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    Regolamento 23 gennaio 2012

    Regolamento comunale dei servizi funebri e cimiteriali - Comune di Piacenza (PC)

    Autorità: Comune di Piacenza (PC)
    Data: 23 gennaio 2012
    Autore:
    Comune
    Argomento:
    Libertà religiosa, Cimiteri e sepolture, Rapporti Enti locali - Confessioni religiose
    Dossier:
    Progetti di ricerca
    Nazione:
    Italia
    File PDF: 6245-regolamento-23-gennaio-2012.pdf
    Comune di Piacenza (PC)
    Regolamento comunale dei servizi funebri e cimiteriali
    Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 1 del 23 Gennaio 2012 (estratto)
     
    Articolo 29 – Diritto di sepoltura
     
    1. Nei Cimiteri comunali sono accolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di razza o di religione, per ricevere adeguata sepoltura, le salme:
    a) delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
    b) delle persone decedute in altro Comune, ma che abbiano avuto la residenza nel Comune di Piacenza;
    c) delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del comune stesso;
    d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria;
    e) i resti mortali, le parti anatomiche riconoscibili e le ceneri delle persone sopra elencate.
    2. Il ricevimento di salme non comprese ai punti a), b) o c) è subordinato al pagamento di una apposita tariffa.
    3. La ricezione e il collocamento di urne contenenti resti ossei provenienti da altre sepolture e di urne cinerarie da cremazione, sono subordinate alla concessione onerosa delle apposite cellette, a meno che non ne sia richiesto il deposito in tomba privata.
     
    Art. 43 – Divieti di atti e comportamenti
     
    1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento incompatibile con la sacralità del luogo e precisamente:
    a) tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce, eseguire cerimonie che, non rientrando nella consuetudine, non siano state preventivamente autorizzate secondo le indicazioni di cui al successivo art. 44, comma 2; entrare e circolare con biciclette o veicoli non autorizzati;
    b) introdurre oggetti irriverenti, non rituali o comunque estranei al culto dei defunti;
    c) collocare o rimuovere da tombe altrui, fiori, piantine, vasi, ornamenti, lapidi, fatta salva apposita autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
    d) gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
    e) calpestare aiuole o danneggiare alberi;
    f) sedere sui tumuli o sui monumenti;
    g) imbrattare lapidi o muri;
    h) esercitare qualsiasi forma di pubblicità;
    i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
    j) eseguire lavori di qualsiasi natura sulle tombe senza le preventive autorizzazioni;
    k) turbare lo svolgimento di cortei, riti religiosi o cerimonie di commemorazione;
    l) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto di proprietà comunale o altrui.
    I predetti divieti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche all’area a regime demaniale esterna al Cimitero, salvo debita autorizzazione.
    2. Chiunque, all’interno dei Cimiteri o nelle predette aree, tenga un contegno scorretto o irriguardoso verso il culto dei morti, deve essere immediatamente allontanato e diffidato dal personale addetto alla vigilanza, e, quando ne sia il caso, denunciato alle autorità competenti.
     
    Art. 44 – Cerimonie e riti religiosi
     
    1. Nell'interno del Cimitero è permesso lo svolgimento sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, di cerimonie e celebrazioni commemorative, di riti religiosi, delle confessioni non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
    2. L'organizzazione delle cerimonie e dei riti religiosi é a carico dei richiedenti, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
    3. Per le celebrazioni che non implicano l'utilizzo di mezzi particolari e che mobilitano un numero di persone tale da non creare disagio per gli altri visitatori non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva, essendo sufficiente la semplice segnalazione.
    4. L'uso autorizzato di locali e di mezzi pubblici per lo svolgimento di cerimonie pubbliche o celebrazioni di riti è gratuito.
     
    Art. 59 – Ornamentazione di tombe in campo di inumazione
     
    1. Sulle tombe dei campi di inumazione possono essere poste lapidi, croci, monumenti, fotografie e ornamenti floreali, nelle forme, misure, materiali e specie arboree fissati dalla Commissione Tecnico Artistica Cimiteriale (C.T.A.C.) di cui all’art. 62 del presente Regolamento.
    2. Le epigrafi debbono essere approvate dal responsabile dei Servizi Cimiteriali ed eseguite in lingua italiana. Sono pure permesse espressioni in altre lingue purché il testo presentato per l’autorizzazione contenga la traduzione in italiano. Le modifiche o le aggiunte di iscrizioni debbono essere parimenti autorizzate.
    3. Le epigrafi contenenti iscrizioni diverse da quelle autorizzate o iscrizioni non autorizzate debbono essere adeguate in base alle disposizioni del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, che provvede alla loro rimozione in caso di inadempienza.
    4. E’ vietata l’ornamentazione mediante l’impiego di oggetti facilmente deperibili o destinati normalmente ad altro uso. In particolare la posa di fotografie deve avvenire con appositi contenitori.

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