Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Febbraio 2004

Sentenza 26 febbraio 1993, n.2415

Cassazione Civile. Sezioni Unite. Sentenza 26 febbraio 1993, n. 2415.

(Brancaccio; Fanelli)

Svolgimento del processo

Giacomo Di Jorio conveniva davanti al pretore di Roma l’Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM) esponendo che, in virtù di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, esso ricorrente avrebbe dovuto svolgere mansioni di segretario generale sino al 31 maggio 1992. Senonché la convenuta lo aveva licenziato il 1º gennaio 1991 giustificando la illegittima risoluzione del rapporto stesso con la soppressione della carica da parte del Sovrano Consiglio dell’Ordine di Malta. Il licenziamento era ingiustificato perché la soppressione della carica – illegittimamente adottata – non giustificava la sua estromissione dalla organizzazione lavorativa della datrice di lavoro. Chiedeva perciò dichiararsi l’esistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a termine; dichiararsi nullo o privo di giusta causa o giustificato motivo o comunque inefficace il licenziamento; condannarsi l’ACISMOM al pagamento delle retribuzioni spettanti sino al 31 maggio 1992 nonché al risarcimento del danno morale e del danno da mancato versamento dei contributi assicurativi.

La convenuta associazione, costituitasi, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano per la stretta inerenza funzionale della carica ricoperta dal Di Jorio alla sua struttura istituzionale; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso negando che con l’attore fosse esistito un rapporto di lavoro subordinato e sostenendo – in subordine – che la risoluzione anticipata del rapporto si era resa necessaria a seguito della soppressione della carica da lui ricoperta, insindacabilmente decisa dagli organi competenti.

Indi l’ACISMOM ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Resiste il Di Jorio con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso la istante associazione sostiene il difetto di giurisdizione del giudice italiano per la inerenza delle funzioni espletate dalla controparte alla struttura istituzionale di essa associazione che – secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale – come ente del Sovrano Ordine di Malta fruisce della stessa immunità dalla giurisdizione.

Anche l’indirizzo espresso nella decisione di questa Corte n. 145 del 1990 conduce al difetto di giurisdizione giacché il Di Jorio richiede di sindacare un atto organizzativo della associazione datrice di lavoro. L’istanza merita accoglimento.

La posizione del Sovrano Militare Ordine di Malta nell’ordinamento italiano è stata definita da queste Sezioni unite dalle sentenze 19 luglio 1989 n. 3374; 18 febbraio 1989 n. 960; 3 febbraio 1988 n. 1073; 20 febbraio 1985 n. 1502; 3 maggio 1978 n. 2051; 6 giugno 1974 n. 1653 e dalle altre ivi richiamate, con le quali è stata affermata la soggettività internazionale dell’Ordine comportante l’applicazione ad esso del principio dell’immunità dalla giurisdizione.

Anche nella presente controversia deve dunque prendersi atto della natura dell’Ordine di Malta e delle associazioni nazionali ad esso facenti capo, come ritenuta anche di recente dalla prima sezione di questa Corte (vedi sent. 5 novembre 1991 n. 11788, e 3 maggio 1978 n. 2051, a proposito dell’immunità tributaria), e passare ad esaminare se la controversia relativa allo specifico rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ACISMOM, di cui è causa, potrebbe ritenersi ricompreso nell’ambito della immunità giurisdizionale che all’Ordine e alla Associazione italiana è stata riconosciuta.

Si controverte della legittimità del licenziamento intimato dall’ACISMOM al suo Segretario generale, carica questa, prevista dallo statuto dell’Associazione approvato da decreto consiliare del 2 ottobre 1979 (art. 17) e comportante l’esercizio di funzioni di coordinamento e di controllo esecutivo dell’intera attività associativa, attività a sua volta identificantesi con il perseguimento delle finalità proprie del Sovrano Ordine (art. 2 dello statuto e art. 256 del codice melitense): funzioni non limitate alla attività sanitaria quale prevista dall’art. 2 dello statuto dell’associazione – come vigorosamente sostenuto anche nella discussione orale dalla difesa del Di Jorio – ma inerenti anche alla struttura organizzativa e decisionale dell’ACISMOM, la quale (art. 1 dello statuto) “riunisce” i (nel senso che è costituito dai) membri dell’Ordine appartenenti ai gran priorati di lingua italiana, che si riuniscono in assemblea, della quale il segretario generale svolge le funzioni di segretario (art. 6) e sottoscrive, insieme al presidente, il relativo verbale (art. 7).

Il segretario generale nominato dal consiglio direttivo svolge tutte le funzioni indicate nell’art. 17, e risponde direttamente al presidente e al consiglio direttivo.
E’chiaro, quindi, che il segretario generale fa parte, insieme agli altri organi elencati nello statuto (assemblea, consiglio direttivo, presidente, generale direttore capo del personale ospedaliere, assistente spirituale), della struttura organizzativa e gestionale dell’organizzazione, e quindi la sua attività è strettamente inerente alle funzioni istituzionali e pubblicistiche (nell’ambito dell’ordinamento melitense) dell’ACISMOM, come lo stesso ricorrente non manca di riconoscere nell’atto introduttivo del giudizio, sia pure per sostenere la natura subordinata del rapporto di lavoro.

Il licenziamento è stato determinato, com’è pacifico, dalla soppressione della carica di segretario generale operata dal nuovo statuto dell’ACISMOM, approvato con decreto consiliare del 4 dicembre 1990 dall’organo di governo dell’Ordine, con atto, quindi, anch’esso strettamente inerente alla struttura dell’ente secondo il suo proprio ordinamento.

Quindi sia la carica di segretario generale che la sua soppressione (con le relative conseguenze in ordine al rapporto che legava il Di Jorio all’Associazione) attengono alla sfera istituzionale dell’ACISMOM, e non (soltanto) alla gestione dell’attività sanitaria propria dell’ente (con specifico riferimento alla quale è stata da queste Sezioni unite ritenuta sussistere, la giurisdizione del giudice italiano: sent. 18 marzo 1992 n. 3360 e 3362), andando quindi qualsiasi valutazione in proposito ad impingere sulla sfera di sovranità e di autorganizzazione di ente dotato, come si è detto, di soggettività internazionale.

Non può quindi che farsi applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui esula dalla giurisdizione italiana la controversia di lavoro del dipendente di un ente internazionale le cui mansioni o funzioni siano di tipo fiduciario e quindi atte ad incidere sulla organizzazione dell’ente (Cass. 28 novembre 1991 n. 12771; 9 luglio 1991 n. 7548; 13 febbraio 1991 n. 1513; 30 maggio 1991 n. 6143; 8 febbraio 1990 n. 857; 16 gennaio 1990 n. 145) sempreché l’oggetto della domanda non involga questioni esclusivamente patrimoniali (sent. 13 febbraio 1992 n. 1716; n. 7548 del 1991; n. 12771 del 1991; n. 143 del 1991 e n. 145 del 1990, cit.), e quindi la pronuncia richiesta non incida sui poteri sovrani dell’ente. Poiché, per quanto innanzi rilevato, non può dubitarsi, nella specie, che le funzioni di segretario generale attengano alle funzioni di governo dell’ente internazionale, ne consegue che va dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda attinente alla risoluzione del rapporto di lavoro di siffatto dipendente a causa della soppressione della carica di segretario generale (nonché relativa alle conseguenze patrimoniali discendenti dalla allegata illegittimità del licenziamento), involgendo detta cognizione necessariamente un’indagine e un sindacato sull’assetto organizzativo che l’ente ha inteso darsi.

(omissis)