Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 marzo 1993

Gli atti impeditivi di comportamenti tenuti dagli appartenenti alla
setta Ceis non sono punibili a norma dell’art. 194 c.p., posto a
tutela del libero esercizio dei diritti civili riconosciuti della
legge, in connessione con la garanzia costituzionale di libertà
religiosa. Tali comportamenti, oltre ad essere clandestini, sono volti
a costringere a permanere nel gruppo settario, a captare l’interesse
altrui con mezzi pericolosi, fino al cambiamento della personalità,
all’allontanamento da familiari ed amici, all’incitamento della
prostituzione per il lucro dei dirigenti. Essi pertanto, sono
sanzionati penalmente, cosicché gli atti diretti ad impedirli
risultano, al contrario, legittimi in quanto tutelano il soggetto
passivo nell’esercizio della libertà individuale.

Ordinanza 23 maggio 2002, n.213

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 8 cost., la
q.l.c. dell’art. 404 c.p., il quale, sanzionando esclusivamente le
offese commesse ai danni della religione cattolica, porrebbe
quest’ultima su un piano diverso e privilegiato di tutela rispetto
alle religioni diverse da quella cattolica, in quanto il rimettente
muove da una premessa interpretativa che è contraddetta dall’art. 406
c.p., che considera punibili gli stessi fatti, se commessi ai danni di
confessioni religiose diverse da quella cattolica.