Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 gennaio 2015, n.25358/12

The case concerned the placement in social-service care of a
nine-month-old child who had been born in Russia following a
gestational surrogacy contract entered into by a couple; it
subsequently transpired that they had no biological relationship
with the child. The Court found in particular that the
public-policy considerations underlying Italian
authorities’ decisions – finding that the applicants
had attempted to circumvent the prohibition in Italy on
using surrogacy arrangements and the rules governing
international adoption – could not take precedence over the
best interests of the child, in spite of the absence of any biological
relationship and the short period during which the applicants had
cared for him. Reiterating that the removal of a child from the
family setting was an extreme measure that could be justified only in
the event of immediate danger to that child, the Court considered
that, in the present case, the conditions justifying a removal
had not been met.  [Press Release]

Decreto 29 ottobre 2014

Ai fini del riconoscimento o meno dei provvedimenti giurisdizionali
stranieri, deve aversi prioritario riguardo all'interesse
superiore del minore (art.3 L. 27.5.1991 n 176 di ratifica della
Convenzione sui diritti del fanciullo, di New York 20.11.1989),
ribadito in ambito comunitario con particolare riferimento al
riconoscimento delle sentenze straniere in materia di rapporti tra
genitori e figli, dall'art. 23 del Reg CE n 22012003 il quale
stabilisce espressamente che la valutazione della non
contrarietà all'ordine pubblico debba essere effettuata
tenendo conto dell'interesse superiore del figlio. Nel caso in
questione  (minore nato all'estero da coppia omosessuale in
seguito a fecondazione medicalmente assistita eterologa con
l'impianto di gameti da una donna all'altra) l'atto di
nascita può dunque essere trascritto in Italia, in quanto non
si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente
ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto
nell'esclusivo interesse di un bambino che è stato
cresciuto da due donne che la legge riconosce entrambe come madri
(rispettivamente, biologica e genetica).

Sentenza 25 novembre 2005, n.425

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in
relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dell’art. 28,
comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una
famiglia), nel testo sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), «nella parte in cui esclude la possibilità di
autorizzare l’adottato all’accesso alle informazioni sulle origini
senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di
non essere nominata da parte della madre biologica». La norma
impugnata mira infatti a tutelare la gestante che – in situazioni
particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o
sociale – abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole
la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e
di mantenere al contempo l’anonimato nella conseguente dichiarazione
di nascita. La scelta della gestante in difficoltà, che la legge
vuole favorire per proteggere tanto quest’ultima quanto il nascituro,
sarebbe del resto resa oltremodo difficile se la decisione di
partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse
comportare per la donna – in base alla stessa norma – il rischio di
essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai
conosciuto e già adulto, interpellata dall’autorità giudiziaria
per decidere se confermare o revocare tale originaria dichiarazione di
volontà.

Sentenza 22 gennaio 2004, n.1337/2003

Procedimiento: 1337/2003 Sección B-1 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO TRES (FAMILIA) DE PAMPLONA. AUTO En la ciudad de Pamplona a VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL CUATRO. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por el Procurador, Sr. , se presentó en este Juzgado escrito, en nombre y representación de Dña. , en el que solicitó la adopción […]