Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 dicembre 2012, n.33989

There can be no doubt that the assessment of a witness demeanour is
easier if it is based on being able to scrutinize the whole demeanour
package — face, body language, voice, etc. Wearing a niqab presents
only a partial obstacle to the assessment of demeanour. However a
witness wearing a niqab may still express herself through her eyes,
body language, and gestures. Moreover, the niqab has no effect on the
witness’verbal testimony, including the tone and inflection of her
voice, the cadence of her speech, or, most significantly, the
substance of the answers she gives.

Delibera 22 febbraio 2012

Consiglio Superiore della Magistratura. Delibera 22 febbraio 2012: "Obbligo di assistere all'udienza a capo scoperto e rispetto di credenze religiose che implicano un diverso comportamento". Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 febbraio 2012, ha adottato la seguente delibera: «Con nota dell’8 novembre 2011, il Presidente del Tribunale di … – dott. …- […]

Circolare 02 marzo 2011

Circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. NOR: PRMC1106214C Le Premier ministre à Monsieur le ministre d'Etat, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'Etat, Monsieur le préfet de police, Mesdames […]

Progetto di legge approvato 14 settembre 2010, n.161

Le projet de loi prévoit que nul ne peut, dans l’espace public,
porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Il prévoit
ensuite que la méconnaissance de cette interdiction donne lieu à une
amende et ou un stage de citoyenneté. Le projet de loi établit enfin
que le fait, par menace, violence ou contrainte, abus de pouvoir ou
abus d’autorité, d’imposer à une personne, en raison de son sexe, de
dissimuler son visage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000
€ d’amende [www.senat.fr.]

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Saisine du CONSEIL CONSTITUTIONNEL le 14 septembre 2010 par M. le
Président du Sénat, en application de l’article 61 alinéa 2 de la
Constitution
Saisine du CONSEIL CONSTITUTIONNEL le 14 septembre 2010 par M. le
Président de l’Assemblée Nationale, en application de l’article 61
alinéa 2 de la Constitution
[www.assemblee-nationale.fr
[http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp#ECRCM]]

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Testo del documento in formato pdf
[/areetematiche/documenti/documents/velo_doc5480.pdf]
In OLIR.it: France: le projet de loi interdisant la dissimulation du
visage dans l’espace public adopté le mardi 14 septembre
[https://www.olir.it/news.php?notizia=2728&titolo=France%3A+le+projet+de+loi+interdisant+la+dissimulation+du+visage+dans+l-%2339%3Bespace+public+adopt-ea…](16
settembre 2010)

Raccomandazione 23 giugno 2010, n.1927

Council of Europe, Parliamentary Assembly. Recommendation n. 1927 (2010): "Islam, Islamism and Islamophobia in Europe" (provisional edition( (*) 1.       Referring to its Resolution 1743 (2010) on Islam, Islamism and Islamophobia, the Parliamentary Assembly emphasises the particular importance for the Council of Europe and its member states of increasing their action in this field. It is a priority […]

Risoluzione 23 giugno 2010, n.1743

Council of Europe, Parliamentary Assembly. Resolution 23 June 2010, n. 1743 (2010): "Islam, Islamism and Islamophobia in Europe" (Provisional edition) (*)   1. The Parliamentary Assembly notes that Islamic radicalism and manipulation of religious beliefs for political reasons oppose human rights and democratic values. At the same time, in many Council of Europe member states, […]

Sentenza 04 marzo 2008

Rimuovere il velo, al fine di sottoporsi ad un controllo
d’identità, costituisce una restrizione ai sensi del secondo
paragrafo dell’articolo 9 CEDU. Occorre perciò stabilire se tale
ingerenza sia “necessaria in una società democratica” per
raggiungere tali finalità. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto,
in relazione ai controlli di sicurezza imposti per l’accesso a
locali consolari, la rimozione temporanea del velo come una misura
necessaria per la sicurezza pubblica. Inoltre, quanto alla proposta
della ricorrente di rimuovere il velo unicamente in presenza di una
donna, la Corte ha affermato che il mancato conferimento dell’incarico
di identificazione ad un agente di sesso femminile da parte delle
autorità consolari non oltrepassasse il margine di discrezionalità
dello Stato in materia. La Corte ha ritenuto, pertanto, che la
ricorrente non avesse subito alcuna restrizione sproporzionata
nell’esercizio del suo diritto alla libertà di religione.

Sentenza 19 giugno 2008, n.3076

L’art. 5 della legge n. 152/1975 vieta l’uso di caschi protettivi, o
di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento
della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza
giustificato motivo.
La ratio della norma, diretta alla tutela dell’ordine pubblico, è
quella di evitare che l’utilizzo di caschi o di altri mezzi possa
avvenire con la finalità di evitare il riconoscimento. Tuttavia, un
divieto assoluto vi è solo in occasione di manifestazioni che si
svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di
carattere sportivo che tale uso comportino. Negli altri casi,
l’utilizzo di mezzi potenzialmente idonei a rendere difficoltoso il
riconoscimento è vietato solo se avviene “senza giustificato
motivo”. Quanto al “velo che copre il volto”, o in particolare al
burqa, si tratta di un utilizzo che generalmente non è diretto ad
evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione
di determinate popolazioni e culture. Il citato art. 5 consente,
dunque, nel nostro ordinamento che una persona indossi il velo per
motivi religiosi o culturali; le esigenze di pubblica sicurezza sono
soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e
dall’obbligo per tali persone di sottoporsi all’identificazione e
alla rimozione del velo, ove necessario a tal fine. Resta fermo che
tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte
di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via
amministrativa, regole comportamentali diverse incompatibili con il
suddetto utilizzo, purché trovino una ragionevole e legittima
giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze.