Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 22 Settembre 2005

Disegno di legge 11 luglio 2005, n.5986

Camera dei Deputati. Proposta di legge, di iniziativa del deputato Perrotta, n. 5986 dell’11 luglio 2005: “Modifica agli articoli 299 e 404 del codice penale, in materia di offesa alla bandiera o alla religione di uno Stato estero”

RELAZIONE

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge apporta modifiche a due articoli del codice penale, gli articoli
299 e 404, in materia di offesa alla bandiera o alla religione di uno Stato estero. In riferimento al primo articolo
occorre precisare in modo esplicito che non si possono offendere bandiere o altri emblemi appartenenti a uno Stato estero solo qualora siano riconosciuti dallo Stato italiano. La necessita` della modifica parte dalla riflessione che, ai sensi della norma vigente, si potrebbe, addirittura, procedere con condanne anche nei confronti di quei cittadini che offendono un nuovo Stato, anche se non riconosciuto dall’Italia. Invece, per quanto riguarda l’articolo 404, vi e` la necessita` di salvaguardare il lessico di alcune zone della nostra nazione. Per esempio, l’espressione « porca vacca », che capita di sentire spesse volte, sarebbe un’offesa alla religione che considera sacre le vacche e pertanto un nostro cittadino sarebbe perseguibile per legge. Per assurdo gli addetti ai macelli potrebbero essere rinviati a giudizio, su richiesta di un cittadino indiano, in quanto vi e` una religione in India che vieta l’uccisione delle vacche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All’articolo 299 del codice penale, dopo le parole: « Stato estero » sono inserite le seguenti: « riconosciuto dallo Stato italiano ».

ART. 2.

1. All’articolo 404, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « esercizio del culto, » sono inserite le seguenti: « ad esclusione dei comportamenti e delle frasi che fanno parte degli usi e delle consuetudini locali, ».