Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto generale 24 maggio 2018

La 71ª Assemblea Generale ha approvato un aggiornamento del
Decreto generale Disposizioni per la tutela del diritto alla buona
fama e alla riservatezza, risalente al 1999. Il passaggio era
necessario per rendere tale testo conforme – nel rispetto
dell’autonomia della Chiesa e della peculiare natura dei suoi
enti e delle sue attività – al Regolamento
dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali,
che dal 25 maggio 2018 è applicato in tutti i Paesi membri.
L’aggiornamento votato, ottenuta la necessaria recognitio della
Santa Sede e promulgato dal Presidente della CEI, entra in vigore da
oggi, 25 maggio 2018.

Decreto di promulgazione

Recognitio
della Santa Sede
 

Deliberazione della Giunta regionale 01 marzo 2010, n.308

Deliberazione della Giunta Regionale Umbria 1 marzo 2010, n. 308: "Linee-guida sulla gestione dei Registri del volontariato. Determinazioni." (BUR 31 marzo 2010 n. 15) La Giunta regionale (omissis) Delibera 1) di prendere atto del documento istruttorio e della conseguente proposta della Presidente, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che […]

Decreto generale 20 ottobre 1999

Conferenza Episcopale Italiana. Decreto generale: “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, 20 ottobre 1999. (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 10 del 30 ottobre 1999) Promulgazione del “Decreto generale” DECRETO La Conferenza Episcopale italiana, nella XLVI Assemblea Generale, svoltasi a Roma dal 17 al 21 maggio 1999, ha […]

Legge regionale 21 febbraio 2005, n.12

Legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12: “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romgana” n. 37 del 22 febbraio 2005) ARTICOLO 1 Finalità e oggetto 1. La Regione Emilia-Romagna, nell’esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, […]

Ordinanza 02 agosto 2002

Ai sensi dell’art. 8 L. 121/1985, la trascrizione dell’atto di
matrimonio contratto dinanzi al ministro di culto cattolico conferisce
all’atto stesso l’idoneità a produrre effetti civili
nell’ordinamento italiano. Per effetto di tale norma gli effetti
civili destinati a prodursi per effetto della conclusione di un
matrimonio concordatario sono quelli propri dell’atto di
celebrazione del matrimonio trascritto nei registri dello stato
civile, ossia quelli di cui l’atto trascritto contiene tutti gli
elementi previsti dalle singole fattispecie. La trascrizione
dell’atto assolve, dunque, alla funzione di conferire efficacia ad
un atto concluso in forme diverse da quelle previste nel nostro
ordinamento; conseguentemente, anche la scelta per il regime
patrimoniale della separazione dei beni contenuta nell’atto di
matrimonio concluso dinanzi ai ministri di culto cattolico, è idonea
a spiegare effetti nell’ordinamento vigente solo se della scelta vi
è menzione nell’atto trascritto, a seguito dell’indiretto
conferimento di efficacia alla convenzione; La mancata indicazione
nell’atto di matrimonio trascritto del regime di separazione dei
beni comporta l’impossibilità di riconoscere efficacia alla
dichiarazione effettuata dalle parti dinanzi al ministro di culto.