Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 04 novembre 2005, n.230

Legge 4 novembre 2005, n. 230: “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 258 del 5 novembre 2005) Art. 1. 1. L’università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo […]

Sentenza 26 settembre 2005, n.4060

Per “pubblicazione scientifica valutabile” deve intendersi non una
qualsiasi riproduzione dei lavori del candidato, ma l’opera
pubblicata da un editore il quale ne curi non solo la stampa ma anche,
e soprattutto, la diffusione fra il pubblico e la divulgazione nella
comunità scientifica. Non costituisce quindi pubblicazione valutabile
a fini comparativi, secondo una scelta insindacabile del legislatore,
quella priva di un editore di riferimento; ciò al fine di evitare che
lavori, frettolosamente redatti all’immediata vigilia della
procedura comparativa, possano essere esibiti dai candidati e valutati
da commissioni o commissari compiacenti. In particolare, la differenza
che intercorre fra “stampato” non valutabile e “pubblicazione
scientifica” valutabile è stata individuata anche dal Consiglio di
Stato (VI Sez. 22 aprile 2004 n. 2364 e 14 gennaio 2003 n. 116), per
il quale la produzione scientifica pubblicata valutabile è solo
quella “uscita dalla sfera particolare del suo autore per essere
diffusa fra il pubblico”. Qualora, oltre alle pubblicazioni già edite
al momento della scadenza del bando, venga disposto che siano
considerati valutabili anche gli “estratti di stampa”, tali
disposizioni debbono intendersi riferite a quegli opuscoli contenenti
scritti comparsi in periodici o miscellanee, e costituiti da pagine
della tiratura originale. In tali casi, infatti, l’opuscolo,
derivando materialmente dall’originale, non presenta alcuna
particolarità idonea a distinguerlo dalla pubblicazione “edita”.

Sentenza 21 settembre 2005, n.15342

Qualora la norma di un concorso universitario individui fra gli
oggetti di specifica valutazione le “pubblicazioni scientifiche”, essa
richiede proprio che la produzione scientifica del candidato sia stata
riversata in una “pubblicazione”, ossia che sia stata “edita”, per
essere resa pubblica. Deve ritenersi quindi illegittima la valutazione
di un lavoro che, al momento della presentazione della domanda di
ammissione, risulti privo del codice ISBN, difettando così di un
sicuro ed oggettivo elemento indicatore della sua diffusione
all’interno della comunità scientifica.

Sentenza 29 agosto 2005, n.3637

Le pubblicazioni, di cui in sede di valutazione comparativa dei
candidati a posti di docente universitario la Commissione giudicatrice
deve valutare, ai sensi dell’art. 4, co. 2, lett. d) D.P.R. 23 marzo
2000 n. 117, la collocazione editoriale e la diffusione all’interno
della comunità scientifica, sono solo quelle di cui un editore abbia
curato la stampa, la distribuzione e la diffusione e che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
alla procedura comparativa, risultino già diffuse dallo stesso
editore e dall’autore fra gli studiosi della materia, del cui
giudizio, ove espresso, la Commissione, pur nella sua ampia autonomia,
deve tener conto quanto meno come elemento di conoscenza.

Sentenza 27 giugno 2005, n.3103

Le valutazioni della Commissione giudicatrice di un concorso a
pubblici impieghi sono espressione di un ampia discrezionalità, tanto
da risultare censurabili solo in presenza di determinazioni
manifestamente incoerenti od irragionevoli. In particolare, appare
insindacabile, in sede giurisdizionale, la valutazione discrezionale
dei titoli scientifici esibiti dai candidati, salvo nel caso in cui
vengano dedotti vizi di manifesta illogicità o indebita e palese
disparità di trattamento. Fuori da tali ipotesi, l’operato della
Commissione non pare invece sindacabile, in quanto consistente in un
libero apprezzamento, effettuato sulla base di conoscenze
tecnico-scientifiche di non univoca interpretazione per grado di
elevata soggettività ed irripetibilità. Per quanto concerne, infine,
la valutazione delle pubblicazioni scientifiche prodotte dai
candidati, occorre sottolineare che lo scopo dell’esame di tali
pubblicazioni non costituisce un fine a sé, come avviene negli
ordinari concorsi per titoli, ma è un elemento che, in correlazione
con gli altri, serve a ricostruire la complessiva personalità
scientifica del partecipante al concorso; pertanto è sufficiente una
valutazione unitaria di dette pubblicazioni, senza che ciò implichi
la necessità di un’analitica disamina di tutte quelle presentate Né,
qualora risulti dai verbali che la Commissione esaminatrice abbia
valutato tutti i titoli dei candidati esprimendo un giudizio finale
rispetto al quale i punteggi appaiono congrui, può essere attribuita
un’importanza decisiva al numero delle pubblicazioni prese in
considerazione, ricadendo la valutazione delle stesse nella
discrezionalità tecnica, il cui sindacato è limitato a macroscopici
vizi di logicità.

Parere 08 aprile 2005, n.110

Consiglio Universitario Nazionale, Parere Generale n. 110, Adunanza del 24/2/2005: “Primo parere sul riordino delle classi di laurea dell’area giuridica. Classe di laurea magistrale in Giurisprudenza con percorso unitario quadriennale, successivo all’anno di base, indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali”. IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE Visto il D.M. n.509/1999; Visto il D.M. n. 270/2004; Viste […]

Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Decreto 22 ottobre 2004, n. 270: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 266 del 12 novembre 2004) IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ […]

Statuto 22 giugno 2002

STATUTO(come risultante dalle modifiche approvate il 22 giugno 2002) Art. 1(Denominazione)1. È costituita l’Associazione dei docenti delle discipline ecclesiasticistiche e canonistiche nelle Università italiane denominata A.D.E.C., associazione senza scopo di lucro. Art. 2(Sede)1. L’Associazione ha sede in Roma, attualmente in Piazzale Aldo Moro n. 5 – presso l’istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza […]

Varie

Conferenza Episcopale Italiana – Presidenza: “Indicazioni esecutive per qualificare l’edilizia di culto”. (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 6 del 20 luglio 1997) (omissis) Il contributo di Lit. 10 milioni per ogni concorso regolarmente bandito (punto 1, ultimo cpv.) è concesso su domanda dell’Ordinario diocesano, corredata da una relazione-verbale sottoscritta per conferma dallo stesso […]