Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 aprile 2002, n.14382

In via generale le norme e i principi di tutela operanti per i
rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun
limite alla loro applicazione nella disciplina del rapporto del
personale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che
esercitano l’attività ospedaliera e che sono classificati, ai fini
della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico; questa loro
qualificazione, in assenza di disposizioni espresse in tal senso, non
comporta di per sè l’applicazione a tali rapporti dei principi
dell’ordinamento del personale ospedaliero pubblico, compreso quello
concernente la necessità di assunzione per pubblico concorso, e non
preclude, di conseguenza, l’operatività delle disposizioni dettate
dall’art. 2103 c.c. in tema di promozione automatica alla qualifica
superiore del dipendente per avvenuto esercizio di fatto delle
correlative mansioni, protratto per il lasso di tempo stabilito dalla
legge.

Sentenza 18 aprile 2002, n.14381

Si deve ritenere che le norme e i principi di tutela operanti per i
rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun
limite alla loro applicazione per i dipendenti degli enti
ecclesiastici gestori di ospedali classificati ai sensi della legge n.
132-1968. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata,
secondo la quale la classificazione degli ospedali gestiti da enti
ecclesiastici e il loro inserimento nel servizio sanitario pubblico,
ai sensi dell’art. 1 della legge n. 132 del 1968, non precludeva
l’applicazione ai dipendenti degli stessi della normativa sul rapporto
di lavoro a termine di cui alla legge n. 230 del 1962).

Legge regionale 31 ottobre 2001, n.39

Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 39: “Riordino e razionalizzazione del servizio sanitario regionale”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Basilicata” n. 73 del 5 novembre 2001) (Omissis) ARTICOLO 46 (Partecipazione dei cittadini, tutela dei diritti dell’utenza ed utilizzazione delle attività di volontariato) 1. La Regione promuove e verifica le condizioni per la partecipazione dei cittadini […]

Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40

Legge regionale 24 febbario 2005, n. 40: “Disciplina del servizio sanitario regionale”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Toscana” n. 19 del 7 marzo 2005 – Supplemento Straordinario n. 40) ARTICOLO 1 (Oggetto e finalita`) 1. La presente legge, in conformita` ai principi contenuti nel decreto legislativo dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia […]

Legge regionale 24 marzo 2003, n.3

Legge regionale 24 marzo 2003, n. 3: “Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 13 del 27 marzo 2003, Supplemento Ordinario n. 1) (Omissis) ARTICOLO 4 (Disposizioni in materia di servizi alla persona) 1. Alla legge regionale 4 gennaio 1985, […]

Legge regionale 29 luglio 2004, n.21

Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21: “Determinazione dei casi di ineleggibilita’ e incompatibilita’ relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 12, secondo comma, dello Statuto”. (da “Bollettino Ufficiale dela regione Friuli-Venezia Giulia” n. 31 del 28 luglio 2004, Supplemento Straordinario n. 16 del 6 agosto 2004) […]

Sentenza 29 aprile 2003, n.12739

In tema di contribuzione alla Cassa Unica per gli assegni familiari,
il beneficio dall’esonero dal pagamento dei contributi è previsto in
favore dei datori di lavoro esercenti istituzionalmente le attività
di erogazione di prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e di
assistenza sociale che – a prescindere dalla natura imprenditoriale –
non abbiano fini di lucro, purché assicurino ai propri dipendenti un
trattamento per carichi di famiglia non inferiore agli assegni
familiari. Ne consegue che, ove una casa di cura gestita da una
congregazione religiosa produca utili di esercizio, viene meno il
presupposto dell’assenza di fini di lucro, senza che rilevi in
contrario la destinazione degli stessi utili al raggiungimento delle
finalità religiose e di culto perseguite dalla Congregazione.