Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Aprile 2005

Legge provinciale 08 aprile 2004, n.1

Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1:
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2004)”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige” n. 16 del 20 aprile 2004, Supplemento n. 1)

(Omissis)

CAPO III – ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 19
(Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante”)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3 e 4:
“2. Ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie permanenti per l’immissione in ruolo o ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie permanenti o d’istituto per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, può riconoscere ai candidati e alle
candidate un punteggio adeguato per la laurea in scienze della formazione primaria – sezione scuola elementare – e per percorsi formativi specifici che siano funzionali al conseguimento degli obiettivi posti dall’ordinamento scolastico provinciale.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche nei confronti del personale abilitato presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie.
4. Per soddisfare le esigenze di continuità didattica, la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, può disciplinare la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato di durata pluriennale con il personale docente delle scuole a carattere statale.”

(Omissis)