Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 17 settembre 1996

La condanna di appartenenti alla Confessione religiosa dei Testimoni
di Geova che avevano aperto e officiato un edificio di culto senza la
richiesta autorizzazione delle autorità ortodosse e del Ministro
dell’educazione e degli affari religiosi viola l’art. 9 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che garantisce la libertà
religiosa o i mezzi impiegati per esprimerla; non può essere
considerato pertanto uno scopo legittimo comprimere direttamente
l’esercizio della libertà religiosa né uno strumento necessario in
una società democratica coinvolgere in una procedura autorizzativa
l’autorità ecclesiastica della religione dominante.

Sentenza 23 agosto 1994

La libertà d’espressione garantita dall’art. 10 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo non tollera ingerenze dei pubblici
poteri volte a limitarne l’esercizio, a meno che non si tratti di
misure che possano essere considerate necessarie, in una società
democratica, a garantire, fra l’altro, i diritti dei terzi. Fra i
diritti suddetti è da annoverare quello, garantito a sua volta
dall’art. 9 della Convenzione, alla libertà religiosa, i cui
titolari vanno tutelati da rappresentazioni provocatorie
dell’oggetto delle loro credenze, quando tali rappresentazioni
superano palesemente il limite dello spirito di tolleranza, che
caratterizza anch’esso una società democratica. é legittimo
ricorrere a strumenti di tutela dalle critiche gratuite alle credenze
altrui quando tali critiche non contribuiscono in forma alcuna ad un
pubblico dibattito capace di favorire il progresso della civiltà
umana. La valutazione della necessità e congruità dei detti
strumenti di tutela è rimessa, con qualche margine di apprezzamento,
alla discrezionalità delle autorità nazionali, che sono legittimate
a disporre il sequestro e la confisca di una produzione
cinematografica blasfema, nel caso in cui – come nella fattispecie in
esame, considerata la stragrande maggioranza cattolica della
popolazione – la proiezione del film possa essere interpretata quale
ingiustificato ed offensivo attacco ai sentimenti popolari, e possa
quindi recare turbamento alla pace religiosa della collettività.

Sentenza 25 maggio 1993

La libertà di manifestare la propria religione (art. 9 punto 2 della
Convenzione dei diritti dell’uomo) può essere oggetto di
restrizioni solo nei limiti in cui esse si rivelino necessarie in una
società democratica o garantiscano la protezione dei diritti e delle
libertà altrui. La repressione penale del proselitismo religioso
costituisce una restrizione della libertà di manifestare la propria
religione che non può giustificarsi ai sensi dell’art. 9 punto 2
della Convenzione dei diritti dell’uomo.

Decisione 03 maggio 1993, n.16278/90

Non contrasta con la libertà di religione, tutelata dall’art. 9
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la disposizione
regolamentare con la quale una università laica – al fine di
assicurare il rispetto dei diritti di libertà di tutti i suoi
studenti – impone che anche il diploma da essa fornito non rifletta in
alcun modo l’appartenenza ad un determinato movimento religioso e
che quindi la foto in esso riprodotta raffiguri l’allievo a capo
scoperto in una tenuta conforme alla detta norma regolamentare.

Decisione 09 settembre 1992

Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo. Decisione 9 settembre 1992, “Sluijs c. Belgio”: Obbligo di frequenza dei corsi di religione e diritto del genitore a chiedere la dispensa per il figlio. L’art. 2 del Protocollo Addizionale alla CEDU non impedisce agli stati di diffondere informazioni o conoscenze che abbiano, direttamente o non, carattere religioso o filosofico […]

Sentenza 23 giugno 1994

New Brunswick Court of Appeal. Sentenza 23 giugno 1994. Region 2 Hospital Corp. c. Walker (Litigation Guardian of). Il Medical Consent of Minors Act, S.N.B. 1976, prevede che, una volta accertata la capacità di intendere e di volere di un minore, questi possa disporre del diritto di rifiutare trattamenti sanitari anche nel caso in cui […]

Sentenza 06 febbraio 1996

Il fatto che un membro di Scientology compia azione di volantinaggio e
di propaganda sulla pubblica via, non è un’illecita operazione
commerciale compiuta in violazione del Codice della strada, ma attiene
ad una delle facoltà del diritto di libertà religiosa. La Chiesa di
Scientology si autofinanzia esclusivamente attraverso la vendita di
materiale informativo e di corsi di formazione spirituale, senza che
queste attività possano essere considerate a fine di lucro, dal
momento che nessun membro ne ottiene un vantaggio economico personale
e diretto.

Sentenza 06 aprile 1993, n.136

Non è dubbia l’applicabilità dell’art. 659 c.p. al caso di abuso
nel suono delle campane, ricadendo queste ultime nella categoria degli
“strumenti sonori” di cui al citato articolo. La legittimità
dell’uso delle campane trova il proprio limite nelle leggi poste a
tutela dei diritti inviolabili e costituzionalmente sanciti dei
consociati. Deve pertanto farsi riferimento a tali diritti per
delineare la cornice entro cui può svolgersi la libertà di culto. Il
suono delle campane non è identificabile con il concetto di “rumore”
ex allegato A) del DPCM 1º marzo 1991, e il semplice superamento dei
limiti ivi indicati non integra di per sé il reato di cui all’art.
659 c.p. Dovrà piuttosto farsi riferimento al concetto di “normale
tollerabilità” (inteso in senso oggettivo e tenendo conto della
condizione dei luoghi) e alla verifica di un corretto uso
dell’impianto. L’ordinanza sindacale fondata sull’erroneo
presupposto dell’applicabilità del DPCM 1º marzo 1991, e priva di
contenuto discrezionale, è affetta da vizio rilevabile dal giudice
ordinario, e la mancata ottemperanza ad essa importa assoluzione per
insussistenza del fatto rispetto all’ipotesi di cui all’art. 650
c.p.

Disegno di legge 11 settembre 2000, n.3947

Camera dei Deputati – XIII Legislatura. Disegno di legge 11 settembre 2000, n. 3947: “Norme sulla libertà religiosa”. CAPO I LIBERTA DI COSCIENZA E DI RELIGIONE Art. 1. 1. La libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili […]