Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Gennaio 2008

Sentenza 23 novembre 2007, n.24412

Corte di Cassazione. Sezione Prima Civile. Sentenza 23 novembre 2007, n. 24412: “Matrimonio concordatario ed incapacità di assumere gli obblighi coniugali essenziali”.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. BONOMO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIULIANI Paolo – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO M. Rosaria – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da: V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, Via Alessandria 28, presso l’Avv. Piro Antonino, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

contro

S.M.L., elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana 44, presso l’Avv. Gioioso Raffaello, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente –

sul ricorso n. 10622/04 proposto da: S.M.L., elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana 44, presso l’Avv. Gioioso Raffaello, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale
– ricorrente incidentale –

contro

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, Via Alessandria 128, presso l’Avv. Piro Antonino, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– controricorrente –

P.G. presso CORTE APPELLO ROMA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 84/04 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 9.1.2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 4.10.2007 dal Consigliere Dott. Bonomo Massimo;
udito per il ricorrente principale l’Avv. Piro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito per la ricorrente incidentale l’Avv. Gioioso, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Caliendo Giacomo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.

FATTO

Con atto di citazione notificato il 9 luglio 2002 V.M. conveniva dinanzi la Corte d’appello di Roma S.M.L. chiedendo che fosse dichiarata efficace in Italia la sentenza del 9 febbraio 2001 con la quale il Tribunale ecclesiastico del Lazio aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario da loro contratto il 19 dicembre 1992.
Si costituiva la S., la quale chiedeva che la domanda fosse respinta perchè la sentenza era contraria all’ordine pubblico in quanto la causa di nullità dichiarata non era da lei conosciuta nè conoscibile.
Con sentenza del 5 dicembre 2003 – 9 gennaio 2004, la Corte d’appello di Roma dichiarava l’efficacia nella Repubblica italiana della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio e determinava in via provvisoria in Euro 1.500 il contributo mensile di mantenimento dovuto dal V. alla S.. Osservava la Corte territoriale, tra l’altro:
a) che non poteva venire accolta l’eccezione di contrarietà all’ordine pubblico della delibanda sentenza ecclesiastica, in quanto i principi validi in tema di riserva mentale o di simulazione da parte di uno dei coniugi non si applicano ai casi in cui la nullità del matrimonio è stata dichiarata per un vizio del consenso che non dipende dalla malafede di uno dei coniugi, ma da una sua incapacità psichica;
b) che i provvedimenti di natura economica previsti dalla L. n. 121 del 1985, art. 8, e richiesti dalla convenuta avevano natura anticipatoria al fine di garantire al coniuge “debole” un’immediata e provvisoria tutela economica, la quale appariva necessaria, essendo venuta meno, per il mutamento dello status delle parti, l’efficacia dei provvedimenti pronunciati in sede di separazione.
Avverso la sentenza della Corte d’appello V.M. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.
S.M.L. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale in base a tre motivi.
Il V. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Con ordinanza del 19 dicembre 2006 questa Corte, rilevato che il ricorso per Cassazione non era stato notificato nè al Pubblico Ministero presso il giudice “a quo” nè a quello presso il giudice “ad quem”, entrambi litisconsorzi necessari, ha rinviato la causa a nuovo ruolo assegnando un termine per l’integrazione del contraddittorio.
Il V. ha provveduto tempestivamente all’integrazione del contraddittorio ed al deposito del relativo atto.
Il ricorrente principale ha depositato un’ulteriore memoria.

DIRITTO

1. Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.
2. E’ pregiudiziale l’esame dei motivi del ricorso incidentale.
Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente incidentale lamenta omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
La S. sottolinea che già con l’atto di costituzione dinanzi alla Corte d’appello: a) si era opposta alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio perchè contraria all’ordine pubblico interno; b) aveva eccepito che l’incapacità del coniuge, per cause di natura psichica, di assumere gli obblighi coniugali era estranea alle cause di nullità previste dagli artt. 119 e 120 c.c., sotto le cui fattispecie non poteva farsi rientrare il caso in esame.
Si sostiene che su queste questioni la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare.
3. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denunzia contraddittoria ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il giudice d’appello, da un lato, rilevato che il vizio da cui era affetto il V. era di natura psichica – e quindi non riconducibile ai vizi la cui mancata conoscenza e/o conoscibilità da parte dell’altro coniuge costituisce un limite invalicabile alla delibazione della sentenza – e, dall’altro, affermato che, essendo la S. a perfetta conoscenza della situazione psichica del V., la sentenza doveva essere delibata.
4. Il terzo motivo del ricorso incidentale ha per oggetto una doglianza di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
La ricorrente incidentale evidenzia che la Corte d’appello non aveva indicato quali specifici fatti avevano o avrebbero potuto consentire alla S. di conoscere i vizi che hanno portato alla dichiarazione di nullità del matrimonio. Nè potevano essere considerati elementi utili a determinare la conoscenza o conoscibilità di un vizio psichico quelli richiamati dal giudice di appello, e cioè la dichiarazione della madre del V., la quale si sarebbe definita “una mamma chioccia un pò oppressiva” ed il fatto che il V. avesse organizzato per un fine settimana il soggiorno in una località turistica con la S., futura fidanzata, dormendo in camere separate.
5. I tre motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, non sono fondati.
Non sussiste anzitutto un ostacolo alla delibazione della sentenza ecclesiastica per contrarietà all’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 797 c.p.c., n. 7, sopravvissuto all’abrogazione da parte della L. n. 218 del 1995, in conseguenza del rinvio materiale effettuato dall’art. 8, n. 2, lett. c) dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 e dal n. 4 lett. b) del protocollo addizionale, ratificati con L. 25 marzo 1985, n. 121 (Cass. 10 maggio 2006 n. 10796; nello stesso senso Cass. 30 maggio 2003 n. 8764).
Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che, in tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per “incapacitas assumendi onera matrimonii”, la nullità discende da una grave inettitudine del soggetto ad intendere i doveri del matrimonio, in relazione al momento della manifestazione del consenso, e non si discosta sostanzialmente dalle ipotesi di invalidità contemplate dagli artt. 120 e 122 c.c.; deve pertanto escludersi che il riconoscimento dell’efficacia di tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell’ordinamento italiano non rilevando in contrario le differenze della disciplina codicistica in punto di legittimazione attiva alla proponibilità dell’azione, in quanto le stesse non investono principi di ordine pubblico dell’ordinamento italiano (Cass. 10 maggio 2006 n. 10796, 7 aprile 2000 n. 4387, 7 aprile 1997 n. 3002, 9 dicembre 1993 n. 12144). Inoltre, è stato sottolineato, in relazione ad un caso di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per difetto di consenso connesso a cause psichiche, che il contrasto con i principi di ordine pubblico dell’ordinamento italiano non è ravvisabile nemmeno sotto il profilo del difetto di tutela dell’affidamento della controparte, atteso che, mentre la disciplina generale dell’incapacità naturale da rilievo, in tema di contratti, alla buona o alla mala fede dell’altra parte (art. 428 c.c., comma 2), tale aspetto è invece del tutto ignorato nella disciplina dell’incapacità naturale vista quale causa di invalidità del matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico (Cass. 3002/1997 cit.).
Nella specie, avendo il giudice ecclesiastico dichiarato la nullità del matrimonio per incapacità, di natura psichica, del V. ad assumere gli oneri del matrimonio, la sentenza impugnata ha correttamente escluso la contrarietà all’ordine pubblico della sentenza ecclesiastica ed anche la rilevanza della conoscenza o conoscibilità della causa di nullità del vincolo da parte dell’altro coniuge.
In particolare, la Corte d’appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza in tema di delibazione delle sentenza ecclesiastiche per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei “bona sacramenti” secondo la quale il giudice italiano è tenuto ad accertare, con piena autonomia, la conoscenza o l’oggettiva conoscibilità, da parte dell’altro coniuge, della suddetta esclusione – ha poi affermato che i principi giurisprudenziali richiamati si riferivano ai casi di riserva mentale o simulazione da parte di uno dei coniugi, nei quali si rende necessario tutelare la buona fede dell’altro, ma non si applicavano al caso in esame, ove la nullità del matrimonio era stata dichiarata per un vizio del consenso che non dipendeva da un atteggiamento in malafede, ma da una sua incapacità psichica.
E’ vero che la Corte d’appello ha proseguito rilevando che dalla stessa sentenza ecclesiastica emergeva con chiarezza che la S. era a perfetta conoscenza, prima del matrimonio della situazione psichica del V., ma tali considerazioni risultano prive di decisività non solo per quanto precedentemente affermato dalla medesima Corte territoriale, ma soprattutto alla luce di quanto sopra evidenziato in ordine alla disciplina dell’incapacità naturale quale causa di invalidità del matrimonio.
Non è pertanto necessario esaminare le censure della ricorrente incidentale attinenti al profilo della conoscenza o conoscibilità da parte sua della causa di nullità del matrimonio.
6. Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente principale lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Sostiene che la convenuta non aveva formulato nessuna richiesta di provvedimenti anticipatori L. n. 121 del 1985, ex art. 8, mentre la Corte li aveva adottati muovendo dalla mera domanda riconvenzionale di indennità ai sensi dell’art. 129 bis c.c., della quale era stata eccepita l’inammissibilità, non potendosi, in sede di delibazione, affrontare il merito dei profili economici consequenziali alla delibazione stessa.
7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 121 del 1985, art. 8, degli artt. 129 e 129 bis c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Afferma che la Corte territoriale aveva omesso di accertare la sussistenza dei presupposti necessari per l’applicazione della tutela anticipatoria. Nella specie mancava il “fumus boni iuris” perchè condizione per il riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 129 bis c.c. era la buona fede del richiedente e la mala fede dell’altra parte, mentre nel caso in esame la stessa Corte d’appello aveva riconosciuto che il vizio del consenso che aveva portato alla nullità del matrimonio non era dipeso da un atteggiamento in malafede del V., ma da una sua incapacità psichica.
8. I due motivi del ricorso principale sono inammissibili.
Come già ritenuto da questa Corte (Cass. 19 novembre 2003 n. 17535, Cass. 18 maggio 2007 n. 11654), il provvedimento con il quale la Corte d’appello, chiamata a delibare la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, disponga, a norma dell’art. 8, numero 2, dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, di revisione del Concordato lateranense (reso esecutivo con la L. 25 marzo 1985, n. 121), misure economiche provvisorie a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rientra tra i provvedimenti aventi funzione strumentale e natura anticipatoria (in quanto diretti ad assicurare preventivamente la “fruttuosità pratica” della decisione definitiva), ed è subordinato all’accertamento, in via di delibazione sommaria, del diritto del richiedente al conseguimento dell’indennità e degli alimenti (“fumus boni iuris”), nonchè del pericolo del pregiudizio alla sua attuazione durante il tempo occorrente per farlo valere davanti al giudice competente per la decisione sulla materia (“periculum in mora”); ne deriva che avverso detto provvedimento interinale, per sua natura inidoneo a conseguire efficacia di giudicato (sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale), non è esperibile il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ammissibile soltanto nei confronti di provvedimenti giurisdizionali che siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, ossia attitudine ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.
I motivi del ricorso incidentale non hanno affrontato la questione della natura dei provvedimenti economici provvisori di cui trattasi, al fine di sostenere la ricorribilità in Cassazione contro le decisioni che li abbiano adottati, sicchè, in mancanza di nuovi argomenti contrari, il suddetto orientamento deve essere confermato senza necessità di ulteriore esame.
9. Deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile il ricorso principale e deve essere rigettato il ricorso incidentale.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007