Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Gennaio 2004

Accordo 24 novembre 2000

Accordo base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca.

Firmato il 24 novembre 2000

La Santa Sede e la Repubblica Slovacca,
facendo riferimento, la Santa Sede ai documenti del Concilio Vaticano II ed al Diritto Canonico e la Repubblica Slovacca alle norme della Costituzione,
richiamandosi ai principi internazionalmente riconosciuti sulla libertà religiosa, alla missione autorevole della Chiesa Cattolica nella storia della Slovacchia, nonché al suo ruolo attuale in campo sociale, morale e culturale,
riferendosi all’eredità spirituale cirillo-metodiana,
riconoscendo il contributo dei cittadini della Repubblica Slovacca alla Chiesa Cattolica,
manifestando la volontà di contribuire al bene spirituale e materiale della persona umana ed al bene comune,
hanno concordato quanto segue:

Art. 1

1. La Santa Sede e la Repubblica Slovacca (in seguito solo “le Alte Parti”) si considerano reciprocamente soggetti indipendenti ed autonomi di diritto internazionale e si ispireranno a questi principi nei loro mutui rapporti.
2. Le Alte Parti riconoscono la loro rispettiva personalità giuridica, ed anche quella di tutte le persone giuridiche e fisiche che ne godono secondo l’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca o secondo il Diritto Canonico.

Art. 2

1. La Repubblica Slovacca riconosce il diritto della Chiesa Cattolica nella Repubblica Slovacca (in seguito solo “la Chiesa Cattolica”) e dei suoi membri alla libera ed indipendente attività, che comprende soprattutto la professione pubblica, l’annunzio e la pratica della fede cattolica, la libertà nell’esercizio della missione della Chiesa Cattolica, l’esercizio delle sue competenze definite dal Diritto Canonico, l’esercizio dei diritti di proprietà relativi ai suoi mezzi finanziari e materiali e di gestione dei propri affari interni.
2. La Santa Sede garantisce che la Chiesa Cattolica utilizzerà tutti i mezzi adeguati per la formazione morale dei cittadini della Repubblica Slovacca, per il bene comune, secondo i principi della dottrina cattolica, in conformità con l’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.

Art. 3

1. La Chiesa Cattolica ha il diritto esclusivo di decidere e modificare il suo ordinamento giuridico, erigere, modificare e sopprimere le strutture ecclesiastiche proprie, soprattutto province, arcidiocesi, diocesi, eparchie, esarcati ed amministrazioni apostoliche.
2. La Santa Sede informerà in via riservata la Repubblica Slovacca circa l’erezione, la modifica o la soppressione di una provincia ecclesiastica, di una archidiocesi, di una diocesi, di un’eparchia, di un’esarcato o di un’amministrazione apostolica, prima della loro pubblicazione.
3. La Santa Sede assicurerà la coincidenza dei confini delle diocesi e amministrazioni apostoliche slovacche romano-cattoliche, come anche delle eparchie e degli esarcati greco-cattolici con i confini statali della Repubblica Slovacca.
4. La Chiesa Cattolica ha il diritto di costituire persone giuridiche. La Repubblica Slovacca garantisce la protezione della loro proprietà e la libertà delle loro attività. Le attività di queste persone giuridiche devono essere in conformità con l’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.

Art. 4

La Chiesa Cattolica ha il diritto di mantenere contatti con la Santa Sede e con la Chiesa universale, specialmente con le Conferenze Episcopali di altri Paesi, e con le altre Chiese e confessioni religiose così come anche con altre persone giuridiche e fisiche nella Repubblica Slovacca ed all’estero.

Art. 5

1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di svolgere la sua missione apostolica, in particolare di compiere riti liturgici e atti religiosi, di annunciare e di insegnare la dottrina cattolica.
2. La Repubblica Slovacca garantisce l’inviolabilità dei luoghi sacri che, conformemente al Diritto Canonico, sono destinati allo svolgimento delle funzioni religiose. Con l’inviolabilità dei luoghi sacri, le Alte Parti intendono la protezione di questi luoghi, che consiste nell’impedire di farne uso per altri scopi che non siano conformi al Diritto Canonico, e nell’impedirne la violazione della propria dignità.
3. Per gravi motivi, e con il consenso della Chiesa Cattolica, un luogo sacro può eccezionalmente essere utilizzato anche per altri scopi, che non siano in contrasto con la sacralità degli stessi luoghi.
4. L’eccezione alla regola dell’inviolabilità dei luoghi sacri è ammessa, se si rende necessaria in vista di un immediato pericolo per la vita o la salute, la sicurezza o la proprietà, anche se non è stato possibile avere in anticipo il consenso della Chiesa Cattolica. In questi casi, la Repubblica Slovacca può prendere le misure necessarie e adeguate per tali luoghi salvaguardando sempre il loro carattere sacro.

