Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Agosto 2010

Legge regionale 21 gennaio 2010, n.2

Regione Campania, Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010
(B.U. Campania 21 gennaio 2010, n. 7)

(Omissis)

Art. 1.
(omissis)
14. È concesso un contributo straordinario di euro 150.000,00 alla Curia di Napoli per sviluppare e favorire la pastorale degli universitari. L’onere grava sulla relativa UPB.
(omisisis)
28. È concesso un contributo straordinario di euro 350.000,00 alla Diocesi di Acerra per lavori di restauro e risanamento conservativo di chiese in provincia di Napoli e Caserta. L’onere grava sulla relativa UPB.
29. La Regione incentiva e promuove, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, l’attivazione e la realizzazione di oratori e di spazi parrocchiali quali luoghi di promozione di attività sportive dilettantistiche, sociali, assistenziali, culturali, turistiche, ricreative e di formazione extra-scolastica della persona. La Giunta regionale individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beneficiari, le modalità attuative e le condizioni di accesso ai finanziamenti. Per l’anno 2010 è stanziata la somma di euro 2.500.000,00.
(omissis)
42. È concesso un contributo alla Diocesi di Teano-Calvi di euro 100.000,00 per il rifacimento e il restauro di edifici di culto. L’onere grava sulla relativa UPB.
(omissis)
52. È istituito un fondo di euro 3.000.000,00 da destinare alla realizzazione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici di culto, a valere sulla UPB 3.11.32 “Beni Culturali”.
(omisisis)
54. È istituito un fondo destinato ai progetti di gestione e di adeguamento funzionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, già trasferiti ai comuni, con trascrizione nei registri immobiliari, per le finalità previste della legge 7 marzo 1996, n. 109 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell’articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282), ed assegnati in gestione a cooperative o associazioni di volontariato senza fine di lucro. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per la individuazione dei beneficiari e le modalità di erogazione dei contributi. Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione del presente comma si provvede mediante interventi a valere su risorse dei settori coerenti con l’utilizzazione dei suddetti beni.
(omissis)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.