Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Giugno 2005

Legge regionale 31 ottobre 2001, n.39

Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 39:
“Riordino e razionalizzazione del servizio sanitario regionale”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Basilicata” n. 73 del 5 novembre 2001)

(Omissis)

ARTICOLO 46
(Partecipazione dei cittadini, tutela dei diritti dell’utenza ed utilizzazione delle attività di volontariato)

1. La Regione promuove e verifica le condizioni per la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni rappresentative.
2. E’ competenza della Regione, nell’ambito del Piano Sanitario Regionale:
a) assicurare il coordinamento ed il monitoraggio delle attività relative alla definizione degli indicatori ed alla verifica degli standard di qualità di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legislativo di riordino;
b) sovrintendere al processo di attuazione delle carte dei servizi, anche impartendo direttive per la loro omogenea definizione;
c) impartire direttive alle Aziende sanitarie, per la promozione del diritto all’informazione, riconoscendo in quest’ultimo la condizione fondamentale per assicurare ai cittadini l’esercizio della libera scelta nell’accesso alle strutture sanitarie e la partecipazione alla verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, verificandone annualmente i risultati;
d) definire i criteri e le modalità di partecipazione autonoma e collaborativa dei cittadini, delle loro organizzazioni, nonché degli organismi di volontariato e di tutela, alle iniziative di verifica della funzionalità e della qualità dei servizi al livello delle Aziende sanitarie;
e) vigilare nel rispetto dell’obbligo di convocazione della conferenza dei servizi da parte delle Aziende Sanitarie;
f) definire i contenuti obbligatori dei protocolli d’intesa tra Aziende sanitarie e le organizzazioni rappresentative dei cittadini.
3. La Regione individua quali specifici strumenti di partecipazione e di controllo da parte dei cittadini sulla qualità dei servizi erogati:
a) la carta dei servizi di cui alla legge 11 luglio 1995, n. 273 (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni);
b) la conferenza dei servizi di cui all’art. 14, comma 4, del decreto legislativo di riordino;
c) i protocolli d’intesa di cui al comma 7 del medesimo articolo 14 del decreto delegato.
4. Le Aziende sanitarie approvano e aggiornano annualmente la carta dei servizi, e adottano il regolamento per la tutela degli utenti.
5. La carta dei servizi è lo strumento attraverso il quale le Aziende sanitarie orientano ed adeguano le proprie attività, alla soddisfazione dei bisogni degli utenti. La carta definisce gli impegni e prevede gli standard, generali e specifici cui i servizi devono adeguarsi.
6. Le Aziende assicurano specifiche attività di informazione e di tutela degli utenti e definiscono un apposito piano di comunicazione aziendale finalizzato a promuovere la conoscenza da parte di tutti i soggetti interni ed esterni dei contenuti della carta e della relativa attuazione.
7. Le Aziende sanitarie ai fini di cui al comma 6 assicurano l’informazione in ordine alle prestazioni erogate, alle tariffe, alle modalità di accesso ai servizi, ai tempi di attesa, anche con riguardo all’attività libero professionale intramuraria, e si dotano di un efficace sistema di raccolta e di trattamento delle segnalazioni e degli esposti.
8. Le Aziende sanitarie individuano la collocazione, i compiti e le funzioni dell’ufficio relazioni con il pubblico, tenendo conto delle disposizioni della legge n. 150/2000 e del relativo Regolamento di Attuazione.
9. Le Aziende sanitarie costituiscono appositi punti informativi, a disposizione degli utenti sulle prestazioni erogate nell’ambito del territorio di riferimento, e per un orientamento sull’accesso alle prestazioni erogate nell’ambito della regione. A tal fine le Aziende sanitarie hanno l’obbligo di coordinare ed integrare le attività dirette all’informazione dei cittadini.
10. Le carte dei servizi sono sottoposte a verifica periodica, almeno annuale, nell’ambito della conferenza dei servizi di cui al comma 11.
11. Il Direttore Generale d’intesa con la Conferenza dei Sindaci indice una conferenza dei servizi al fine di verificare l’attuazione della carta dei servizi rendendo noti i dati relativi all’andamento dei servizi, allo stato di attuazione degli obiettivi, al grado di raggiungimento degli standard con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di tutela degli utenti.
12. Alla conferenza dei servizi devono comunque essere invitati i rappresentanti delle associazioni che hanno stipulato i protocolli di intesa di cui al comma 13.
13. Il protocollo d’intesa è lo strumento attraverso il quale le Aziende sanitarie e le associazioni di volontariato e di tutela stipulano accordi sulle modalità di confronto permanente inerenti le tematiche della qualità dei servizi e della partecipazione degli utenti, definendo altresì la concessione in uso di locali e le modalità di esercizio del diritto di accesso e di informazione, il rispetto di quanto previsto dai commi 4, 11 e 13 costituisce elemento di valutazione dell’attività del Direttore Generale.
14. Le associazioni di volontariato concorrono alle finalità del Servizio Sanitario Regionale sulla base di apposite convenzioni stipulate dalle Aziende Sanitarie nel rispetto delle leggi di settore.
15. La Giunta Regionale definisce i casi in cui, in relazione ad esigenze di omogeneità e di uniformità, le convenzioni di cui al comma 14 sono stipulate a livello regionale, nonché la modalità di accollo degli eventuali oneri.

(Omissis)