Art. 6

1. La Santa Sede ha il diritto esclusivo di provvedere agli uffici ecclesiastici secondo il Diritto Canonico, in particolare decidere indipendentemente ed esclusivamente nella scelta dei candidati per il ministero episcopale, nonché circa la nomina, il trasferimento, la rinuncia e la rimozione dei Vescovi.
2. La Santa Sede comunica al Governo slovacco, in via riservata e prima della pubblicazione, nome e cognome della persona che sarà nominata Vescovo, ed anche il trasferimento, la rinuncia o la rimozione di un Vescovo. La confidenzialità della comunicazione comprende l’obbligo da parte della Repubblica Slovacca di non esprimere opinioni circa la persona dell’interessato e neanche di prendere posizioni sulla decisione della Santa Sede.
3. La Chiesa Cattolica ha il diritto esclusivo di decidere circa la nomina, il trasferimento, la rinuncia e la rimozione di una persona con riferimento agli altri uffici ecclesiastici o i ministeri relativi alla missione apostolica.

Art. 7

La Repubblica Slovacca riconosce a tutti il diritto dell’obiezione di coscienza secondo i principi dottrinali e morali della Chiesa Cattolica. La misura e le condizioni dell’applicazione di questo diritto saranno definite in una intesa particolare tra le Alte Parti.

Art. 8

1. Il segreto confessionale è inviolabile. L’inviolabilità del segreto confessionale comprende il diritto di rifiutare la deposizione davanti agli organi statali della Repubblica Slovacca.
2. La Repubblica Slovacca garantisce anche l’inviolabilità del segreto d’informazione, affidato oralmente o per iscritto sotto la condizione di riservatezza alla persona incaricata della cura pastorale.

Art. 9

La Repubblica Slovacca rispetterà come giorni di riposo tutte le domeniche e i seguenti giorni:
a) 1° gennaio, Solennità di Maria Ss.ma, della Circoncisione del Signore, e di San Basilio il Grande,
b) 6 gennaio, Epifania del Signore,
c) Venerdì Santo,
d) Lunedì di Pasqua,
e) 5 luglio, Solennità dei santi Cirillo e Metodio,
f) 15 settembre, Solennità della Madonna Addolorata, Patrona della Slovacchia,
g) 1° novembre, Solennità di Tutti i Santi,
h) 24 dicembre, Vigilia di Natale,
i) 25 dicembre, Solennità del Natale del Signore,
j) 26 dicembre, Festa di Santo Stefano protomartire e del Coro della Santa Madre di Dio.

Art. 10

1. Il matrimonio contratto secondo il Diritto Canonico, che adempie anche le condizioni stabilite dal diritto della Repubblica Slovacca per contrarre il matrimonio, ha nel territorio della Repubblica Slovacca identica validità e identiche conseguenze giuridiche come il matrimonio contratto secondo la forma civile. La registrazione statale dei matrimoni celebrati secondo il Diritto Canonico e la loro iscrizione nel registro matrimoniale è definita nell’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.
2. Le decisioni della Chiesa Cattolica circa la nullità del matrimonio e lo scioglimento del vincolo matrimoniale sono comunicate a richiesta di una delle parti interessate alla Repubblica Slovacca. La Repubblica Slovacca procederà nel caso secondo il suo ordinamento giuridico.

Art. 11

Le Alte Parti collaboreranno alla difesa e alla promozione del matrimonio nonché della famiglia che proviene dal matrimonio.

Art. 12

1. La cura e l’educazione dei figli è diritto e dovere dei genitori. Se, per motivi gravi, i genitori non possono esercitare questo diritto, in base alla decisione del tribunale competente della Repubblica Slovacca, questo diritto passa ad altre persone o alle istituzioni per la realizzazione dell’educazione istituzionale o protettiva.
2. I genitori e altre persone e istituzioni menzionate nel paragrafo (1), hanno il diritto di educare i figli secondo i principi dottrinali e morali della Chiesa Cattolica.

