Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 04 dicembre 2014, n.1241

Il divieto di discriminazione è posto a tutela della
dignità umana e chi agisce per farlo valere non deve mai essere
esposto al rischio di subire una vendetta o un danno, anche solo di
immagine.

Ordinanza 03 settembre 2014, n.18627

Il recepimento materiale, nell’Accordo di modifica del
Concordato, della disciplina dettata dagli artt. 796 e 797 c.p.c.
comporta che, nell’ambito regolato da tale Accordo, le predette
disposizioni codicistiche continuino ad operare in tutta la loro
ampiezza (nonostante l'entrata in vigore della l.n. 218/1995).
Secondo il Giudice adito resta dunque fermo il principio, già
enunciato da Cass. n. 3345/97 e n. 12671/99, secondo cui i rapporti
fra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile sono
disciplinati sulla base di un "principio di prevenzione" in
favore di quest’ultima.

Ordinanza 03 luglio 2014

The Supreme Court ruled that Wheaton College doesn’t have to
abide by the Obamacare contraceptive coverage as long as the Christian
school tells the Obama administration that it has a religious
objection to providing birth control to its employees and students.

Ordinanza 14 aprile 2014

I cartelli, apposti da una amministrazione comunale, che recano la
scritta ‘‘NO AL VOLTO COPERTO, (salvo giustificati motivi)
’’ non appaiono discriminatori, secondo il giudice adito,
né con riferimento all’origine etnica né per
quanto riguarda la fede religiosa dei destinatari. Secondo la Corte
tale divieto appare infatti un’espressione generale e rivolta
indifferenziatamente alla totalità dei cittadini che leggono il
suddetto cartello. Ne consegue che né la dimensione ridotta
dell’espressione ‘‘(salvo giustificati motivi)
’’ né la mancanza, di seguito ad essa, della frase
‘‘ivi compresi i motivi di carattere
religioso’’ assumono a propria volta un significato
discriminatorio.

Ordinanza 09 aprile 2014

Secondo il Tribunale adito il matrimonio civile tra persone dello
stesso sesso non è contrario all'ordine pubblico italiano,
come la Corte di Cassazione ha riconosciuto – sia pure non
esplicitamente – nella seconda parte della motivazione della sentenza
n. 4184/12,
laddove ha richiamato la sentenza 24 giugno 2010 della CEDU (caso Shalk e
Kopf contro Austria) con la quale si è stabilito che "la
Corte non ritiene più che il diritto al matrimonio di cui
all'art. 12 della CEDU debba essere limitato tra persone di sesso
opposto", e ha affermato che "il diritto al matrimonio
riconosciuto dall'art. 12 della CEDU ha acquistato un nuovo e
più ampio contesto, inclusivo anche del matrimonio contratto
tra due persone dello stesso sesso".


In OLIR.it
Corte di
Appello di Firenze, Sez. I Civile, Decreto 24 settembre 2014

Ordinanza 26 febbraio 2014, n.4536

La delibazione non deve ritenersi contraria all'ordine pubblico,
ove l'esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi del bonum
matrimonii relativo all'obbligo di fedeltà, rimasta
inespressa nella sfera psichica del suo autore, venga fatto valere
proprio dal conuge che ignorava o non poteva conoscere il vizio del
consenso dell'altro coniuge, o comunque vi sia consenso di
entrambi i coniugi.

Ordinanza 27 gennaio 2014, n.1528

Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 520 del 1995, gli edifici
aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunità,
nonchè le loro pertinenze, non possono essere occupati,
requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo
accordo del decano della CELI e dell'organo responsabile della sua
Comunità interessata. Nel caso di specie, la Comunità
Evangelica Christ Peace and love ha chiesto che fosse dichiarato
nullo, per violazione della L. n. 520 del 1995 (art. 14), il
provvedimento del Responsabile del settore gestione del territorio,
avente ad oggetto l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune
di un bene della Comunità stessa, affermando come tale immobile
fosse luogo di culto e preghiera e dunque assoggettato alla disciplina
della menzionata legge. La Corte ha dichiarato la giurisdizione del
giudice ordinario, in base al consolidato il principio in ragione del
quale, in materia di edilizia, le controversie aventi ad oggetto
l'irrogazione di sanzioni sono devolute a tale giurisdizione posto
che la relativa opposizione non genera una controversia nascente da
atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio,
bensì l'esercizio di una posizione giuridica avente
consistenza di diritto soggettivo da parte di chi deduce di essere
stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge.

Ordinanza 06 gennaio 2014

La presente ordinanza trae origine da una causa promossa dalla
Protestant Episcopal Church in the Diocese of South Carolina contro
l’Episcopal Church in South Carolina e l’Episcopal Church
in the United States of America. L’attrice Protestant Episcopal
Church in the Diocese of South Carolina costituisce uno scisma dalla
Chiesa episcopale statunitense e, successivamente ad esso, ha
continuato ad utilizzare la medesima proprietà intellettuale
(nomi, marchi, loghi, etc.) della comunità da cui si è
separata. Allo scopo di chiarire la titolarità di essa, ha
evocato in giudizio, oltre all’Episcopal Church in the United
States of America, l’Episcopal Church in South Carolina (quale
unica comunità episcopale della Carolina del Sud riconosciuta
dalla Chiesa episcopale statunitense), allo scopo di vedere accertato
che la titolarità della proprietà intellettuale
litigiosa va riconosciuta alla Chiesa scismatica e la conseguente
inibizione dell’Episcopal Church in South Carolina all’uso
di detta proprietà intellettuale. Le Chiese convenute in
giudizio hanno chiamato in causa la Church Insurance Company of
Vermont, chiedendo che la stessa le tenga manlevate ed indenni dalle
domande della Chiesa scismatica, in forza di un contratto di
assicurazione per la responsabilità derivante da danni
cagionati dalla loro attività pubblicitaria (nella quale
sarebbe stata utilizzata la proprietà intellettuale per cui
è causa). L’ordinanza ha rigettato le eccezioni della
Church Insurance Company of Vermont, che intendeva negare la copertura
assicurativa, disponendo che la stessa debba garantire la convenuta
Episcopal Church in South Carolina dalla domanda promossa dalla
scismatica Protestant Episcopal Church in the Diocese of South
Carolina.
[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione
del documento e la stesura del relativo Abstract Mattia F. Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]

