Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 19 luglio 1995, n.590

Può esprimersi parere favorevole al riconoscimento giuridico di una
fondazione di culto ed all’approvazione dello statuto di essa,
nonché all’autorizzazione ad accettare una donazione, allorché –
anche a seguito di integrazioni – risultino infine chiaramente
specificati nello statuto dell’ente gli scopi che esso intende
perseguire e le fonti di reddito di cui intende servirsi.

Parere 31 maggio 1995, n.1607

Una disposizione statutaria che definisca il patrimonio parrocchiale
come costituito da futuri, eventuali acquisti e atti di liberalità
equivale all’indicazione di un patrimonio in atto inesistente.
Poiché l’art. 5 l. 20 maggio 1985, n. 222 subordina il
riconoscimento civile degli enti ecclesiastici al possesso dei
requisiti prescritti dagli artt. 33 e 34 c.c., tra i quali è compresa
l’indicazione del patrimonio – per altro richiesta in generale per
tutte le persone giuridiche dall’art. 16 C.C. – ne consegue che la
previsione dell’elemento patrimoniale non ricorre, nel caso, neanche
nell’entità minima necessari ai fini istituzionali dell’ente.

Parere 31 maggio 1995, n.1598

Non può essere approvato un nuovo statuto di una fondazione di culto
e di religione – la cui attività, pur essendo collegata di fatto con
un Istituto religioso (“Istituto volontarie della carità”) non possa
tuttavia essere considerata istituzionalmente strumentale per
l’attività di detto Istituto, né da questo dipendente – ove le
disposizioni proposte, determinando sostanzialmente una dipendenza
della fondazione dall’Istituto, creino una commistione di poteri
dannosa per la gestione e per gli interessi dei terzi.

Parere 31 maggio 1995, n.1268

Poiché la valutazione della congruità del patrimonio dell’ente
riconoscendo prescinde dalla contingente situazione iniziale, ma deve
avere riguardo piuttosto all’idoneità dell’ente a perseguire gli
scopi statutari nella fase dello sviluppo successivo, la prefissione
di scopi missionari-istituzionali in un’ampia sfera comprendente
anche attività educative ed assistenziali appare incompatibile con un
patrimonio di 20 milioni di lire. E’ pertanto necessario adeguare il
patrimonio ai fini, o incrementando il primo, o ridefinendo i secondi.

Parere 24 maggio 1995, n.3148

Ai fini dell’approvazione dello statuto di una fondazione di culto,
appare opportuna la richiesta d’integrazione delle norme statutarie
con la previsione di un collegio di revisori dei conti, nominati anche
dall’autorità ecclesiastica fra persone dotate di specifica
competenza professionale e delle quali almeno una risulti iscritta
nell’albo ufficiale dei revisori. L’autorizzazione governativa
all’accettazione di un lascito da parte di una fondazione di culto
può essere rilasciata anche prima del passaggio in giudicato della
sentenza civile di secondo grado che afferma la validità della
disposizione testamentaria in favore dell’ente, tenuto conto del
fatto che l’autorizzazione non pregiudica, in ogni caso, i diritti
dei terzi.

Parere 05 aprile 1995, n.814

Per il riconoscimento della personalità giuridica a favore di un
ente-chiesa è necessario che quest’ultima sia aperta al culto
pubblico, che non sia annessa ad altro ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto, e che del suo patrimonio faccia parte la proprietà
della relativa chiesa-edificio.

Parere 05 aprile 1995, n.813

Può essere approvato lo statuto di un istituto eretto in ente di
diritto pontificio purché nell’articolato vengano sufficientemente
delineate le regole dell’ordinamento interno necessarie al fine di
assicurare, attraverso la continuità e la funzionalità degli organi
statutari, la vitalità dell’ente.

Parere 15 marzo 1995, n.668

La verifica dell’esclusivo o prevalente fine di culto, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 29, lettera c), del Concordato del
1929, nonché degli articoli 52 e 77 del regolamento approvato con
r.d. 2 dicembre 1929 n. 2262, va operata con criteri restrittivi,
ossia con esclusione della beneficenza, essendo la clausola
concordataria rivolta a sottrarre le confraternite aventi fine di
culto al regime pubblicistico introdotto dalla legge del 1890 sulle
istituzioni di beneficenza. Quando lo Statuto contiene già tutte le
norme essenziali per il funzionamento dell’ente e i suoi organi, il
rinvio ad un futuro regolamento interno per la predisposizione di
ulteriori norme integrative non è censurabile.

Parere 25 gennaio 1995, n.24

Non è indispensabile, ai fini del riconoscimento civilistico e
dell’approvazione dello statuto di una congregazione, la previsione
statutaria di un revisore dei conti, poiché gli elementi relativi
alle attività strumentali da rendere pubblici in sede di iscrizione
sul registro delle persone giuridiche possono ritenersi sufficienti ad
assicurare la tutela dei terzi che intratterranno relazioni economiche
con l’ente interessato.

Parere 14 dicembre 1994, n.3755

Ai fini del riconoscimento in persona giuridica civile di una casa di
religiose che esplicano attività ospedaliera, senza fini di lucro, è
necessario che l’ente abbia un congruo patrimonio, ravvisabile nei
proventi, derivanti dall’attività sanitaria esercitata, che
assicurano nel tempo la remunerazione delle prestazioni assistenziali
delle suore. Al fine dell’approvazione dello statuto di un ente
così strutturato, è risultata indispensabile la previsione di una
norma statutaria che regolamentasse, ex art. 8 D.P.R. n. 33 del 1987,
le operazioni relative alla stesura delle scritture contabili.
Trattandosi, peraltro, di un ente religioso di diritto canonico,
ricorre un ambito di apprezzamento più ristretto rispetto a quello
concernente gli altri enti morali. Sotto questo profilo, rilevante
risulta il nuovo regime per la registrazione degli enti ecclesiastici,
perché permette di pubblicizzare la struttura organizzativa
dell’ente e i controlli interni della sua gestione.