Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 12 febbraio 2013, n.29617/07

_L’affaire concerne la suppression totale du droit de visite
accordé à un père au motif que ses convictions religieuses étaient
préjudiciables à l’éducation de son fils. La Cour juge que les
tribunaux hongrois n’ont pas prouvé qu’il était dans
l’intérêt supérieur de l’enfant de voir supprimer tous ses
liens avec son père, lequel a dès lors subi une discrimination dans
l’exercice de son droit au respect de sa vie familiale._

Sentenza 05 febbraio 2013

The federal district court dismissed a Muslim inmate’s complaint that
while being held in the county jail, on two occasions his prayers were
interrupted.  The court also dismissed his complaint that the jail
does not provide Muslim inmates with a place to conduct prayers or
attend Jumuah service, and only provides for church services.

Risoluzione 07 febbraio 2013

Parlamento europeo. Risoluzione 7 febbraio 2013: "XXII sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani". Il Parlamento europeo, –  visti la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli opzionali, –  vista la risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che istituisce il Consiglio per […]

Risoluzione 13 dicembre 2012

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e sulla politica dell'Unione europea in materia. Il Parlamento europeo, –  viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli altri trattati […]

Autorizzazione 13 dicembre 2012, n.407

Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 13 dicembre 2012, n. 407, Autorizzazione alla Società cattolica di assicurazione a trattare i dati idonei a rivelare la convinzione religiosa dei soci – 13 dicembre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della […]

Sentenza 23 febbraio 2011, n.7017

Integra il reato di diffamazione la volontà di ledere e sminuire il
credito di un determinato soggetto, nella comunità sociale di
appartenenza, mediante ingiustificate censure nei confronti della
sua personalità e della sua scelta di aderire a un credo religioso
diverso rispetto a quello storicamente e culturalmente radicato nella
società italiana.

Decreto di archiviazione 23 gennaio 2009

Per il Tribunale di Vicenza, l’indiano aderente alla religione sikh
che, in conformità ai precetti della propria religione, porti in
pubblico un pugnale kirpan privo del filo di lama non commette il
reato di ‘Porto di armi od oggetti atti ad offendere’ (art. 4 l.
n. 110/75). Ciò non già perché il porto di quel pugnale è
giustificato, in ossequio alla libertà di religione riconosciuta
dall’art. 19 Cost., dal motivo religioso che lo sorregge, bensì
perché l’assenza del filo di lama impedirebbe di qualificare il
kirpan come strumento “atto ad offendere”.

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Un’annotazione dell’ordinanza, da parte di Gian Luigi Gatta, è
stata pubblicata ne Il Corriere del Merito (Ipsoa ed.), 2009, n. 5, p.
536 s., all’interno della rubrica ‘Osservatorio di diritto e
processo penale’.

Sentenza 19 febbraio 2009

Il porto del pugnale kirpan costituisce un segno distintivo di
adesione ad una regola religiosa e, quindi, una modalità di
espressione della fede religiosa Sikh, garantita dall’art. 19 Cost.
oltre che da plurimi atti internazionali, perciò non costituisce
reato.
Nella fattispecie il Tribunale di Cremona ha assolto un indiano sikh
dal reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere
(art. 4 l. 18 aprile 1975 n. 110) per avere portato con sé fuori
dalla propria abitazione un pugnale kirpan della lunghezza complessiva
di 17 cm (di cui 10 di lama), calzato in un fodero. L’indiano era
stato fermato dalle forze dell’ordine mentre si trovava
all’interno di un centro commerciale, vestito con una tunica bianca
e con un turbante. Una volta fermato, aveva subito giustificato il
porto del pugnale kirpan affermandone la natura di simbolo religioso:
una circostanza ha trovato riscontro durante il processo, dove è
risultato provato, anche grazie a un certificato del Consolato
generale dell’India, che per i sikh il kirpan è simbolo della
resistenza al male e che deve essere sempre portato in modo visibile.

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Un’annotazione dell’ordinanza, da parte di Gian Luigi Gatta, è
stata pubblicata ne Il Corriere del Merito (Ipsoa ed.), 2009, n. 4, p.
399 s., all’interno della rubrica ‘Osservatorio di diritto e
processo penale’.

Regolamento 09 febbraio 2009, n.3

Regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3: “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’art. 11 della l.r. 1 febbraio 2005, n. 3“. (B.U.R. Marche 19 febbraio 2009, n. 17) Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione degli articoli 9, comma 5, e […]

Sentenza 09 novembre 2007

La circoncisione rituale consiste in una menomazione dell’integrità
fisica che non può prescindere dall’attenta valutazione delle
condizioni del soggetto che la subisce, per le potenziali conseguenze
negative che potrebbero aversi sulla sua salute, e che deve essere
eseguita nel rispetto della buona pratica clinica, garantendo
successivamente un’adeguata assistenza. Lo svolgimento di tale
attività richiede, dunque, in ogni caso l’intervento di personale
medico (nel caso di specie, veniva ritenuta responsabile del reato di
cui all’art. 348 c.p. la madre di un neonato che aveva sottoposto il
figlio a circoncisione rituale, affidandolo a persona estranea alla
professione medica).

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In proposito: VITO PLANTAMURA, _Brevi note in tema di circoncisione
maschile rituale, esercizio abusivo della professione e lesioni_, in
“Giurisprudenza di merito”, 2008, 10, p. 2590 ss.; ANTONIO G.
CHIZZONITI, _Multiculturalismo, libertà religiosa e norme penali_, in
G. De Frenacesco – C. Piemontese – E. Venafro (a cura di), _Religione
e religioni: prospettive di tutela, tutela della libertà_, Torino,
2007, 29 ss., e, spec., p. 42 ss.