Art. 13

1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di costituire, gestire ed utilizzare per l’educazione e l’istruzione, scuole elementari, scuole medie, università e altre istituzioni scolastiche, secondo le condizioni stabilite dall’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.
2. Le scuole e le istituzioni scolastiche, di cui al paragrafo (1), hanno uguale condizione come le scuole e le istituzioni scolastiche statali e fanno parte inseparabile ed equivalente del sistema educativo-formativo della Repubblica Slovacca. Il contributo finanziario per dette scuole e istituzioni scolastiche da parte del bilancio statale della Repubblica Slovacca sarà stabilito con una Intesa speciale, secondo l’articolo 20 del presente Accordo.
3. 1 genitori ed altre persone menzionate nell’Articolo 12 paragrafo (1) hanno il diritto di scegliere liberamente la scuola e l’istituzione scolastica.
4. La Repubblica Slovacca riconosce la validità dei certificati degli studi compiuti nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche di cui al paragrafo (1), nei limiti dei criteri di validità dei documenti di studi delle scuole statali e delle istituzioni scolastiche dello stesso o equivalente ordine e grado, secondo le condizioni stabilite dall’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca per la validità dei certificati di studi compiuti in tutte le scuole e le istituzioni scolastiche che fanno parte del sistema educativo e istruttivo della Repubblica Slovacca. La Repubblica Slovacca riconosce l’equipollenza di questi certificati. Le regole menzionate in questa disposizione riguardano anche i certificati dei titoli e gradi accademici e scientifici.
5. La Repubblica Slovacca si impegna a creare le condizioni per l’educazione cattolica degli alunni nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche in conformità con la convinzione religiosa dei loro genitori. Tale impegno comporta il dovere di adempiere le richieste dei genitori di avvalersi dell’educazione religiosa cattolica in tutti i gradi delle scuole elementari, in tutti gli ordini ed in tutti i tipi delle istituzioni scolastiche, e di sussidiare le organizzazioni cattoliche educative ed i movimenti giovanili.
6. La Chiesa Cattolica ha il diritto di insegnare la religione in tutte le scuole ed istituzioni scolastiche, che fanno parte del sistema educativo e formativo della Repubblica Slovacca secondo le condizioni stabilite nel paragrafo (9). L’insegnante di religione gode, nelle relazioni giuridiche di lavoro, uguale posizione come gli insegnanti di altre materie, se il medesimo adempie le condizioni dell’insegnante per le scuole del rispettivo ordine e grado stabiliti nell’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca. L’autorizzazione della Chiesa Cattolica è condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività pedagogica dell’insegnante di religione in tutte le scuole.
7. Le persone di confessione cattolica hanno il diritto di far valere nel processo educativo e formativo la propria convinzione per quanto riguarda l’educazione alla famiglia, conformemente ai principi dell’etica cristiana. Ciò non tocca i doveri di queste persone, stabiliti conformemente all’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca nell’ambito dell’educazione e della formazione.
8. La Santa Sede. nel processo educativo e formativo, rispetterà i principi della tolleranza religiosa, dell’ecumenismo e della collaborazione come anche i sentimenti delle persone di diversa convinzione religiosa e i sentimenti delle persone non credenti.
9. Le Alte Parti definiranno in particolari Intese internazionali altre norme relative alle scuole ed alle istituzioni scolastiche considerate nel paragrafo (1), all’insegnamento della religione cattolica e all’educazione cattolica degli alunni, all’università cattolica, alle facoltà teologiche, ai seminari ed alle istituzioni formative religiose.

Art. 14

1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di esercitare la cura pastorale per i membri delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia.
2. I sacerdoti, i diaconi, i religiosi, i seminaristi ed i novizi hanno il diritto di svolgere il servizio militare obbligatorio con un servizio spirituale nelle Forze Armate.
3. I membri delle Forze Armate e i membri dei Corpi di Polizia hanno il diritto di partecipare alla Santa Messa, la domenica e nei giorni festivi di precetto, se ciò non è in conflitto con l’adempimento di gravi compiti di servizio. Ad altri riti religiosi partecipano, durante gli orari d’impiego, con il consenso del responsabile di servizio.
4. Le Alte Parti definiranno i particolari relativi all’assistenza pastorale alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia, al servizio militare obbligatorio e al servizio civile alternativo dei sacerdoti, dei diaconi, dei religiosi, dei seminaristi e dei novizi con una apposita Intesa internazionale.

Art. 15

La Chiesa Cattolica ha il diritto di svolgere la cura pastorale per i fedeli che soggiornano negli istituti penitenziari e in quelli di detenzione e di rieducazione.

