Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Agosto 2009

Codice civile 16 marzo 1942

Codice civile.

(omissis)

Capo II
Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello stato

Art. 82: “Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico”.

Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

Art. 83: “Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato”.

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

Capo III
Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile

Sezione I
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Art. 84: “Età”.

I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

Art. 85: “Interdizione per infermità di mente”.

Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente.
Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato.

Art. 86: “Libertà di stato”.

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.

Art. 87: “Parentela, affinità, adozione e affiliazione”.

Non possono contrarre matrimonio fra loro:
l) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l’adottato e i figli dell’adottante;
9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.
I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all’affiliazione.
I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4 quando l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’art. 84.

Art. 88: “Delitto”.

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

Art. 89: “Divieto temporaneo di nuove nozze”.

Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’art. 84 e del comma quinto dell’art. 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

Art. 90: “Assenza del minore”.

Con il decreto di cui all’art. 84 il tribunale o la corte di appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

(omissis)

Sezione II
Delle formalità preliminari del matrimonio

Art. 93: “Pubblicazione”.

La celebrazione del matrimonio dev’essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile.
La pubblicazione consiste nell’affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L’atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione.

Art. 94: “Luogo della pubblicazione”.

La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.
Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.
L’ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all’ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell’eseguita pubblicazione.

Art. 95: “Durata della pubblicazione”.

L’atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive.

Art. 96: “Richiesta della pubblicazione”.

La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.

Art. 97: “Documenti per la pubblicazione”.

Chi richiede la pubblicazione deve presentare all’ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell’atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all’ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell’art. 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall’ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.
La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi all’ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli artt. 20, 24 e 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.
In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l’ufficiale di stato civile accerta d’ufficio, esclusivamente mediante esame dell’atto integrale di nascita, l’assenza di impedimento di parentela o di affinità a termini e per gli effetti di cui all’art. 87.
Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli.

Art. 98: “Rifiuto della pubblicazione”.

L’ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 99: “Termine per la celebrazione del matrimonio”.

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Art. 100: “Riduzione del termine e omissione della pubblicazione”.

Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l’omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorché parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli artt. 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Il pretore deve far precedere all’atto di notorietà la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull’importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.
Quando è stata autorizzata la omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all’ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall’art. 97.

Art. 101: “Matrimonio in imminente pericolo di vita”.

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l’ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l’assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.
L’ufficiale dello stato civile dichiara nell’atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita.

Sezione III
Delle opposizioni al matrimonio

Art. 102: “Persone che possono fare opposizione”.

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.
Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.
Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all’art. 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.
Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l’infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell’età, non possa essere promossa l’interdizione.

Art. 103: “Atto di opposizione”.

L’atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farla, le cause dell’opposizione, e contenere l’elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale
L’atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.

Art. 104: “Effetti dell’opposizione”.

L’opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l’opposizione.
Se l’opposizione è respinta, l’opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

(omissis)

SEZIONE V
Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nello Stato

Art. 115: “Matrimonio del cittadino all’estero”

Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite (84 e seguenti).
La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli artt. 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune dell’ultimo domicilio (43).

Art. 116: “Matrimonio dello straniero nello Stato”

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice (93 e seguenti).

(omissis)

Sezione VI
Della nullità del matrimonio

Art. 128: “Matrimonio putativo”.

Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.
Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonchè rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.
Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.
Nell’ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito.

Art. 129: “Diritti dei coniugi in buona fede”.

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l’articolo 155.

Art. 129 bis: “Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo”.

Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L’indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l’indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell’indennità.

(omissis)

Art. 143: “Diritti e doveri reciproci dei coniugi”.

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

(omissis)

Art. 144: “Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia”.

I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

(omissis)

Art. 147: “Doveri verso i figli”.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

(omissis)

Art. 159: “Del regime patrimoniale legale tra i coniugi”.

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.

(omissis)

Art. 162: “Forma delle convenzioni matrimoniali”.

Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.
La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell’articolo 194.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

(omissis)

Art. 254: “Forma del riconoscimento”.

Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.
La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.

(omissis)

Art. 283: “Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio”.

I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell’atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio.

(omissis)

Art. 352: “Dispensa su domanda”

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall`assumere o dal continuare l`esercizio della tutela:
[…]
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d`anime;
[…]

(omissis)

Art. 831: “Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto”.

I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.

Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano.

(omissis)

Libro V: “Del lavoro”

Art. 2087: “Tutela delle conduzioni di lavoro”

L’imprenditore e tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

(omissis)

Art. 2109: “Periodo di riposo”

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. […]