Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Febbraio 2005

Protocollo 12 settembre 2002

Protocollo sul modo d’iscrizione delle persone giuridiche della Chiesa Cattolica, 12 settembre 2002.

Art. 1

Con il presente Protocollo, presso il Ministero competente per gli affari amministrativi generali (in seguito: Ministero), si stabilisce il Registro delle persone giuridiche della Chiesa Cattolica nella Repubblica di Croazia (in seguito: Registro), si determina il modo ell’iscrizione e i dati che si iscrivono nel Registro.

Art. 2

Nel Registro si inseriscono i dati relativi a:
a) denominazione e sede della persona giuridica ecclesiastica;
b) nome e sede del fondatore della persona giuridica ecclesiastica;
c) data della fondazione della persona giuridica ecclesiastica;
d) persone ufficialmente autorizzate a rappresentare la persona giuridica ecclesiastica;
e) sigillo e timbro che la persona giuridica ecclesiastica adopera nella gestione dei suoi affari.

Art. 3

La domanda d’iscrizione nel Registro e degli eventuali cambiamenti, a richiesta del fondatore, viene presentata dall’arci/diocesi sul cui territorio si trova la sede di una determinata persona giuridica ecclesiastica.

Art. 4

Al richiedente domanda d’iscrizione, il Ministero rilascia comunicazione dell’avvenuta iscrizione, contenente tutti i dati inseriti nel Registro riguardo la persona giuridica.

Art. 5

1. Nel caso in cui la persona giuridica ecclesiastica cessi di esistere, per cause previste dal Diritto canonico, o per volontà del fondatore, l’arci/diocesi, sul cui territorio si trova la persona giuridica ecclesiastica, dovrà comunicare al Ministero la sua estinzione per la cancellazione dal Registro.
2. Si considera data di cessazione della persona giuridica ecclesiastica il giorno indicato sulla delibera della sua estinzione.

Art. 6

Su richiesta degli organi giuridici o amministrativi può essere rilasciata l’attestazione dell’avvenuta iscrizione nel Registro, con la quale viene provata l’esistenza della persona giuridica ecclesiastica ed altri fatti occorrenti nei procedimenti civili, o nel corso della procedura giuridica o amministrativa.

Art. 7

Qualora una delle parti contraenti consideri sostanzialmente mutate le circostanze in cui è stato stipulato il presente Protocollo, in modo tale da doverlo cambiare, potrà dare inizio ad opportune trattative.

Art. 8

Il presente Protocollo è stato redatto in quattro esemplari uguali di cui ogni parte contraente conserva due esemplari.

Art. 9

Il presente Protocollo entra in vigore dal giorno della sua sottoscrizione.