Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 22 marzo 2010, n.40

E’ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli
articoli 2, 3, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 41, 49, 70, 76,
77, 97,113, 117 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 54, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000,
n. 267, come modificato dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, nella
parte in cui ha inserito la congiunzione “anche” prima delle
parole “contingibili ed urgenti”. Secondo l’attuale formula,
infatti, Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta “con atto
motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la
sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono
preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro
attuazione” . Per effetto della legge di conversione è stato
pertanto attribuita al Sindaco, accanto al tradizionale potere di
adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini,
la possibilità di adottare ordinanze anche non contingibili ed
urgenti (nel caso di specie, l’ impugnatava riguarda una ordinanza
comunale di divieto dell’accattonaggio su tutto il territorio
comunale, compresi una serie di luoghi puntualmente indicati: le
intersezioni stradali, l’interno delle aree adibite a
parcheggio, le zone in prossimità di luoghi di culto e di cimiteri,
gli ingressi di esercizi commerciali o di uffici pubblici).

Risoluzione 09 settembre 2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2010 sulla situazione dei Rom e la libertà di circolazione nell'Unione europea [edizione provvisoria tratta da www.europarl.europa.eu] Il Parlamento europeo, – vista la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare gli articoli 1, 8, 19, 20, 21, 24, 25, 35 e 45, – visto il diritto internazionale in materia […]

Ordine del giorno 29 ottobre 2009

Estratto del verbale di seduta Consiglio comunale del 26 ottobre 2009   I convocazione   Oggetto:Ordine del giorno, approvato nella seduta del 26 ottobre 2009, a firma dei consiglieri Mardegan, Brandirali ed altri:“Luoghi di culto delle comunità che non intrattengono intese con allo stato” (omissis)   Ordine del giorno Relativo ai luoghi di culto delle […]

Sentenza 04 marzo 2010

Il criterio della disponibilità di risorse economiche stabili,
regolari e sufficienti per il mantenimento di sé e dei propri
familiari tali da escludere il ricorso al sistema di assistenza
sociale dello Stato membro (direttiva n. 2003/1986), non consente ad
uno Stato membro di introdurre un livello minimo di reddito così
elevato da escludere il possibile ricorso a forme di assistenza
sociale erogate dalle autorità comunali per far fronte a necessità
straordinarie o impreviste. L’obiettivo della direttiva è infatti
quello di favorire l’istituto del ricongiungimento familiare e di
garantire il rispetto del diritto all’unità familiare quale diritto
umano fondamentale. Ne consegue che gli Stati possono indicare un
importo di riferimento, in considerazione del salario minimo ovvero
della pensione minima nazionale, ma non possono imporre un importo di
reddito minimo al di sotto del quale qualsiasi ricongiungimento
familiare sarebbe automaticamente respinto, a prescindere da un esame
concreto della situazione di ciascun richiedente, poiché in tale
situazione si verrebbe meno agli obblighi di individualizzazione
dell’esame delle domande di ricongiungimento previsti dall’art. 17
della stessa Direttiva.

Decreto 16 aprile 2010

Ove si ritenga che lo straniero entrato regolarmente in Italia e in
attesa di ottenere il permesso di soggiorno possa contrarre
matrimonio, ex art. 116 C.C., in quanto ritenuto regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, sarebbe irragionevole
ritenere che non sia in tale condizione e non possa contrarre
matrimonio colui che sia entrato regolarmente in Italia ed abbia
conseguito il permesso di soggiorno e che, seppure con ritardo, ne
abbia chiesto il rinnovo dopo la sua scadenza, posto che costui non è
irregolare, ma in attesa del provvedimento amministrativo che consenta
il suo soggiorno in Italia per il tempo previsto dalla legge. La
libertà di sposarsi e di scegliere il coniuge in assoluta
autonomia riguarda, del resto, la sfera dell’autonomia e
dell’individualità ed è, quindi, una scelta sulla quale lo Stato,
che tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio
(art. 29 della Costituzione), non può interferire, salvo che non vi
siano interessi prevalenti incompatibili, quali potrebbero essere la
salute pubblica, la sicurezza o l’ordine pubblico.

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Per approfondire in OLIR.it
Ministero dell’Interno. Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali. Circolare 7 agosto 2009, n. 19
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5073]: “Legge 15
luglio 2009, n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica. Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile”.

Sentenza 30 ottobre 2009, n.41819

Le condotte consistenti nel propagandare idee fondate sulla
superiorità o sull’odio razziale o etnico configurano ipotesi di
reato a dolo generico. Nel caso di specie, veniva ritenuto sussistente
il reato di cui all’art, 3, comma 1 lett. a) L. n. 654/1975, come
modificato dalla legge n. 205/1993, in quanto il fine perseguito
dagli imputati, cioè quello di propagandare l’odio razziale, era
desumibile dal contenuto dei manifesti e dagli slogan diretti
all’allontanamento dei rom presenti sul territorio.

Legge 15 luglio 2009, n.94

Legge 15 luglio 2009, n. 94: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". (Gazz. Uff. della Repubblica italiana 24 luglio 2009, n. 170, Suppl. Ord. n. 128) Art. 1. (omissis) 15. All'articolo ll6, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: … nonchè un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio […]