Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Luglio 2006

Sentenza 14 luglio 2006, n.4506

Consiglio di Stato. Sezione sesta. Sentenza 14 luglio 2006, n. 4506: “Procedure concorsuali e valutazione delle pubblicazioni scientifiche”.

(Omissis)

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi riuniti in appello nn. 10171/2005 – 10172/2005 – 10587/2005 – 10588/2005,

1) ric. n. 10171/2005 proposto da C. R., rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Leone con domicilio eletto in Roma, via Principessa Clotilde n. 3;

contro

M. M. R., I. S., entrambe non costituite;

LIBERA UNIVERSITA’ […], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

2) ric. n. 10172/2005 proposto da C. R. rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Leone con domicilio eletto in Roma, via Principessa Clotilde n. 3;

contro

D. D., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio L. Deramo e dall’Avv. Felice Eugenio Lorusso con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 2, presso gli Avv.ti Alfredo e Giuseppe Placidi;

LIBERA UNIVERSITA’ […], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

3) ric. n. 10587/2005 proposto da I. S. rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Maffettone e dall’Avv. Fiorenzo Liguori con domicilio eletto in Roma, via Corsica n.6, presso M. Cristina Pansarella;

contro

LIBERA UNIVERSITA’ […], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

D. D., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio L. Deramo e dall’Avv. Felice Eugenio Lorusso con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 2, presso gli Avv.ti Alfredo e Giuseppe Placidi;

C. R. non costituita;

4) ric. n. 10588/2005 proposto da I. S., rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Maffettone e dall’Avv. Fiorenzo Liguori con domicilio eletto in Roma, via Corsica n.6, presso l’Avv. M. Cristina Pansarella;

contro

LIBERA UNIVERSITA’ […], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

M. M. R., C. R., entrambe non costituite;

per l’annullamento:

delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sede di Bari Sez. I, nn. 4059-4060/2005;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 4 aprile 2006 relatore il Consigliere Francesco Caringella. Uditi gli avv.ti Leone, Maffettone, Liguori, Lorusso, Deramo, e l’Avv. dello Stato Tortora;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con le sentenze appellate i Primi Giudici hanno accolto i ricorsi proposti dagli odierni appellati M. R. M. e D. D. avverso gli atti relativi alla procedura concorsuale indetta dalla Libera Università […], con decreto rettorale 19 dicembre 2003, n. 1056/2003 per la copertura, ai fini che qui rilevano, di un posto di professore assolto (II fascia) di diritto internazionale (IUS 13) per le esigenze della medesima facoltà; procedura culminata con la proclamazione come vincitori di R. C. e S. I.. Le parti appellanti contestano le argomentazioni poste a fondamento del decisum di prime cure.
Resistono le parti originariamente ricorrenti.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive. Nell’udienza del 4 aprile 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Ragioni di connessione oggettiva e soggettiva suggeriscono la riunione dei ricorsi.

