Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Aprile 2009

Statuto 20 febbraio 2009

Statuto della Regione Campania (*)

(*) Approvato dal Consiglio Regionale della Campania ai sensi dell’articolo 123, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana, con due deliberazioni successive adottate nelle sedute consiliari del 12 giugno 2008 e del 20 febbraio 2009.

(Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 13 del 26 febbraio 2009)

ARTICOLO 1
Principi fondamentali

1. La Campania è Regione autonoma nell’unità ed indivisibilità della Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell’Unione europea e del presente Statuto. Essa esercita i suoi poteri e le sue funzioni nel rispetto della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, del presente Statuto e dell’ordinamento comunitario ed internazionale.
2. La Regione Campania ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana. Garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini. Partecipa alla promozione della pace con iniziative legislative di informazione ed educazione in conformità al principio costituzionale del ripudio della guerra quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La Regione contribuisce al mantenimento di tali valori nel rispetto e con il contributo delle diversità e delle minoranze.
3. La Regione Campania garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini e le cittadine, degli enti, delle associazioni, delle formazioni sociali e delle istituzioni territoriali alla determinazione ed attuazione dell’indirizzo politico regionale.
4. La Regione Campania mantiene e garantisce il legame con i campani emigrati nel mondo.
5. La Regione, crogiolo delle antiche civiltà italica, etrusca, greca, romana e sannita, svolge la funzione di grande mediatrice fra oriente ed occidente conferitale dal carattere universale della sua cultura.

(omissis)

ARTICOLO 4
Principio di uguaglianza

1. La Regione riconosce e garantisce i diritti di libertà e di uguaglianza previsti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali riconosciute nel nostro ordinamento ponendoli a fondamento e limite di tutte le proprie attività.
2. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, sessuale, etnico e religioso che limitano l’uguaglianza e la libertà dei cittadini.
3. La Regione riconosce l’apporto derivante dalle diverse storie, dalle diverse culture e dalle radici religiose cristiane delle comunità campane e considera l’incontro tra le differenti civiltà, religioni e culture del Mediterraneo quale fondamentale strumento di formazione e crescita di una comunità pluralista ed interetnica.

(omissis)

ARTICOLO 8
Obiettivi

1. La Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire:
a) la lotta contro la pena di morte, la tortura fisica e psichica, il terrorismo, la riduzione in schiavitù e ogni forma di tratta degli esseri umani;
b) l’accrescimento per ogni persona delle opportunità e delle garanzie di libertà nella elaborazione del proprio progetto di vita in contesti liberamente scelti;
c) la cultura della legalità e il contrasto alla criminalità; il diritto di ogni persona alla propria integrità fisica e psichica, alla propria sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute ed internate;
d) la tutela del principio secondo cui il patrimonio genetico di ogni individuo è bene indisponibile e la tutela della vita umana nel rispetto delle leggi dello Stato;
e) il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio ed alle unioni familiari, nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 3, 29 e 30 della Costituzione orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
f) il diritto all’informazione e all’accesso alle procedure di adozione e alle tecniche di procreazione assistita, senza discriminazioni, nel rispetto delle leggi statali;
g) la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica;
la tutela ed il sostegno dei luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze scientifiche e tecnologiche; l’interazione tra saperi; la realizzazione ed il potenziamento delle reti di eccellenza e l’incremento della cooperazione scientifica internazionale;
h) il riconoscimento e la valorizzazione delle attività associative svolte in ambito sociale, culturale, economico e politico;
i) la tutela della maternità e il diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;
l) la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;
m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché di quelle relative ai dialetti locali;
n) l’adozione di politiche tese a valorizzare la qualità ed il merito di ciascun individuo;
o) la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali nonché il godimento dei diritti politici e sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli apolidi, ivi compreso il diritto di voto, per quanto compatibile con la Costituzione;
p) l’attuazione di politiche tese a garantire un livello elevato di tutela della salute fondate sulla prevenzione e su un qualificato sistema sanitario regionale basato, innanzitutto, su una qualificata sanità pubblica;
q) l’adozione di sistemi di garanzia della sicurezza alimentare e degli interessi dei consumatori;
r) la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche e produttive di ogni area del territorio regionale ed il superamento delle disuguaglianze sociali derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione in modo da garantire la piena occupazione;
s) la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e del patrimonio rurale; la tutela degli ecosistemi e della biodiversità; la difesa della vita delle piante e il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali come previsti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria;
t) l’accesso ai beni pubblici necessari al godimento dei diritti di cittadinanza;
u) il riconoscimento dell’acqua, dell’aria e del vento come beni comuni dell’umanità di valore universale indirizzandone l’utilizzo all’interesse pubblico;
v) la pratica delle attività sportive.

(omissis)