Art. 16

1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di svolgere attività pastorale. spirituale, formativa ed educativa in tutte le istituzioni statali formative, educative e sanitarie, nelle istituzioni statali di servizi sociali. comprese quelle adibite all’educazione istituzionale obbligatoria, alla cura e al reinserimento sociale dei tossicodipendenti, in conformità con le condizioni concordate tra la Chiesa Cattolica e la rispettiva istituzione. La Repubblica Slovacca assicurerà le condizioni adatte per l’esecuzione di questo diritto. Le persone che sono sotto la cura di queste istituzioni hanno il diritto di partecipare alla Messa nella domenica e nei giorni di precetto e la libertà di adempiere tutti gli atti religiosi.
2. Le Alte Parti collaboreranno alla realizzazione dei progetti comuni nei settori della cura sanitaria, della formazione e dell’educazione, e in quella dell’assistenza degli anziani e dei malati. Questi progetti riguarderanno scuole, istituzioni educative e sanitarie, istituzioni di servizi sociali, di terapia e di reinserimento dei tossicodipendenti. La Santa Sede garantisce che la Chiesa Cattolica promuoverà questi progetti soprattutto con il personale; la Repubblica Slovacca vi provvederà, in misura proporzionale, soprattutto materialmente e finanziariamente.

Art. 17

1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di svolgere attività formative, educative, scientifico-sperimentali, missionarie, caritative, sanitarie e sociali. Questo diritto comprende anche la costituzione, la proprietà e la gestione di istituzioni di questo genere conformemente con le condizioni stabilite nell’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.
2. Per quanto riguarda i rimborsi per le prestazioni sanitarie, da parte dell’ente dell’assicurazione obbligatoria, le istituzioni di cui al paragrafo (1) hanno gli stessi diritti e doveri delle istituzioni statali dello stesso genere.
3. La Santa Sede garantisce che la Chiesa Cattolica parteciperà all’assicurazione finanziaria di queste istituzioni. Il contributo finanziario per le istituzioni ecclesiastiche da parte del bilancio statale della Repubblica Slovacca sarà stabilito con un’Intesa speciale secondo l’articolo 20 del presente Accordo.

Art. 18

1. Le Alte Parti riconoscono che i mass-media sono un mezzo importante per la protezione della libertà di pensiero e di coscienza come anche della convinzione religiosa e della fede.
2. Le Alte Parti hanno il diritto alla libertà di espressione compresa la libertà di divulgare le proprie opinioni e di trasmettere le informazioni con la parola, lo scritto, la stampa, le immagini o in altro modo.
3. La Chiesa Cattolica ha il diritto di possedere i mezzi per l’attività editoriale, ed i mezzi e gli impianti trasmittenti radiofonici e televisivi ed altri mezzi ed impianti informatici sociali, e di utilizzare questi mezzi ed impianti conformemente all’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.
4. La Chiesa Cattolica ha il diritto di partecipare, in misura proporzionale, nelle trasmissioni dei mezzi pubblici d’informazione.

Art. 19

La Chiesa Cattolica può acquistare i diritti di proprietà su beni mobili ed immobili nonché i diritti d’autore e ha il diritto di alienarli. Questi diritti si possono esercitare solo in conformità con le condizioni stabilite nell’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.

Art. 20

1. Le Alte Parti stabiliranno un’Intesa particolare sull’assicurazione finanziaria della Chiesa Cattolica.
2. La Chiesa Cattolica ha il diritto di organizzare collette nelle chiese. I redditi dall’amministrazione delle risorse acquisite in ‘questo modo non sono soggetti alla tassazione né all’obbligo della contabilità pubblica.

Art. 21

1. Le Alte Parti contribuiranno alle spese per il mantenimento e la rinnovazione dei beni immobili siti sul territorio della Repubblica Slovacca ai quali la Chiesa Cattolica ha il diritto di proprietà e che sono, ai sensi dell’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca, monumenti culturali. La misura dell’assicurazione finanziaria per il loro mantenimento e rinnovamento con i mezzi del bilancio statale della Repubblica Slovacca sarà stabilita con un’Intesa speciale secondo l’articolo 20 del presente Accordo.
2. La Chiesa Cattolica ha il diritto di costruire e ristrutturare le chiese e gli edifici religiosi, in conformità con le condizioni stabilite nell’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.

Art. 22

Le Alte Parti confermano la rappresentanza diplomatica della Santa Sede presso la Repubblica Slovacca, a livello di Nunziatura Apostolica, e la rappresentanza diplomatica della Repubblica Slovacca presso la Santa Sede, a livello di Ambasciata.

Art. 23

Le Alte Parti risolveranno per via diplomatica le questioni che potrebbero sorgere nell’interpretazione o nell’applicazione del presente Accordo.

Art. 24

1. Il presente Accordo è soggetto alla ratifica della Santa Sede secondo le sue norme procedurali, ed alla ratifica da parte della Repubblica Slovacca conformemente all’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.
2. L’Accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 25

Il presente Accordo si può modificare e completare in base al reciproco consenso delle Alte Parti. Le modifiche e le aggiunte devono essere comunicate per iscritto.