3. Si può trattare per primo l’appello proposto dalla dott.ssa R. C..
Giova rammentare che il Tribunale ha ritenuto fondate le censure concernenti l’illegittima valutazione della monografia “Rinvio pregiudiziale e sistema giuridico comunitario” nonché la non pertinenza delle pubblicazioni della stessa prodotte rispetto al settore scientifico-disciplinare IUS 13, “Diritto Internazionale”.
3.1. In ordine al profilo della valutazione della monografia, giova rammentare in punto di fatto, che di detta pubblicazione esistono tre versioni: una prima versione di 117 pagine, priva di bibliografia e recante la data di gennaio 2004, per la quale sono state espletate le formalità di legge e che è conservata presso le Biblioteche nazionali di Roma e di Napoli; una seconda versione, che reca la stessa data, articolata in due capitoli, constante di 150 pagine ed inviata all’Università entro il termine ultimo (10 giugno 2004) fissato dall’art. 5 del bando; infine, una terza versione, priva di data e articolata in quattro capitoli per complessive 259 pagine, irritualmente e tardivamente inviata dalla candidata ai singoli commissari.
Dalla lettura del verbale della II riunione della Commissione giudicatrice si ricava, poi, che il giudizio di idoneità alla ricerca scientifica è stato espresso alla stregua della valutazione non della prima versione, l’unica per la quale sono state espletate le formalità di deposito prescritte dall’art. 1 del D.Lgs. 31 agosto 1945, n. 660, e neanche solo della seconda, bensì solo, o quanto meno anche, della terza versione non suscettibile di esame alla stregua di quanto rilevato (vedi Cons. Stato, sez. VI, 22 aprile 2005, n. 2364).
Ne costituiscono prova, come puntualmente rilevato dal Primo Giudice, le osservazioni formulate dal Presidente della Commissione in ordine alle diverse versioni prodotte e, soprattutto, le dichiarazioni rese dei commissari in ordine alla completezza della monografia, segnatamente quelle rese del Commissario S. che si riferisce al terzo ed al quarto capitolo, presenti solo nella terza versione irritualmente inviata dalla dott.ssa C..
Ne deriva la ricorrenza del vizio colto dal Primo Giudice in ordine all’illegittima valutazione di una versione della monografia non rispettosa dei canoni di legge in tema di formalità di pubblicazione e non tempestivamente prodotta. Ai fini della successiva conformazione dell’azione amministrativa ed a riforma delle indicazioni contenute nella sentenza gravata, osserva la Sezione che risulta invece suscettibile di valutazione solo la prima versione della pubblicazione, rispettosa delle formalità legali di deposito, che, alla stregua delle attestazioni rilasciate dall’Università, risulta tempestivamente trasmessa con la domanda di partecipazione per essere poi irritualmente sostituita in applicazione dell’ambiguo disposto dell’art. 5 del bando, che, al comma 8, considera pubblicazioni valutabili non solo quelle già edite al momento della scadenza del termine fissato dal bando di concorso, ma anche quelle che si presentano sotto forma di “estratto di stampa” e di “bozza”.
3.2. E’ invece fondato il motivo di appello con il quale si contesta la valutazione operata dal Primo Giudice in punto di non pertinenza delle pubblicazioni prodotte dalla dott.ssa C. rispetto alle materie interessate dal settore disciplinare. È sufficiente osservare per un verso, che con la sentenza appellata il Tribunale si è sostituito all’amministrazione nell’effettuazione di un giudizio di merito tecnico riservato alla commissione e non inficiato da profili di illogicità, travisamento fattuale o deficienza motivazionale, per altro verso, che i rapporti di connessione e continenza intercorrenti tra i settori IUS 13 (Diritto Internazionale) e IUS 14 (Diritto dell’Unione Europea) consentono di concludere nel senso della non illogicità, e comunque dell’insidacabilità, del giudizio formulato della Commissione di pertinenza al settore “diritto internazionale” di pubblicazione rientranti appieno nelle materie di cui al settore “Diritto dell’Unione Europea”.
3.3. Non si appalesa invece meritevole di accoglimento il motivo di gravame che investe il capo della sentenza che ha stigmatizzato la deficienza motivazionale che inficia il giudizio collegiale. Soccorre all’uopo l’indirizzo della Sezione secondo cui la fisiologica prevalenza della maggioranza in sede di formazione della volontà collegiale non può andare a discapito della trasparenza amministrativa: ne deriva l’obbligo, nella specie inevaso, di esplicitare le ragioni per le quali le posizioni assunte dai membri dell’organo collegiale in minoranza sono state disattese o superate.
E tanto in particolare in un caso, come quello di specie, nel quale le dissenting opinions risultano congruamente motivate e a tratti profondamente divergenti su aspetti anche essenziali.
3.4. Non sussiste infine l’interesse alla trattazione dei motivi dell’originario ricorso incidentale, avendo gli stessi ad oggetto carenze procedurali o motivazionali dell’iter concorsuale, per un verso, inidonei a depotenziare l’interesse al ricorso originario, e per altro verso, riguardanti profili necessitanti di integrale rinnovazione a seguito dell’annullamento della procedura.

4. Venendo all’esame del ricorso proposto dalla dott.ssa I. è suscettibile di accoglimento il motivo di gravame che contesta la statuizione di prime cure nella parte in cui ha stigmatizzato la non corrispondenza delle pubblicazioni presentate rispetto al settore disciplinare. E tanto sulla scorta delle medesime argomentazioni esposte al precedente punto 3.1 per la dott.ssa C., estensibili anche alla posizione della dott.ssa I..
4.1. E’ invece infondato, il motivo di appello riguardante la completezza della monografia “il principio di integrazione ambientale nel diritto comunitario”. La sentenza di primo grado merita infatti condivisione nella parte in cui evidenzia l’incongruenza della motivazione lusinghiera elaborata con riferimento ad un lavoro monografico svolto per soli due paragrafi del primo dei quattro capitoli programmati sulla base di un giudizio meramente prognostico sugli sviluppi futuri.
Ne deriva l’illegittimità, per eccesso di potere sotto il profilo della deficienza motivazionale, della valutazione positiva formulata per detta opera come poi gli ulteriori contributi, anche sotto il profilo della mancata considerazione e confutazione dei rilievi svolti dal Presidente della Commissione. Ne deriva il corollario dell’obbligo della rivalutazione delle pubblicazioni alla luce dei profili di censura reputati fondati.
Detta rivalutazione resta riservata alla Commissione, stante l’inammissibilità di un giudizio negativo direttamente formulato in sede giudiziaria.
4.2. E’ infine fondato il motivo di ricorso incidentale con il quale si contesta la previsione del bando che, limitando in modo aprioristico ed irragionevole l’oggetto della valutazione della Commissione, considera valutabili solo tre pubblicazioni. Si deve soggiungere che l’impugnazione spiegata in primo grado risulta tempestiva, trattandosi di clausola non escludente e, quindi, non immediatamente lesiva. Ne deriva la facoltà dei partecipanti, in sede di riedizione della procedura di presentare, in aggiunta a quelle già prodotte, ulteriori pubblicazioni perché rispettose dei requisiti di legge in punto di pubblicità e deposito al momento della scadenza dei termini fissati dalla originaria lex specialis.

5. In definitiva, i riuniti ricorsi risultano fondati solo in parte. Ne deriva la conferma dell’annullamento degli atti della procedura pur se sulla base di motivazioni e con effetti diversi da quelli esplicitati nella sentenza appellata. Le spese possono essere compensate ricorrendone giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie in parte i riuniti appelli e conferma con diversa motivazione l’annullamento degli atti impugnati in prime cure.
Spese compensate.

(Omissis)