Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 20 dicembre 2004, n.28

Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 28: “Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Umbria” n. 56 del 29 dicembre 2004 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione riconosce […]

Legge regionale 14 dicembre 2004, n.34

Legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34: “Politiche regionali per i minori”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 51 del 17 dicembre 2004, Supplemento Ordinario n. 1) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Principi e finalità) 1. La Regione adotta ogni azione idonea ad […]

Legge regionale 11 marzo 2005, n.12

COMMENTI:
Alberto Roccella, _L’edilizia di culto nella legge regionale della
Lombardia n. 12 del 2005_, in _Rivista giuridica di urbanistica_, 1/2,
2006, p.
[/areetematiche/documenti/documents/roccella.edilizia%20di%20culto%20nella%20legge%20regionale%20della%20lombardia%20n.%2012%20del%202005.pdf]115-150

Protocollo di intesa 14 dicembre 1999

Regione Lombardia. Protocollo di intesa tra la regione Lombardia e la diocesi di … per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori e per la loro valorizzazione sul territorio lombardo, 14 dicembre 1999. La Regione Lombardia, rappresentata dal Presidente Roberto Formigoni e la Diocesi di … rappresentata da Mons. […]

Risoluzione 03 marzo 2004, n.1

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dipartimento per le Politiche Fiscali. Risoluzione 3 marzo 2004, n. 1: "Esenzione dall'ICI degli immobili destinati alle attività di oratorio". Prot. 25313/2003/DPF/UFF Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Immobili destinati alle attività di oratorio – Esenzione – Legge 1° agosto 2003, n. 206 – Quesito. Con la nota in riferimento […]

Sentenza 18 novembre 1958, n.59

Per i culti acattolici si deve distinguere la liberta’ di esercizio
del culto, come pura manifestazione di fede religiosa, dalla
organizzazione delle varie confessioni nei loro rapporti con lo Stato.
La prima e’ riconosciuta nel modo piu’ ampio dall’art, 19 della
Costituzione, nel senso di comprendere tutte le manifestazioni di
culto, ivi indubbiamente incluse l’apertura di tempi ed oratori e la
nomina dei relativi ministri. Quanto alla liberta’ delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica di organizzarsi secondo i propri
statuti, l’art. 8 della Costituzione pone il limite che tali statuti
non contrastino con l’ordinamento giuridico dello Stato, e che i
rapporti di dette confessioni con lo Stato siano da regolarsi con
leggi sulla base d’intese con le relative rappresentanze.