Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 maggio 2017, n.24084

"La decisione di stabilirsi in una società con valori di
riferimento differenti dai propri, ne impone il rispetto e non
è tollerabile che l'attaccamento ai propri valori, seppur
leciti, porti alla violazione cosciente di quelli della società
ospitante".

(fonte: www.ilsole24ore.com)

Risoluzione 30 ottobre 2013, n.277

Risoluzione 30 ottobre 2013, n. 277: "Recognizing the religious and historical significance of the festival of Diwali". 113TH CONGRESS 1ST SESSION S. RES. 277 Recognizing the religious and historical significance of the festival of Diwali IN THE SENATE OF THE UNITED STATES OCTOBER 30, 2013 Mr. WARNER (for himself, Mr. CORNYN, Mr. MENENDEZ, and Mr. […]

Legge 29 luglio 1988, n.33

Regno Unito. Criminal Justice Act 1988, chapter 33. (Legge 29 luglio 1988, n. 33) (omissis) Part XI – Articles with blades or points and offensive weapons Section 139: Offence of having article with blade or point in public place. (1) Subject to subsections (4) and (5) below, any person who has an article to which […]

Sentenza 19 febbraio 2009

Il porto del pugnale kirpan costituisce un segno distintivo di
adesione ad una regola religiosa e, quindi, una modalità di
espressione della fede religiosa Sikh, garantita dall’art. 19 Cost.
oltre che da plurimi atti internazionali, perciò non costituisce
reato.
Nella fattispecie il Tribunale di Cremona ha assolto un indiano sikh
dal reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere
(art. 4 l. 18 aprile 1975 n. 110) per avere portato con sé fuori
dalla propria abitazione un pugnale kirpan della lunghezza complessiva
di 17 cm (di cui 10 di lama), calzato in un fodero. L’indiano era
stato fermato dalle forze dell’ordine mentre si trovava
all’interno di un centro commerciale, vestito con una tunica bianca
e con un turbante. Una volta fermato, aveva subito giustificato il
porto del pugnale kirpan affermandone la natura di simbolo religioso:
una circostanza ha trovato riscontro durante il processo, dove è
risultato provato, anche grazie a un certificato del Consolato
generale dell’India, che per i sikh il kirpan è simbolo della
resistenza al male e che deve essere sempre portato in modo visibile.

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Un’annotazione dell’ordinanza, da parte di Gian Luigi Gatta, è
stata pubblicata ne Il Corriere del Merito (Ipsoa ed.), 2009, n. 4, p.
399 s., all’interno della rubrica ‘Osservatorio di diritto e
processo penale’.

Decisione 13 novembre 2008

Il diritto di libertà religiosa non è una libertà assoluta, tale da
consentire a ogni persona qualsiasi comportamento motivato dal proprio
credo. Le limitazioni all’esercizio della libertà di religione,
garantita dall’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
sono giustificate se necessarie per motivi di sicurezza e
dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica o per la
protezione dei diritti e della libertà altrui. Nel caso di specie, la
norma francese relativa alle foto sulle patenti di guida, che devono
ritrarre le persone a capo scoperto, non costituisce un’illegittima
restrizione della libertà religiosa di un Sikh, che aveva richiesto
di essere fotografato indossando il tradizionale turbante. Lo Stato,
infatti, può imporre misure idonee a garantire la sicurezza pubblica
e a mettere in atto controlli stradali nei quali è necessaria la
perfetta identificazione del conducente. (cfr. Conseil d’Etat,
Ordonnance 6 mars 2006, n. 289947
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3739])

Sentenza 19 luglio 2005

Cour administrative d’appel de Paris. Sentenza 19 luglio 2005, N° 05PA01831. Legittimità dell’espulsione di un alunno da una scuola pubblica per aver indossato il turbante Sikh. 1ERE CHAMBRE – FORMATION A M. JANNIN, président M. Daniel BENEL, rapporteur M. BACHINI, commissaire du gouvernement BEAUQUIER, avocat REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête […]

Legge 16 novembre 1989

Employment Act 1989 (c. 38), 16th November 1989. An Act to amend the Sex Discrimination Act 1975 in pursuance of the Directive of the Council of the European Communities, dated 9th February 1976, (No.76/207/EEC) on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and […]

Ordinanza 06 marzo 2006, n.289947

In OLIR.it: – CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, decisione 13
novembre 2008 Mann Singh v. France
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4878]

Sentenza 02 marzo 2006, n.30322

Nonostante la decisione di proibire il kirpan persegua l’obiettivo di
assicurare un livello di sicurezza ragionevole nella scuola non è
dimostrato che un divieto totale costituisca una limitazione minima al
diritto di libertà religiosa sancito dalla Costituzione. Per poter
restringere un diritto protetto dalla Carta occorre, infatti, che la
minaccia sia presente e reale e che i mezzi scelti per limitarlo siano
proporzionati all’obiettivo perseguito. Tale non è per la Corte
suprema la minaccia fondata sulla semplice avversione o
preoccupazione. Ricordando come gli studenti facciano normalmente uso
di oggetti non meno pericolosi quali forbici, compassi, matite e mazze
da baseball, i giudici rilevano l’assenza di notizie concernenti il
verificarsi di atti violenti in relazione alla presenza del kirpan
nelle scuole e respingono l’argomento secondo il quale permetterne
l’accesso implicherebbe ammettere in qualche modo l’idea che il
ricorso alla forza sia necessario per far valere i propri diritti.
Tale interpretazione oltre ad essere contraria alla natura simbolica
del pugnale dei Sikh non terrebbe conto del fondamentale valore
canadese del multiculturalismo.
Per un commento vedi: FRANCESCA ASTENGO, La Corte Suprema del Canada
afferma il diritto di portare a scuola il coltello dei sikh
[http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/cronache/estero/coltello_sikh/index.html],
in www.associazionedeicostituzionalisti.it

Sentenza 05 dicembre 2005

Consiglio di Stato. Sentenza 5 dicembre 2005: “Simboli relgiosi. Fotografie a capo coperto sulle patenti di guida”. Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Shingara MANN SINGH ; M. MANN SINGH demande au Conseil d’Etat : […]