Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Gennaio 2005

Delibera 21 novembre 2002

Conferenza Episcopale Italiana. Delibera 21 novembre 2002: “Insegnanti di religione: sessione speciale per il conseguimento del titolo di qualificazione”.

Prot. n. 1197/02

(Omissis)

La Conferenza Episcopale Italiana, nella 50a Assemblea Generale del 18-21 novembre 2002, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza dei due terzi la delibera concernente l’effettuazione di una sessione speciale per il conseguimento del titolo di qualificazione da parte di insegnanti di religione cattolica in possesso dei requisiti e alle condizioni previste nel testo della delibera medesima.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale, avendo ottenuto dalla Segreteria di Stato, con lettera n. 8723/02/RS del 12 novembre 2002, l’autorizzazione a deliberare in merito, a norma del can. 455, § 3 del codice di diritto canonico, ai sensi dell’art. 27, lett. f) dello statuto e dell’art. 72 del regolamento della C.E.I., promulgo la delibera annessa al presente decreto, stabilendo che tale promulgazione sia fatta attraverso la pubblicazione nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”.

La delibera, a norma dell’art. 16, § 3 dello statuto della C.E.I., diventerà esecutiva un mese dopo la pubblicazione.

Roma, 25 novembre 2002

CAMILLO Card. RUINI
Vicario di Sua Santità per la diocesi di Roma
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

+ GIUSEPPE BETORI
Segretario Generale

(Omissis)

La 50a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

– VISTI gli impegni sottoscritti nell’Intesa tra Autoritd scolastica e Conferenza Episcopale Italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche in data 14 dicembre 1985, con successive modifiche e integrazioni in data 13 giugno 1990, circa i titoli di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado;

– CONSIDERATO che a tutt’oggi alcuni insegnanti di religione cattolica in servizio non hanno conseguito i titoli di cui al punto 4, comma 3, dell’Intesa;

– INTENDENDO regolarizzare in modo definitivo e nello spirito dell’Intesa la situazione degli insegnanti non provvisti di valido titolo di qualificazione;

– VISTO il can. 804, § 1 del codice di diritto canonico;

– AI SENSI del can. 455 del codice di diritto canonico e dell’art. 16 dello statuto della C.E.I.,

a p p r o v a

la seguente delibera

§. 1. Gli insegnanti di religione cattolica in servizio nell’anno scolastico 2002/2003 nella scuola italiana di ogni ordine e grado, privi di un titolo di qualificazione di cui al punto 4, comma 3, dell’Intesa del 14 dicembre 1985, sono ammessi al conseguimento del titolo di qualificazione alle seguenti condizioni:
a. siano in possesso di un diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano;
b. abbiano esercitato per almeno dieci anni l’insegnamento di religione cattolica, con un orario complessivo di almeno dodici ore settimanali nelle scuole materne ed elementari o di almeno nove ore settimanali nelle scuole secondarie di primo o di secondo grado;
c. superino la prova d’esame di cui al § 2.

§. 2. Gli Istituti di Scienze Religiose riconosciuti dalla Conferenza Episcopale Italiana attivano, entro sei mesi dalla promulgazione della presente delibera, una sessione straordinaria di esame consistente in una prova articolata in due momenti, concernente temi indicati dal Consiglio di Istituto, secondo gli indirizzi del “Comitato per gli Istituti di Scienze Religiose” della Conferenza Episcopale Italiana:
– un esame scritto su tematiche di carattere interdisciplinare;
– un esame orale su tematiche afferenti in particolare le discipline teologiche.

§ 3. Agli allievi che abbiano superato le prove di cui al comma precedente viene conferito il “Diploma in Scienze religiose” di cui al punto 4, comma 3, lettera d, dell’Intesa.

(Omissis)