Ordinanza 10 giugno 2013, n.146

Comune di Cremona
(CR)
Ordinanza (n. 146 del 10 Giugno
2013) sulla circolazione stradale inerente lo svolgimento della
Processione Religiosa di Sant’Antonio organizzata dalla
Parrocchia di Sant’Ambrogio nella serata del giorno 13 Giugno
2013 (estratto)
 
Dato atto di quanto previsto dal
titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo Testo Unico in
materia di
Ordinamento degli Enti
Locali
 
Il Direttore del servizio Polizia
Municipale
 
– Atteso che Via Pampurino dalla
Cappella di Sant’Antonio a Via Agosta, (omissis) saranno
interessate il giorno 13 Giugno 2013 dalle ore 21.00 alle ore 22.00
circa dal transito della Processione Religiosa di Sant’Antonio
organizzata dalla Parrocchia di Sant’Ambrogio;
Comunicato l’elenco delle vie
inserite nel percorso, al Settore Progettazione e Lavori Pubblici, al
Servizio Programmazione, Mobilità e Qualità Urbana e
all’Unità Cantieri della Polizia Municipale al fine di
verificarne la transitabilità;
(omissis)
– Considerata l’istanza prodotta
dalla parrocchia di Sant’Ambrogio;
ORDINA per il giorno 13 Giugno 2013
l’adozione dei seguenti provvedimenti:
 
– Sospensione momentanea della
circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli, lungo il
seguente percorso della Processione Religiosa, durante il transito
della stessa previsto dalle ore 21.00 alle ore 22.00 circa: Via
Pampurino dalla Cappella di Sant’Antonio a Via Agosta,
(omissis).
Inoltre è facoltà del
personale della Polizia Municipale, che sarà impegnato sul
percorso compatibilmente con le altre esigenze istituzionali,
provvedere all’istituzione delle ulteriori modifiche alla
circolazione stradale, che verranno ritenute necessarie lungo il
citato percorso della cerimonia religiosa;
– Deroga all’obbligo di
circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come
previsto dalle norme dell’art. 190 del C.d.S. sul comportamento
dei pedoni, per i partecipanti al corteo religioso, lungo citato
percorso. Gli organizzatori dovranno provvedere a segnalare il corteo,
dovranno essere inoltre adottate le opportune cautele per consentire
lo svolgimento in sicurezza della Processione.
– La presente ordinanza sulla
circolazione stradale non sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla
osta od altri provvedimenti di competenza di altri Enti o di altri
Servizi Comunali necessari per lo svolgimento della
manifestazione.
(omissis)

Ordinanza 16 marzo 2011, n.12

Comune di Vigolzone
(PC)
Ordinanza n. 12 per la disciplina
dell’orario e delle modalità dei trasporti funebri (16
Marzo 2011) (estratto)
 
Il Sindaco
 
Visto l’art. 22 del D.p.R. 10
settembre 1990 n. 285 che stabilisce che il Sindaco disciplina
l’orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità
ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità
per la sosta dei cadaveri in transito;
 
Preso atto della necessità di
regolamentare lo svolgimento dei cortei funebri su tutto il territorio
comunale al fine di evitare intralci alla circolazione stradale e,
particolarmente, ai mezzi di soccorso che dovessero trovarsi ad
operare sulle strade durante lo svolgimento dei suddetti
cortei;
Evidenziata, inoltre, la
necessità di garantire una adeguata assistenza ai cortei
funebri da parte della Polizia Locale, al fine di assicurare
l’incolumità dei partecipanti, nonché condizioni
di sicurezza per la circolazione di veicoli e pedoni;
(omissis)
 
ORDINA con decorrenza
immediata:
 
1) non saranno prestati i servizi
cimiteriali alla celebrazione dei funerali nelle seguenti giornate:
tutte le domeniche e festività infrasettimanali;
2) la celebrazione dei funerali
può essere autorizzata anche in deroga alla disposizione di cui
al punto 1) qualora ricorrano due o più festività
consecutive;
3) durante i giorni feriali gli orari
delle celebrazioni dei funerali dovranno essere fissati, in accordo
con il personale, se svolti nella mattina dopo le ore 9,00 mentre
dalle ore 14,00 alle ore 16,00 allorquando celebrati nel
pomeriggio;
4) gli orari si intendono riferiti
alla partenza del corteo funebre dal luogo dove è deposta la
salma;
5) l’Ufficiale di Stato Civile
fisserà l’orario di celebrazione di ciascun funerale,
dopo essersi accertato della disponibilità del personale
incaricato dell’accoglienza del feretro presso i cimiteri e
tenendo conto delle indicazioni espresse dai familiari del defunto.
L’orario prescelto dovrà essere comunicato al Comando di
Polizia locale per la predisposizione del servizio di
viabilità;
6) la presente ordinanza sostituisce
ogni altro provvedimento emanato in materia.
(omissis)