Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 giugno 2017, n.3058

Non può "ritenersi ostativa al riconoscimento del danno la
condizione della persona assistita che, versando nello stato
vegetativo, non disponeva della c.d. 'lucida coscienza',
perché nel caso di specie non viene in rilievo il ristoro di un
danno da sofferenza psichica che presuppone – appunto – la
consapevolezza della sofferenza, e quindi la c.d. 'lucida
coscienza': il danno subito dalla persona deriva dal mancato
rispetto della sua libertà di autodeterminazione, del quale ha
ottenuto il riconoscimento dopo un lungo iter processuale, avvalendosi
del proprio tutore e di un curatore speciale, che l’hanno
rappresentata in giudizio."

Si ringrazia il Prof.
Manlio Miele (Università degli Studi di Padova) per la
segnalazione del documento

Sentenza 17 gennaio 2007

Corte di Appello di Milano. Sezione II Penale. Sentenza 17 gennaio 2007: “Reato di violenza sessuale ai danni del coniuge”. CORTE D’APPELLO DI MILANO – SECONDA SEZIONE PENALE Composta dai Signori: 1. Dott.ssa LA BRUNA Erminia – Presidente – 2. Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere Rel. – 3. Dott. SPINA Rosario – Consigliere […]

Legge 09 gennaio 1998, n.19

Federal Law of Austria concerning the Legal Status of Religious Belief Communities (BGBl. I Nr. 19/1998) §1. Definition of a Religious Belief Community Religious Belief Communities in the sense of the Federal law are associations of adherents of a religion which is not legally recognized. §2. (1) Religious Belief Communities aquire this legal personality, according […]

Parere 09 dicembre 2004, n.29866

Corte suprema. Parere n. 29866 del 9 dicembre 2004. DANS L’AFFAIRE DE l’article 53 de la Loi sur la cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26; ET DANS L’AFFAIRE D’UN renvoi par le Gouverneur en conseil au sujet de la Proposition de loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil formulée dans le décret C.P. […]

Sentenza 22 marzo 2002

Secondo la legge britannica il malato terminale, tenuto
artificialmente in vita, può chiedere ed ottenere l’interruzione
dei trattamenti, anche laddove ciò comporti con altissima
probabilità il suo rapido decesso. Il diritto inglese prevede,
infatti, che debba essere rispettata la decisione del paziente,
qualora scelga di rifiutare le cure, purchè quest’ultimo sia in
possesso della capacità di intendere e di volere e gli siano state
fornite tutte le informazioni necessarie, oltre che prospettate le
opzioni disponibili.

Circolare 18 maggio 2004, n.MENG0401138C

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées […]

Sentenza 15 febbraio 2001, n.46

Tribunal Constitucional. Sentencia n. 46 de 15 de febrero de 2001. El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pedro Cruz Villalón, Presidente, don Carles Viver Pi-Sunyer, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás S. Vives Antón, don Pablo García Manzano, don Pablo […]

Risoluzione 19 gennaio 1994, n.A3-0411/93

Parlamento europeo. Risoluzione n. A3-0411/93 sull’obiezione di coscienza negli Stati membri della Comunità (Strasburgo, 19 gennaio 1994) Il Parlamento europeo (omissis) 1. considera l’obiezione di coscienza un vero e proprio diritto soggettivo, riconosciuto dalla risoluzione 89/59 della commissione per i diritti dell’uomo delle Nazioni Unite e intimamente connesso all’esercizio delle libertà individuali e ritiene pertanto […]

Sentenza 04 marzo 2004, n.99NC01287

Cour Administrative d’Appel de Nancy statuant au contentieux n. 99NC01287 Inédit au Recueil Lebon 1ère chambre – formation à 3 M. CLOT, Rapporteur M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement Mme MAZZEGA, Président DESTARAC Lecture du 4 mars 2004 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 […]

Sentenza 14 giugno 1996

La Direzione Generale degli Affari Religiosi al momento della
iscrizione delle Entità Religiose nel corrispondente registro
legittimamente non si limita a verificarne i requisiti formali ma ne
accerta i presupposti sostanziali relativi alle finalità
effettivamente perseguite ed al rispetto dei limiti della salvaguardia
della sicurezza, della salute e della moralità pubblica. L’iscrizione
nel registro delle Entità Religiose in quanto comporta l’attribuzione
ad esse di un regime giuridico differenziato non riveste la medesima
qualifica dell’iscrizione nel registro delle Associazioni di Diritto
Comune, che produce unicamente effetti di pubblicità; pertanto, non
vale, nella prima ipotesi, il principio della presunzione, al momento
della iscrizione, di conformità dei fini formalmente dichiarati con
quelli effettivamente praticati.