Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 26 marzo 2005

La rimozione del crocifisso dalle aule sedi dei seggi elettorali non
rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, posto che le
controversie sulla vigenza delle norme che prevedono, tra le altre
disposizioni di carattere generale ed organizzativo, la presenza del
crocifisso nelle aule scolastiche e, quindi, spiegano i loro effetti
verso una platea indifferenziata di soggetti, non attengono ad un
rapporto esclusivamente “individuale” di utenza, ai sensi dell’art.
33, 2° comma, lett. e), D. L.vo n. 80/98. Ciò premesso, anche a
volere ritenere configurabile la giurisdizione del giudice adito,
mancano in ogni caso le condizioni per accogliere tale domanda
cautelare, considerato che la mera esposizione di tale simbolo, nel
quale si identifica ancora oggi, sotto il profilo spirituale, la larga
maggioranza dei cittadini italiani, in assenza di qualsivoglia divieto
normativo, costituisce la testimonianza di tale diffuso sentimento,
senza alcuna valenza discriminatoria nei confronti delle altre
religioni, la cui libera professione è senza alcun dubbio consentita
e garantita dallo Stato. Né da tale presenza pare derivare alcuna
violazione e/o condizionamento quanto al libero esercizio del diritto
di voto, dovendosi in primo luogo ricondurre tale simbolo alla
radicata tradizione religiosa e culturale del Paese, senza
necessariamente dedurne un’interferenza, anche solo indiretta,
rispetto alle varie consultazioni (politiche, amministrative o
referendarie).

Ordinanza 31 marzo 2005

Il crocifisso non può essere considerato come simbolo esclusivamente
religioso. In una società come quella italiana, definita di “antica
cristianità”, non può infatti escludersi il carattere anche
culturale di quest’ultimo, in quanto espressione del patrimonio
storico di un popolo, alla cui identità tale simbolo va riferito. La
croce, dunque, oltre ad essere dotata di un particolare significato
per i credenti, rappresenta l’espressione della civiltà e della
cultura cristiana nella sua radice storica, come simbolo dotato di
valore universale. Pertanto, sotto tale profilo, e cioè considerando
il carattere culturale del crocifisso, è da escludere un contrasto
tra la sua mera presenza ed il principio di laicità dello Stato. Né
tale presenza contrasta comunque con il diritto, costituzionalmente
garantito, di libertà religiosa, posto che la stessa non appare
circostanza idonea a costringere ad atti di fede e ad atti contrari
alle proprie convinzioni religiose, e tale da essere, quindi, in
contrasto con il principio di libertà religiosa.

Ordinanza 03 maggio 2004

Il legislatore, all’esito di un dibattito acceso ed approfondito
protrattosi per alcuni anni, ha scelto che la legge sulla procreazione
assistita si limiti a porre rimedio alle malattie – note e ignote –
che in qualsiasi modo producono la sterilità di una coppia,
consentendo a quest’ultima di avere figli, ma di averli in
condizioni analoghe a quelle che hanno, per natura, le coppie fertili.
Non è consentita, cioè, la possibilità di selezionare i nascituri
in sani e malati, eliminando questi ultimi embrioni. Tale scelta
appare coerente con i molti valori che si è inteso tutelare con la
legge in questione e non può ritenersi, in alcun modo, in contrasto
con i precetti costituzionali; in particolare, sono da considerarsi,
al riguardo, manifestamente infondate le questioni di legittimità
sollevate in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della nostra
Costituzione.