere la richiesta, avanzata in via
subordinata dal governo interessato, di annullare detta previsione,
che è isolabile dalle altre disposizioni della direttiva.

Sentenza 23 giugno 1993

Il godimento delle libertà e dei diritti enunciati nella Convenzione
dei diritti dell’uomo (art. 8 Conv.), fra i quali quello di offrire
un’educazione religiosa ai propri figli, è garantito a chiunque
sia, indipendentemente dal proprio credo religioso. La diversità di
credo religioso tra coniugi separati non costituisce, quindi, elemento
di discrimine al fine dell’affidamento della prole.