Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Maggio 2004

Sentenza 06 marzo 2003, n.3339

Corte di Cassazione. Prima Sezione Civile.
Sentenza 6 marzo 2003, n. 3339

Pres. Losavio, Rel. Felicetti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 8, comma 2, lett. c) dell’accordo di revisione del Concordato del 1929, ratificato con legge n. 121 del 1985, nonchè dall’art. 64, lett. e) ed f) della legge n. 218 del 1995.
La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, avrebbe erroneamente negato che, secondo la legge n. 218 del 1995, il riconoscimento degli effetti civili della sentenza ecclesiastica era precluso dalla preventiva instaurazione del giudizio di separazione personale dinanzi al giudice dello Stato italiano.
Il motivo è infondato.
Ancorchè nella sua prospettazione si faccia riferimento alle lettere e) ed f) della legge n. 218 del 1995, la prima riguardante la ostativita al riconoscimento della sentenza straniera nell’Ordinamento italiano per la contrarietà a un precedente giudicato, il secondo per la pendenza di un processo dinanzi al giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero il motivo è svolto, solo con riferimento alla lettera f).
Comunque, con riferimento a entrambe le disposizioni, esattamente la sentenza impugnata ha ritenuto inesistenti, nel caso di specie, le fattispecie ostative da esse previste, in quanto il giudizio e la sentenza di separazione personale hanno un petitum, una causa petendi e conseguenze giuridiche del tutto di verse dal petitum, dalla causa petendi e dalle conseguenze del giudizio e della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio, quale a quella ecclesiastica
oggetto della domanda di delibazione. Con la conseguenza che fra giudizio di separazione e giudizio di nullità del matrimonio non esistono le ragioni ostative previste dalla normativa in questione, la cui ratio è quella di stabilire, in relazione alla giurisdizione adita, il criterio della prevenzione, al fine
di evitare la contrarietà di giudicati in relazione alla medesima res litigiosa.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 64, lett. g)
della legge n. 218 del 1995, per avere la Corte di appello negato la contrarietà della sentenza ecclesiastica con l’ordine pubblico dello Stato italiano.
Più precisamente, secondo quanto si deduce con il motivo, la condizione apposta dall’odierno resistente per la validità del matrimonio non sarebbe stata conosciuta, ne sarebbe stata conoscibile dalla ricorrente, e le risultanze probatorie in proposito non sarebbero state interpretate correttamente dalla Corte di appello, secondo quanto risulterebbe dalle sentenze canoni che, e comunque il rilievo dato a detta condizione dalla decisione delibanda sarebbe contraria all’ordine pubblico, poichè nell’Ordinamento italiano al matrimonio non possono essere apposte condizioni.
In proposito va precisato che la fattispecie riguardava la esistenza di una condizione apposta al matrimonio dall’odierno resistente, relativa alla determinazione della residenza familiare.
Questa Corte ha gia affermato il principio, dal quale questo collegio non ha motivo di discostarsi, secondo il quale l’art. 108 cod. civ., pur vietando, a pena di nullità, l’apposizione di termini e condizioni al vincolo matrimoniale, non osta alla delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso per l’apposizione di una condizione de futuro al vincolo matrimoniale, poichè la diversa valutazione, tra ordinamento statuale e ordinamento canonico degli accidentalia negotii che per il primo vitiantur, sed non vitiant, mentre per il secondo vitiantur et vitiant non attiene a un principio di ordine pubblico, ostativo della delibabilita della sentenza (Cass. 11 giugno 1997, n. 5243; sostanzialmente conforme anche Cass. 11 maggio 1994, n. 4605).
Ciò dovendosi intendere, ai fini della non delibabilità delle sentenze ecclesiastiche, quali principi di ordine pubblico quelli che esprimono le regole fondamentali ed essenziali con le quali la Costituzione e le leggi dello Stato delineano l’istituto del matrimonio (Corte costituzionale, 22 gennaio 1982, n. 18; Cass. SS.UU. 20 luglio 1988, n. 4700), e dovendosi tenere conto della voluntas legis, espressa con la stipulazione del Concordato, di dare riconoscimento, nell’Ordinamento dello Stato, alle sentenze ecclesiastiche che diano diverso rilievo, ai fini della validità del matrimonio, ai vizi del consenso, in relazione al quale l’Ordinamento canonico, per la sua specialità in ragione del suo fondamento religioso, contiene una disciplina particolare.
