Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 11 Luglio 2008

Legge provinciale 20 giugno 2008, n.7

LEGGE PROVINCIALE Trento 20 giugno 2008, n. 7: “Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale”

(b.u. 1 luglio 2008, n. 27, suppl. n. 1)

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Questa legge, nel rispetto della libertà di scelta e delle convinzioni culturali e religiose di ogni individuo, disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei, secondo i principi stabiliti dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Per quanto non espressamente disciplinato da questa legge si applica il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), ferme restando le competenze dei comuni in materia.

Art. 2
Autorizzazione alla cremazione

1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato, oppure del nulla osta dell’autorità giudiziaria. L’autorizzazione è concessa nel
rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 3), della legge n. 130 del 2001, in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.

Art. 3
Consegna e trasporto delle ceneri

1. Le ceneri sono consegnate ai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono consegnate ai soggetti indicati nell’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), della legge n. 130 del 2001, con le modalità previste dall’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell’autorità sanitaria. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Art. 4
Destinazione delle ceneri

1. La diretta relazione tra le ceneri e la salma è assicurata dall’apposizione sulla bara, prima della cremazione, dei dati identificativi del defunto.
2. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere:
a) disperse, con le modalità indicate nell’articolo 5;
b) conservate in un’urna sigillata, che è alternativamente:
1) tumulata in cimitero;
2) interrata in cimitero;
3) oggetto di affidamento.

Art. 5
Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un’altra dichiarazione scritta. L’autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta del defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse, nell’ordine:
a) dal coniuge;
b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
c) dall’esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
3. La dispersione delle ceneri all’interno dei cimiteri è consentita nei seguenti luoghi:
a) nel cinerario comune previsto dall’articolo 9;
b) in un’area verde appositamente destinata.
4. La dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro ed è consentita, a una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo, nei seguenti luoghi:
a) in natura, nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
b) in aree private, con l’assenso del proprietario o, ove presente, del soggetto titolare del diritto di utilizzazione del bene.
5. La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Art. 6
Conservazione delle ceneri

1. Le ceneri sono conservate, nell’urna sigillata, dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono conservate dai soggetti indicati all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), nonché dall’esecutore testamentario.
2. I soggetti che conservano le ceneri possono disporre dell’urna, nel rispetto della volontà del defunto, con le modalità previste dall’articolo 4, comma 2, lettera b).
3. L’urna sigillata è conservata in modo da consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto.
4. In caso di affidamento a un familiare o convivente la circostanza è annotata in un apposito registro, presso il comune dove sono conservate le ceneri, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto. Se l’affidatario o i suoi eredi, per qualsiasi motivo, rinunciano all’affidamento dell’urna contenente le ceneri, esse sono conferite, per la conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo o, decorsi dieci anni dall’affidamento, anche per la dispersione nel cinerario comune previsto dall’articolo 9, previa autorizzazione comunale al trasporto. Il recesso dall’affidamento è annotato nel registro.
5. Se le ceneri in affidamento sono conservate in un comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, quest’ultimo comune autorizza il trasporto al comune di destinazione, che formalizza l’affidamento a un familiare o convivente.

Art. 7
Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento a un familiare o convivente o di dispersione delle ceneri, i dati anagrafici del defunto possono figurare su un’apposita targa, individuale o collettiva, all’interno di un cimitero del comune di ultima residenza del defunto. La richiesta di apposizione della targa può essere effettuata dai soggetti indicati all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), nonché dall’esecutore
testamentario.

Art. 8
Destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei

1. Con regolamento comunale può essere disciplinata l’autorizzazione alla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di salme interrate da almeno dieci anni e di salme tumulate da almeno venti anni, previo assenso dei soggetti individuati dall’articolo 3 della legge n. 130 del 2001 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla
pubblicazione di un avviso nell’albo pretorio del comune. Le ceneri non richieste sono disperse nel cinerario comune previsto dall’articolo 9.

Art. 9
Ossario e cinerario comuni

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comuni per la conservazione:
a) di ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
b) di ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili e ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o gli aventi diritto secondo la normativa statale non hanno provveduto a un’altra destinazione.
2. L’ossario e il cinerario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, introdotte in maniera indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Periodicamente, per consentire nuove immissioni, le ossa contenute nell’ossario comune sono calcinate in crematorio; le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Art. 10
Cellette cinerarie e ossarie

1. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l’intero manufatto che le contiene sono equiparate a sepolture private o a tombe di famiglia.
2. I regolamenti comunali di polizia mortuaria definiscono i requisiti tecnico-costruttivi delle cellette cinerarie e ossarie, nonché del manufatto che le contiene.

Art. 11
Aree per inumazioni

1. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un’area per l’inumazione, in un campo comune di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del 50 per cento. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un
periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse è calcolato proporzionalmente.
2. Nel caso di comuni con due o più cimiteri l’area destinata all’inumazione in campo comune può essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata ai sensi del comma 1. In tal caso il comune può realizzare un impianto di cremazione in un cimitero anche se privo di un’area per l’inumazione.

Art. 12
Concessioni cimiteriali

1. Le concessioni cimiteriali relative alle sepolture private sono rilasciate a tempo determinato, per un periodo non eccedente i novantanove anni, salvo rinnovo. I comuni stabiliscono, in relazione alle varie tipologie di sepoltura, le durate e le relative tariffe.
2. Le concessioni perpetue rilasciate prima dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria), conservano tale regime giuridico, fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se è accertata l’estinzione della famiglia, secondo modalità stabilite dal comune.
3. I comuni possono porre a carico dei titolari di concessioni perpetue, a titolo di concorso spese, delle quote annuali, calcolate sulla base delle spese complessive sostenute dai comuni per la manutenzione, la pulizia e l’illuminazione dei cimiteri. Il mancato pagamento delle quote costituisce motivo di decadenza della concessione.

Art. 13
Attività funerarie

1. I comuni possono svolgere, quale servizio pubblico locale a rilevanza sociale:
a) la gestione dei cimiteri e delle operazioni cimiteriali, quali sepolture, tumulazioni, cremazioni, esumazioni;
b) la gestione di obitori e di camere mortuarie;
c) l’espletamento di attività funerarie, che consistono nella cura delle pratiche inerenti il decesso, i trasporti funerari e la cessione di casse e di altri articoli funerari.
2. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte anche in forma integrata. Per queste attività i comuni possono prevedere politiche tariffarie differenziate anche in relazione alle condizioni economiche degli interessati; è escluso il perseguimento di finalità di profitto, ferma restando comunque la ossibilità per l’ente locale di gestire il servizio mediante un’azienda speciale.

Art. 14
Informazioni ai cittadini
1. I comuni e la Provincia promuovono l’informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse attività funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 20 giugno 2008
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai