Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 15 marzo 2005, n.247

Décret n° 2005-247 du 16 mars 2005 portant statut particulier des aumôniers militaires. Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de […]

Protocollo di intesa 21 marzo 2005

Protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati, del 21 marzo 2005. L’anno 2005, il giorno 21 del mese di marzo presso la Fondazione Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) Ospedale […]

Delibera 23 dicembre 1983, n.5

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 5 del 23 dicembre 1983: “Nomina dei parroci”. (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 7/1983) I Vescovi hanno la facoltà di nominare i parroci «ad certum tempus».

Decreto ministeriale 08 ottobre 2004

Ministero dell’Interno. Decreto ministeriale 8 ottobre 2004: “Assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato”. (Omissis) VISTO l’articolo 69 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente l’assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato residente presso alloggi collettivi di servizio o scuole; VISTO l’Accordo stipulato il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e […]

Legge 16 dicembre 2002

Cantone Ticino. Legge 16 dicembre 2002: “Legge sulla Chiesa cattolica”. Art. 1 (Definizione) 1. La Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi. 2. Essa comprende la Diocesi, le Parrocchie e altre istituzioni o Enti ecclesiastici eretti dall’Ordinario, Vescovo di Lugano. Art. […]

Concordato 18 maggio 2004

CONCORDATA ENTRE A SANTA SÉ E A REPÚBLICA PORTUGUESA 2004 Firmato il 18 maggio 2004. A Santa Sé e a República Portuguesa, afirmando que a Igreja Católica e o Estado são, cada um na própria ordem, autónomos e independentes; considerando as profundas relações históricas entre a Igreja Católica e Portugal e tendo em vista as […]

Decreto 30 agosto 1985, n.85-924

Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de l’intérieur et de la décentralisation et du ministre de l’éducation nationale, Vu le code de l’enseignement technique ; Vu le code des marchés publics […]

Parere 08 novembre 1995, n.3048

Il riconoscimento delle persone giuridiche di diritto canonico
comporta un ambito di apprezzamento, da parte dell’autorità
statale, più ristretto rispetto a quello concernente gli altri enti
morali. Lo statuto dell’ente ecclesiastico che ottiene il
riconoscimento della personalità giuridica e che svolge attività
collaterali rispetto a quelle di religione o di culto, deve prevedere
almeno un revisore dei conti che assicuri la vigilanza sulla gestione
dei conti affidata all’economo.

Parere 30 luglio 1993, n.850

Le fondazioni, il cui elemento costitutivo è un patrimonio destinato
a uno scopo non lucrativo (nella specie l’animazione e la formazione
cristiana nel mondo dell’assistenza sociale in favore degli
emarginati e dei portatori di handicap), appartengono alla categoria
degli enti amministrativi, che hanno al vertice della loro
organizzazione un gruppo di soggetti titolari di un ufficio privato
tenuti a gestire l’ente nell’esclusivo interesse di questo. Ne
discende che i fondatori possono riservarsi la nomina degli
amministratori per meglio garantirsi circa il perseguimento dello
scopo che si propongono di raggiungere attraverso la fondazione. La
sottoposizione degli atti del consiglio di amministrazione alla
ratifica di un soggetto esterno alla fondazione, come la Conferenza
Episcopale Regionale, è una limitazione illegittima all’autonomia
della fondazione, che è necessario rimuovere dallo statuto per
ottenerne l’approvazione.