Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Giugno 2005

Legge regionale 26 luglio 2002, n.14

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 14:
“Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 96 del 29 luglio 2002)

(Omissis)

ARTICOLO 5
(Accesso e partecipazione ai corsi)

1. L’iscrizione e la frequenza dei corsi delle Università popolari e della terza età sono libere e senza alcuna distinzione di razza, religione, appartenenza politica e condizione fisica e sociale.
2. L’accesso e la partecipazione ai corsi e alle varie attività collegate e collaterali sono liberi e gratuiti, fatto salvo il versamento della quota individuale di iscrizione. A fronte di particolari situazioni di bisogno, i regolamenti delle Università possono prevedere e disporre esenzioni totali o parziali della quota di iscrizione.
3. Per l’accesso e la partecipazione ai corsi non è necessario il possesso di alcun titolo di studio.
4. Al termine dell’anno accademico, le Università popolari e della terza età possono rilasciare un attestato di frequenza ai corsi che non può comunque assumere valore legale.

(Omissis)