In proposito costituisce, viceversa, jus receptum il principio secondo il quale la delibabilità delle sentenze ecclesiastiche per ogni tipo di vizio o mancanza del consenso attengano ai bona matrimonii, ovvero, come nel caso di specie, consistano nell’apposizione di una condizione trovano ostacolo nel principio di ordine pubblico, costituito dalla ineludibile tutela dell’affidamento dell’altro coniuge, ove l’esclusione dei bona matrimonii, ovvero l’apposizione di una condizione, siano rimasti nella sfera psichica di uno dei nubendi, non essendo stati manifestati all’altro e non avendoli questo conosciuti non essendo conoscibili con la normale diligenza (Cass. 28 marzo 2001, n. 4457; 8 gennaio 2001, n. 198; 16 maggio 2000, n. 6308; 11 giugno 1997, n. 5243; 14 marzo 1996, n. 2138).
Quanto all’accertamento della conoscenza o conoscibilità del fatto nel caso di specie dell’apposizione da parte di un coniuge di una condizione al matrimonio attinente alla determinazione della residenza familiare che ha determinato la mancanza o il vizio del consenso matrimoniale da parte di un coniuge, questa Corte ha stabilito che il giudice della delibazione e tenuto ad accertare la conoscenza o l’oggettiva conoscibilità di tale esclusione da parte dell’altro coniuge con piena autonomia rispetto al giudice ecclesiastico, anche se la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alle sentenze ecclesiastiche ed agli atti del processo canonico eventualmente prodotti, non essendovi luogo, in fase delibatoria, ad alcuna integrazione di attività istruttoria (Cass. 8 gennaio 2001, n. 198; 16 maggio 2000, n. 6308; 14 marzo 1996, n. 2138).
A giudizio di questo collegio il relativo accertamento deve essere rigoroso, attenendo al rispetto di un principio di ordine pubblico di speciale valenza e alla tutela di interessi della persona riguardanti la costituzione di un rapporto quello matrimoniale oggetto di rilievo e tutela costituzionale, in quanto incidente in maniera particolare sulla vita della persona e su istituti e rapporti costituzionalmente rilevanti.
Il giudice della delibazione, sulla base degli atti sopra menzionati, deve pertanto verificare, con un accertamento adeguatamente motivato, che il coniuge che intendeva subordinare a condizione il matrimonio, abbia fatto partecipe l’altro coniuge di tale sua volontà in modo espresso, o quanto meno con fatti concludenti dai quali era univocamente desumibile, con l’ordinaria diligenza di tale volontà.
Nel caso di specie, la Corte di appello ha desunto la conoscenza o conoscibilità della condizione apposta dall’odierno resistente al matrimonio (andare ad abitare in una casa propria) dai seguenti elementi: a) la sentenza di prima istanza aveva affermato che «la convenuta direttamente nega, indirettamente afferma»; b) «ammette un progetto comune di avere una casa propria» e «la ricerca di una nuova abitazione»; c) la pronuncia di ratifica afferma che «la convenuta, anche se nega la condizione, riconosce che il problema della casa in proprio era stato chiaramente posto dall’attore» ed afferma che «è possibile che i termini della condizione posta siano apparsi sfumati alla convenuta, ma in effetti erano presenti».
Trattasi di elementi insufficienti, sul piano motivazionale, a radicare la prova rigorosa della conoscenza o conoscibilità della condizione, tenuto conto della estrema genericità e incompletezza della formula «direttamente nega, indirettamente afferma»; della insufficienza, rispetto alla prova, della circostanza che il problema di una abitazione «in proprio» dei coniugi fosse stata posta dall’attore, in quanto il porre tale problema non significava necessariamente, per l’altro coniuge, manifestazione dell’intento di subordinare la validità del matrimonio alla sua soluzione in un certo senso, ben potendo il problema essere recepito e recepibile, dall’altra parte, con valenze programmatiche e non condizionanti la validità del matrimonio. Inoltre, la esistenza della condizione nel foro interno dell’attore che in sede di delibazione non può essere messa in dubbio, in quanto accertata dal giudice ecclesiastico (stante il divieto del riesame del merito della sentenza ecclesiastica: protocollo addizionale all’Accordo del 1984) non dimostra in alcun modo, la sua percezione da parte dell’altro coniuge, e il fatto che secondo la sentenza ecclesiastica i termini della condizione possano essere apparsi sfumati all’odierna ricorrente, a elemento dal quale il giudice, anzichè trarre elementi di prova, doveva essere indotto a un’integrazione della motivazione sotto il profilo della conoscenza o conoscibilità, nel senso sopra detto, da parte della ricorrente, del valore condizionante della validità del matrimonio dato al trasferimento in un’abitazione autonoma.
Ne deriva che il secondo deve essere accolto per quanto di ragione e la sentenza cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

(Omissis)