Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 12 marzo 2012, n.1366

I contrassegni, per essere ricusati, debbono possedere un significato
religioso univoco e costituire un richiamo immeditato e diretto per la
popolazione che abbia a riferimento quel credo religioso. La natura
inequivocabilmente religiosa del simbolo va apprezzata avendo riguardo
alla simbologia, agli strumenti di comunicazione (verbale e non
verbale), alle tematiche aventi carattere religioso che l’immagine
è capace di manifestare in relazione al momento attuale ovvero nella
contemporaneità. La natura religiosa di una “rappresentazione”
(cioè della “riproduzione” semiologica) va quindi necessariamente
definita in base alla sua evoluzione storico-sociale, e non già in
base all’intera possibile espansione della “sfera
culturale-religiosa” accumulata nella storia (Nel caso di specie, il
giudice adito ha ritenuto che la riproduzione della figura di San
Giorgio, presa isolatamente e senza alcuna indicazione, acquisti il
valore anonimo del cavaliere medievale, risultando cioè un richiamo
ad un contenuto ideale, che ha oggettivamente perduto, nel contesto
storico-culturale contemporaneo, una diretta e immediata connotazione
religiosa).

Legge regionale 19 aprile 2006, n.8

Legge regionale 19 aprile 2006, n. 8: “Istituzione dell’onorificenza Croce di San Giorgio”. (da B.U. 26 aprile 2006, n. 5) Art. 1. Istituzione della «Onorificenza Croce di San Giorgio» 1. E’ istituita la «Onorificenza Croce di San Giorgio» a favore di cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, […]