Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 31 Marzo 2005

Delibera 10 maggio 1991

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera del 10 maggio 1991: “Criteri per il riconoscimento dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche” (1).

(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 4/1991)

L’Ordinario del luogo deve accertarsi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto.
A tale scopo, nel verificare, a norma della delibera n. 41 § 1, le domande che riceve da parte di fedeli, normalmente si atterrà ai seguenti criteri:
l. Per gli insegnanti di classe o sezione della scuola materna o elementare, disponibili a insegnare la religione cattolica:
La verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell’interesse effettivo per l’insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa, che può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni con specifica finalità di aggiornamento in ordine all’insegnamento della religione cattolica o dall’impegno a parteciparvi a breve scadenza.
La necessaria coerenza con i valori da proporre nell’insegnamento della religione cattolica, impone inoltre di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio in contrasto con la morale cattolica.
2. Per quanti aspirano a incarichi di insegnamento della religione cattolica:
2.1. Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l’Ordinario si accerta che il richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l’incarico cui aspira, mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente.
2.2. Per quanto riguarda l’abilità pedagogica, l’Ordinario si accerta che nel corso degli studi il candidato abbia curato anche la sua preparazione pedagogica (p. es., avendo seguito il curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina l’ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l’insegnante può esercitare la sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, e di eventuali colloqui e prove.
2.3. Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana, l’Ordinario, oltre a verificare che non risultino da parte del candidato comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il medesimo viva coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.
N.B.: In occasione della notifica del riconoscimento dell’idoneità, è necessario comunicare agli insegnanti di classe, disponibili e idonei a insegnare religione cattolica, i corsi e le iniziative di aggiornamento programmati dalla diocesi nel corso dell’anno scolastico, avvisandoli altresì che l’immotivata e ripetuta assenza dagli stessi potrà comportare la revoca dell’idoneità.

(1) Deliberazione approvata a maggioranza assoluta dalla XXXIV Assemblea Generale in NCEI 1991, 4/96; pur se non ha carattere propriamente normativo, essa rappresenta in ogni modo un indirizzo impegnativo, ai sensi e nei limiti dell’art. 18 dello Statuto della CEI vigente nel 1991.